AGENZIA WOLTERS KLUWER PER LA BASILICATA
IPSOA Quotidiano
Un freno alle verifiche fiscali sul margine del general contractor superbonus
30/04/2026 - Dapprima, con la nota (non pubblicata) del 20 marzo 2026 e, a breve distanza, con la <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="risoluzione n. 17/E del 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/30/general-contractor-superbonus-spese-detraibili">risoluzione n. 17/E del 2026</a>, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla questione del margine del general contractor superbonus. A fronte di molteplici iniziative di verifiche e controllo a carico delle imprese del settore edilizio, basate su un’erronea interpretazione del quadro di prassi preesistente, la nota interna e la risoluzione “riportano” l’azione amministrativa di controllo nell’ambito dei chiarimenti che la stessa Agenzia aveva già offerto in materia (in particolare, con la <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="circolare n. 23E2022" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000928725SOMM">circolare n. 23/E/2022</a>). Dapprima, con la nota (non pubblicata) del 20 marzo 2026 e, a breve distanza, con la risoluzione n. 17/E del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla questione del margine del general contractor superbonus. A fronte di molteplici iniziative di verifiche e controllo a carico delle imprese del settore edilizio, basate su un’erronea interpretazione del quadro di prassi preesistente, la nota interna e la risoluzione “riportano” l’azione amministrativa di controllo nell’ambito dei chiarimenti che la stessa Agenzia aveva già offerto in materia (in particolare, con la circolare n. 23/E/2022).
CPB 2026-2027 con svista sull'iperammortamento
30/04/2026 - Con l'apertura della stagione del <a target="_blank" title="concordato preventivo biennale 2026-2027" href="https://www.ipsoa.it/speciali/accertamento-tributario-concordato-preventivo-biennale-riforma-fiscale">concordato preventivo biennale 2026-2027</a>, emerge un problema già visto. Chi aderisce al patto fiscale non può beneficiare dell'<a target="_blank" title="iperammortamento" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/03/30/iperammortamento-2026-cambia-decreto-fiscale-eliminazione-vincolo-made-ue">iperammortamento</a> nel biennio concordatario, perché il blocco del reddito concordato impedisce di fatto la fruizione della maggiorazione. Nell'introdurre l'iperammortamento la <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/24/legge-bilancio-2026-novita-fiscali">legge di Bilancio 2026</a> (<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 1" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314ART19">art. 1</a>, commi 427-436, <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>) ha dimenticato di coordinare i due istituti: una svista che, in attesa di un decreto correttivo, obbliga il contribuente a scegliere tra due agevolazioni che dovrebbero invece coesistere. Con l'apertura della stagione del concordato preventivo biennale 2026-2027, emerge un problema già visto. Chi aderisce al patto fiscale non può beneficiare dell'iperammortamento nel biennio concordatario, perché il blocco del reddito concordato impedisce di fatto la fruizione della maggiorazione. Nell'introdurre l'iperammortamento la legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, legge n. 199/2025) ha dimenticato di coordinare i due istituti: una svista che, in attesa di un decreto correttivo, obbliga il contribuente a scegliere tra due agevolazioni che dovrebbero invece coesistere.
Deduzione fiscale a ostacoli in caso di svalutazione di obbligazioni e titoli di massa
30/04/2026 - La <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/24/legge-bilancio-2026-novita-fiscali">legge di Bilancio 2026</a> (<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 1" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314ART19">art. 1</a>, comma 130, <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>) ha apportato alcune modifiche alla disciplina della valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, siano essi iscritti nell’attivo circolante o all’interno delle immobilizzazioni finanziarie. In sintesi, se da una parte permette di "congelare" nel bilancio civilistico le minusvalenze temporanee sui titoli di massa del circolante, dall'altra, qualora si scelga o si debba procedere con la svalutazione, subordina la deducibilità fiscale della perdita a criteri rigidi e matematici basati sugli andamenti semestrali dei mercati ufficiali. La legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 130, legge n. 199/2025) ha apportato alcune modifiche alla disciplina della valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, siano essi iscritti nell’attivo circolante o all’interno delle immobilizzazioni finanziarie. In sintesi, se da una parte permette di "congelare" nel bilancio civilistico le minusvalenze temporanee sui titoli di massa del circolante, dall'altra, qualora si scelga o si debba procedere con la svalutazione, subordina la deducibilità fiscale della perdita a criteri rigidi e matematici basati sugli andamenti semestrali dei mercati ufficiali.
La previdenza complementare non concorre più al raggiungimento del requisito soglia del contributivo
30/04/2026 - La legge di Bilancio 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>) affievolisce la sinergia fondi pensione-previdenza obbligatoria in prospettiva di flessibilità in uscita. Viene meno la possibilità, per i soggetti i con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, di computare, su richiesta dell’assicurato, al fine del raggiungimento con il sistema contributivo integrale degli importi soglia mensile dell'assegno sociale stabiliti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita. La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) affievolisce la sinergia fondi pensione-previdenza obbligatoria in prospettiva di flessibilità in uscita. Viene meno la possibilità, per i soggetti i con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, di computare, su richiesta dell’assicurato, al fine del raggiungimento con il sistema contributivo integrale degli importi soglia mensile dell'assegno sociale stabiliti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita.
Salario giusto e incentivi all'occupazione nel decreto Lavoro 2026
30/04/2026 - Il decreto Lavoro 2026 formalizza, per la prima volta, la nozione di “salario giusto”, individuando nella contrattazione collettiva lo strumento principe per assicurare ai lavoratori un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione resa, nel pieno rispetto dei precetti costituzionali. Accanto al nuovo assetto retributivo, il decreto legge ridefinisce i bonus assunzione per donne, giovani, stabilizzazioni e nelle ZES. Per tutte le misure agevolative, l'accesso al beneficio è subordinato al rispetto del “salario giusto” come definito dal decreto 1° maggio, trasformando così di fatto l'applicazione corretta dei minimi retributivi contrattuali in presupposto di legge per la fruizione dei bonus. Il decreto Lavoro 2026 formalizza, per la prima volta, la nozione di “salario giusto”, individuando nella contrattazione collettiva lo strumento principe per assicurare ai lavoratori un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione resa, nel pieno rispetto dei precetti costituzionali. Accanto al nuovo assetto retributivo, il decreto legge ridefinisce i bonus assunzione per donne, giovani, stabilizzazioni e nelle ZES. Per tutte le misure agevolative, l'accesso al beneficio è subordinato al rispetto del “salario giusto” come definito dal decreto 1° maggio, trasformando così di fatto l'applicazione corretta dei minimi retributivi contrattuali in presupposto di legge per la fruizione dei bonus.
Enti bilaterali previsti dal CCNL: è sempre obbligatorio il finanziamento da parte delle aziende?
29/04/2026 - Nel sistema della contrattazione collettiva assume rilievo il tema delle clausole che impongono l’iscrizione dei lavoratori agli enti bilaterali. L’attenzione è rivolta, in particolare, all’obbligatorietà delle prestazioni per il datore di lavoro che applica un CCNL senza aderire all’organizzazione sindacale firmataria. Chiarimenti in materia sono stati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella <a target="_blank" class="rich-legge" title="circolare n. 432010" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000658273SOMM">circolare n. 43/2010</a>, da integrare con la posizione della giurisprudenza. Nel sistema della contrattazione collettiva assume rilievo il tema delle clausole che impongono l’iscrizione dei lavoratori agli enti bilaterali. L’attenzione è rivolta, in particolare, all’obbligatorietà delle prestazioni per il datore di lavoro che applica un CCNL senza aderire all’organizzazione sindacale firmataria. Chiarimenti in materia sono stati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare n. 43/2010, da integrare con la posizione della giurisprudenza.
Ricavi e costi di smantellamento: le disposizioni fiscali secondo Assonime
28/04/2026 - Con la circolare n. 13 del 2026 Assonime analizza le disposizioni fiscali introdotte dal <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="d.m. 27 giugno 2025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000985944SOMM">D.M. 27 giugno 2025</a> in relazione all’adozione dell’<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 34" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943020SOMM">OIC 34</a> sui ricavi e agli emendamenti 2024 agli <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643883SOMM">OIC 16</a> e <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="31" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000803833SOMM">31</a> sui costi di smantellamento e ripristino. Secondo l'Associazione, i limiti posti al recepimento fiscale dei nuovi criteri contabili generano criticità operative e sistematiche. Per l’<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 34" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943020SOMM">OIC 34</a>, le restrizioni ricalcano quelle previste per l’<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 15" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000840054SOMM">IFRS 15</a>, mentre per gli <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643883SOMM">OIC 16</a> e <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="31" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000803833SOMM">31</a> viene introdotta l’indeducibilità degli oneri di attualizzazione dei fondi fino al sostenimento effettivo dei costi, disciplina estesa dal 2024 anche agli IAS‑adopter, con conseguente gestione in doppio binario. La circolare richiama inoltre il regime transitorio dell’<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="art. 10" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000973696ART43">art. 10</a>, <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="d.lgs. 1922024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000973696SOMM">D.Lgs. n. 192/2024</a>, che consente di mantenere la disciplina fiscale previgente per evitare effetti non coerenti, illustrando due casi applicativi. È richiamata anche la possibilità di riallineamento, esercitabile solo con la dichiarazione del primo periodo d’imposta interessato. Con la circolare n. 13 del 2026 Assonime analizza le disposizioni fiscali introdotte dal D.M. 27 giugno 2025 in relazione all’adozione dell’OIC 34 sui ricavi e agli emendamenti 2024 agli OIC 16 e 31 sui costi di smantellamento e ripristino. Secondo l'Associazione, i limiti posti al recepimento fiscale dei nuovi criteri contabili generano criticità operative e sistematiche. Per l’OIC 34, le restrizioni ricalcano quelle previste per l’IFRS 15, mentre per gli OIC 16 e 31 viene introdotta l’indeducibilità degli oneri di attualizzazione dei fondi fino al sostenimento effettivo dei costi, disciplina estesa dal 2024 anche agli IAS‑adopter, con conseguente gestione in doppio binario. La circolare richiama inoltre il regime transitorio dell’art. 10, D.Lgs. n. 192/2024, che consente di mantenere la disciplina fiscale previgente per evitare effetti non coerenti, illustrando due casi applicativi. È richiamata anche la possibilità di riallineamento, esercitabile solo con la dichiarazione del primo periodo d’imposta interessato.
Bilanci di liquidazione: l'OIC 5 cambia i criteri di valutazione
28/04/2026 - Il <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="principio contabile OIC 5 sui bilanci di liquidazione" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/10/oic-5-consultazione-bozza-principio-bilanci-liquidazione">principio contabile OIC 5 sui bilanci di liquidazione</a>, tuttora in bozza a conclusione della pubblica consultazione del 2024, adotta criteri valutativi totalmente differenti rispetto alla continuità aziendale. La novità è il focus spostato sulla rappresentazione realistica dei valori di realizzo e sull’informativa agli stakeholder. Partendo dai criteri di valutazione, passando per la struttura del bilancio e terminando con la responsabilità degli amministratori e dei liquidatori, quali sono le implicazioni operative del principio OIC5 e gli impatti sul bilancio di liquidazione? Il principio contabile OIC 5 sui bilanci di liquidazione, tuttora in bozza a conclusione della pubblica consultazione del 2024, adotta criteri valutativi totalmente differenti rispetto alla continuità aziendale. La novità è il focus spostato sulla rappresentazione realistica dei valori di realizzo e sull’informativa agli stakeholder. Partendo dai criteri di valutazione, passando per la struttura del bilancio e terminando con la responsabilità degli amministratori e dei liquidatori, quali sono le implicazioni operative del principio OIC5 e gli impatti sul bilancio di liquidazione?
Rendiconto per cassa ordinario per gli ETS con esercizio già chiuso al 21 marzo 2026
27/04/2026 - Il modello E, introdotto con <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.M. 18 febbraio 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001000958SOMM">D.M. 18 febbraio 2026</a> per il rendiconto per cassa in forma aggregata degli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro, trova applicazione, in via ordinaria, a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2026. In un’ottica di continuità e semplificazione, con la <a target="_blank" class="rich-legge" title="circolare n. 6 del 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001002640SOMM">circolare n. 6 del 2026</a> il Ministero del Lavoro ha precisato che gli ETS dotati di personalità giuridica e con entrate inferiori a 60.000 euro, i cui esercizi si siano chiusi entro il 21 marzo 2026, possono, in via eccezionale, redigere il rendiconto secondo il modello per cassa “integrale” (modello D), evitando così effetti di applicazione retroattiva delle nuove modalità di rendicontazione. Il modello E, introdotto con D.M. 18 febbraio 2026 per il rendiconto per cassa in forma aggregata degli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro, trova applicazione, in via ordinaria, a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2026. In un’ottica di continuità e semplificazione, con la circolare n. 6 del 2026 il Ministero del Lavoro ha precisato che gli ETS dotati di personalità giuridica e con entrate inferiori a 60.000 euro, i cui esercizi si siano chiusi entro il 21 marzo 2026, possono, in via eccezionale, redigere il rendiconto secondo il modello per cassa “integrale” (modello D), evitando così effetti di applicazione retroattiva delle nuove modalità di rendicontazione.
Avviso FAPI 3/2026: cosa finanzia e come accedere ai fondi per le PMI
30/04/2026 - L’<a target="_blank" title="avviso FAPI 3/2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/23/piani-formativi-via-finanziamenti-fapi-competenze-digitali-ia-sostenibilita-esg">avviso FAPI 3/2026</a> finanzia piani di formazione continua destinati alle imprese italiane. L’intervento è finalizzato a sostenere lo sviluppo delle competenze dei lavoratori su temi legati all’intelligenza artificiale, alla sostenibilità (ESG) e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando finanzia piani formativi aziendali e interaziendali. Le domande vanno presentate entro il 29 maggio 2026. Come partecipare? L’avviso FAPI 3/2026 finanzia piani di formazione continua destinati alle imprese italiane. L’intervento è finalizzato a sostenere lo sviluppo delle competenze dei lavoratori su temi legati all’intelligenza artificiale, alla sostenibilità (ESG) e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando finanzia piani formativi aziendali e interaziendali. Le domande vanno presentate entro il 29 maggio 2026. Come partecipare?
Transizione 5.0: conferma dei crediti d'imposta e obblighi per le imprese
29/04/2026 - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato che, dal 29 aprile 2026, le imprese che hanno completato gli investimenti previsti dal Piano Transizione 5.0 e hanno ricevuto dal GSE la conferma della conformità tecnica possono visualizzare sulla piattaforma dedicata la ricevuta attestante il credito d’imposta spettante. L’importo riconosciuto è calcolato in base alle risorse disponibili e riguarda esclusivamente investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione digitale e alle attività di formazione del personale. Il credito è utilizzabile solo in compensazione entro il 31 dicembre 2026 tramite modello F24. Le imprese beneficiarie devono comunicare tempestivamente eventuali variazioni rilevanti, conservare tutta la documentazione utile ai controlli e informare il GSE in caso di cessione, diversa destinazione o mancato riscatto dei beni agevolati. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato che, dal 29 aprile 2026, le imprese che hanno completato gli investimenti previsti dal Piano Transizione 5.0 e hanno ricevuto dal GSE la conferma della conformità tecnica possono visualizzare sulla piattaforma dedicata la ricevuta attestante il credito d’imposta spettante. L’importo riconosciuto è calcolato in base alle risorse disponibili e riguarda esclusivamente investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione digitale e alle attività di formazione del personale. Il credito è utilizzabile solo in compensazione entro il 31 dicembre 2026 tramite modello F24. Le imprese beneficiarie devono comunicare tempestivamente eventuali variazioni rilevanti, conservare tutta la documentazione utile ai controlli e informare il GSE in caso di cessione, diversa destinazione o mancato riscatto dei beni agevolati.
Crisi in Medio Oriente: la Commissione UE adotta un quadro temporaneo sugli aiuti di Stato
29/04/2026 - La Commissione europea ha adottato il 29 aprile 2026 un nuovo quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per sostenere i settori più colpiti dagli effetti economici della crisi in Medio Oriente. Lo strumento, valido fino al 31 dicembre 2026 e soggetto a revisioni periodiche, offre agli Stati membri margini di intervento immediato per evitare che l’instabilità dei mercati energetici comprometta in modo permanente la competitività di agricoltura, pesca, trasporti e industrie ad alta intensità energetica. Il quadro consente compensazioni fino al 70% dei costi extra legati all’aumento dei prezzi di combustibili e fertilizzanti, anche tramite procedure semplificate con aiuti fino a 50.000 euro per beneficiario. Per le imprese energivore è prevista una maggiore intensità di aiuto sui costi dell’elettricità, fino al 70%. La Commissione valuterà inoltre misure temporanee aggiuntive, come sovvenzioni ai costi del combustibile per la produzione elettrica da gas. La Commissione europea ha adottato il 29 aprile 2026 un nuovo quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per sostenere i settori più colpiti dagli effetti economici della crisi in Medio Oriente. Lo strumento, valido fino al 31 dicembre 2026 e soggetto a revisioni periodiche, offre agli Stati membri margini di intervento immediato per evitare che l’instabilità dei mercati energetici comprometta in modo permanente la competitività di agricoltura, pesca, trasporti e industrie ad alta intensità energetica. Il quadro consente compensazioni fino al 70% dei costi extra legati all’aumento dei prezzi di combustibili e fertilizzanti, anche tramite procedure semplificate con aiuti fino a 50.000 euro per beneficiario. Per le imprese energivore è prevista una maggiore intensità di aiuto sui costi dell’elettricità, fino al 70%. La Commissione valuterà inoltre misure temporanee aggiuntive, come sovvenzioni ai costi del combustibile per la produzione elettrica da gas.
Concordato minore: cos'è, chi può accedervi e come funziona secondo la guida del CNDCEC
30/04/2026 - Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento del 29 aprile 2026 dal titolo “<a target="_blank" title="Il concordato minore nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/30/crisi-impresa-analisi-commercialisti-concordato-minore">Il concordato minore nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza</a>” che analizza in modo approfondito il concordato minore. Dopo aver definito presupposti soggettivi e oggettivi di accesso, l’elaborato ricostruisce le diverse fasi procedurali, evidenziando il ruolo del debitore, dell’OCC, dei creditori e del Tribunale, sia nell’apertura che nell’omologa. Il documento assume un taglio operativo: illustra la documentazione da allegare alla proposta e offre modelli di piano e di concordato in continuità o liquidatorio. Un’attenzione particolare viene posta al decreto di apertura e al ruolo dei creditori. Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento del 29 aprile 2026 dal titolo “Il concordato minore nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” che analizza in modo approfondito il concordato minore. Dopo aver definito presupposti soggettivi e oggettivi di accesso, l’elaborato ricostruisce le diverse fasi procedurali, evidenziando il ruolo del debitore, dell’OCC, dei creditori e del Tribunale, sia nell’apertura che nell’omologa. Il documento assume un taglio operativo: illustra la documentazione da allegare alla proposta e offre modelli di piano e di concordato in continuità o liquidatorio. Un’attenzione particolare viene posta al decreto di apertura e al ruolo dei creditori.
Guida turistica: al via il secondo bando per il conseguimento dell'abilitazione nazionale
29/04/2026 - Con un comunicato del 29 aprile 2026 è stato annunciato l’avvio del secondo esame nazionale per l’abilitazione alla professione di Guida Turistica. A partire dalla stessa data, tramite la piattaforma InPA, gli interessati possono consultare il bando e accedere a tutte le informazioni necessarie per partecipare alla procedura. L’esame nazionale costituisce requisito obbligatorio per esercitare la professione e prevede tre prove: una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico‑pratica, finalizzate a verificare conoscenze, competenze comunicative e capacità operative richieste per lo svolgimento dell’attività. Con un comunicato del 29 aprile 2026 è stato annunciato l’avvio del secondo esame nazionale per l’abilitazione alla professione di Guida Turistica. A partire dalla stessa data, tramite la piattaforma InPA, gli interessati possono consultare il bando e accedere a tutte le informazioni necessarie per partecipare alla procedura. L’esame nazionale costituisce requisito obbligatorio per esercitare la professione e prevede tre prove: una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico‑pratica, finalizzate a verificare conoscenze, competenze comunicative e capacità operative richieste per lo svolgimento dell’attività.
Crisi d'impresa: l'analisi dei commercialisti sul concordato minore
29/04/2026 - Il documento “Il concordato minore nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti analizza in modo sistematico il concordato minore, la procedura di regolazione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dagli artt. 74‑83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Dopo aver definito presupposti soggettivi e oggettivi di accesso, l’elaborato ricostruisce le diverse fasi procedurali, evidenziando il ruolo del debitore, dell’OCC, dei creditori e del Tribunale, sia nell’apertura sia nell’omologa. Ampio spazio è dedicato alle modifiche introdotte dai decreti correttivi e al contributo della giurisprudenza, non sempre uniforme, anche alla luce della Direttiva Insolvency. Il lavoro assume un taglio operativo: illustra la documentazione da allegare alla proposta e offre modelli di piano e di concordato in continuità o liquidatorio, con focus su imprenditore agricolo e professionista. Il documento “Il concordato minore nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti analizza in modo sistematico il concordato minore, la procedura di regolazione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dagli artt. 74‑83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Dopo aver definito presupposti soggettivi e oggettivi di accesso, l’elaborato ricostruisce le diverse fasi procedurali, evidenziando il ruolo del debitore, dell’OCC, dei creditori e del Tribunale, sia nell’apertura sia nell’omologa. Ampio spazio è dedicato alle modifiche introdotte dai decreti correttivi e al contributo della giurisprudenza, non sempre uniforme, anche alla luce della Direttiva Insolvency. Il lavoro assume un taglio operativo: illustra la documentazione da allegare alla proposta e offre modelli di piano e di concordato in continuità o liquidatorio, con focus su imprenditore agricolo e professionista.
Quotidiano Giuridico
Il nuovo Testo Unico IVA: dal 2027 in vigore la normativa armonizzata
30/04/2026 - Un'analisi dell'impatto pratico della riforma per notai, avvocati e commercialisti per orientarsi nel nuovo impianto legislativo in vista della sua entrata in vigore.
Immobile condonato: sì alla ristrutturazione
30/04/2026 - Il condono conferisce piena legittimità urbanistica. Tutti gli interventi edilizi sono consentiti, inclusa la ristrutturazione edilizia (Consiglio di Stato n. 2848/2026)
Bancarotta: risponde anche l'amministratore senza delega che non interviene per impedire l'evento dannoso
30/04/2026 - Servono elementi espressivi di una volontaria partecipazione alle condotte illecite degli amministratori con delega nella forma del dolo eventuale (Cassazione n. 12065/2026)
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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