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IPSOA Quotidiano

Imposta addizionale all'IRPEF istituita dai comuni: quando non è ammissibile

12/03/2026 - Con la sentenza resa nella causa C-119/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che non è ammissibile una normativa nazionale per cui l’imposta sul reddito alla quale sono assoggettati, in uno Stato membro, i soggetti non fiscalmente residenti è maggiorata di un supplemento d’imposta ad aliquota fissa a favore di tale Stato, stabilito per analogia con un’imposta addizionale all’imposta sul reddito dovuta dai soggetti fiscalmente residenti in detto Stato a favore degli agglomerati o dei comuni che scelgono di istituire tale imposta addizionale e che ne determinano l’aliquota, qualora l’onere fiscale che ne risulta per tali soggetti non residenti sia, perlomeno in taluni casi, maggiore di quello che grava su tali soggetti residenti, a titolo di detta imposta. Con la sentenza resa nella causa C-119/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che non è ammissibile una normativa nazionale per cui l’imposta sul reddito alla quale sono assoggettati, in uno Stato membro, i soggetti non fiscalmente residenti è maggiorata di un supplemento d’imposta ad aliquota fissa a favore di tale Stato, stabilito per analogia con un’imposta addizionale all’imposta sul reddito dovuta dai soggetti fiscalmente residenti in detto Stato a favore degli agglomerati o dei comuni che scelgono di istituire tale imposta addizionale e che ne determinano l’aliquota, qualora l’onere fiscale che ne risulta per tali soggetti non residenti sia, perlomeno in taluni casi, maggiore di quello che grava su tali soggetti residenti, a titolo di detta imposta.

Deduzione oneri familiari in presenza di convenzione bilaterale: con quali limiti?

12/03/2026 - Con la sentenza resa nella causa C-150/24 la Corte di Giustizia dell’UE avente ad oggetto la mancata deduzione di taluni oneri familiari dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Con la sentenza resa nella causa C-150/24 la Corte di Giustizia dell’UE avente ad oggetto la mancata deduzione di taluni oneri familiari dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Biglietti per eventi e servizi a carattere ricreativo: il trattamento IVA

12/03/2026 - Con la sentenza resa nella causa C-515/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che è ammissibile una normativa nazionale che entra in vigore alla data di adesione dello Stato membro interessato all’Unione europea e che introduce un’esclusione dal diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte e relativa a spese di acquisto di beni e servizi, quali biglietti per assistere a manifestazioni sportive, destinati a omaggi a clienti, dipendenti o terzi. Con la sentenza resa nella causa C-515/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che è ammissibile una normativa nazionale che entra in vigore alla data di adesione dello Stato membro interessato all’Unione europea e che introduce un’esclusione dal diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte e relativa a spese di acquisto di beni e servizi, quali biglietti per assistere a manifestazioni sportive, destinati a omaggi a clienti, dipendenti o terzi.

Trasparenza salariale: verso un lavoro di pari valore

12/03/2026 - Le Commissioni parlamentari XI (Lavoro) della Camera e X (Industria e lavoro) del Senato, nei pareri approvati l’11 marzo 2026 sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) sulla trasparenza salariale, hanno formulato osservazioni rilevanti volte a rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva e ad ampliare il campo di applicazione della disciplina. In particolare, si propone di definire il concetto di “livello retributivo” e di “lavoro di pari valore” con esplicito riferimento ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, assumendo come parametro la retribuzione annua lorda comprensiva degli elementi fissi e continuativi. Le Commissioni parlamentari XI (Lavoro) della Camera e X (Industria e lavoro) del Senato, nei pareri approvati l’11 marzo 2026 sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) sulla trasparenza salariale, hanno formulato osservazioni rilevanti volte a rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva e ad ampliare il campo di applicazione della disciplina. In particolare, si propone di definire il concetto di “livello retributivo” e di “lavoro di pari valore” con esplicito riferimento ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, assumendo come parametro la retribuzione annua lorda comprensiva degli elementi fissi e continuativi.

Patente a crediti nei cantieri: Commissioni territoriali per recupero crediti

12/03/2026 - L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con il decreto direttoriale n. 24 del 2026 ha disciplinato la costituzione delle Commissioni territoriali incaricate di valutare le richieste di recupero dei crediti della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Il provvedimento definisce composizione, competenze e modalità operative delle Commissioni, nonché il procedimento attraverso cui le imprese possono recuperare i crediti decurtati a seguito di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il sistema prevede percorsi formativi e investimenti in sicurezza come strumenti per il ripristino del punteggio necessario alla prosecuzione dell’attività. L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con il decreto direttoriale n. 24 del 2026 ha disciplinato la costituzione delle Commissioni territoriali incaricate di valutare le richieste di recupero dei crediti della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Il provvedimento definisce composizione, competenze e modalità operative delle Commissioni, nonché il procedimento attraverso cui le imprese possono recuperare i crediti decurtati a seguito di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il sistema prevede percorsi formativi e investimenti in sicurezza come strumenti per il ripristino del punteggio necessario alla prosecuzione dell’attività.

Patente a crediti e lavoro nero: quando un verbale può far chiudere subito il cantiere

12/03/2026 - La nota n. 609/2026 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce le modifiche introdotte dal decreto Sicurezza (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 1592025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000992470SOMM">D.L. n. 159/2025</a>) alla patente a crediti nei cantieri, soprattutto in relazione al lavoro nero. Dal 1° gennaio 2026 la decurtazione dei crediti scatta già con il verbale ispettivo senza attendere un provvedimento definitivo, potendo così causare un possibile blocco immediato del cantiere con conseguenze non solo per l’azienda che ha commesso la violazione, ma anche per altre imprese presenti nel cantiere. Inoltre, le decurtazioni dei crediti sono cumulative e senza limite massimo; ma i crediti possono essere ripristinati in caso di archiviazione o annullamento del verbale ispettivo. La nota n. 609/2026 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce le modifiche introdotte dal decreto Sicurezza (D.L. n. 159/2025) alla patente a crediti nei cantieri, soprattutto in relazione al lavoro nero. Dal 1° gennaio 2026 la decurtazione dei crediti scatta già con il verbale ispettivo senza attendere un provvedimento definitivo, potendo così causare un possibile blocco immediato del cantiere con conseguenze non solo per l’azienda che ha commesso la violazione, ma anche per altre imprese presenti nel cantiere. Inoltre, le decurtazioni dei crediti sono cumulative e senza limite massimo; ma i crediti possono essere ripristinati in caso di archiviazione o annullamento del verbale ispettivo.

IFRS 16: pubblicato il Feedback Statement dell'EFRAG

12/03/2026 - L’EFRAG ha pubblicato il proprio Feedback Statement relativo alla revisione post‑implementazione dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000857087SOMM">IFRS 16</a> Leasing. Il documento sintetizza i contributi ricevuti durante la consultazione pubblica e le attività di sensibilizzazione, illustrando come tali osservazioni abbiano orientato le posizioni espresse nella lettera di commento finale. La maggior parte dei partecipanti ritiene che l’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000857087SOMM">IFRS 16</a> stia funzionando come previsto, migliorando la trasparenza grazie alla rilevazione in bilancio della maggior parte dei contratti di locazione. Sono tuttavia emersi rilevanti costi di implementazione e gestione, soprattutto per le entità con un elevato numero di leasing, e una preferenza per interventi mirati anziché modifiche strutturali. Tra le aree che richiedono chiarimenti figurano la determinazione della durata del contratto, i tassi di sconto, i pagamenti variabili e la presentazione dei flussi nel rendiconto finanziario. Sono state inoltre segnalate criticità nelle interazioni con <a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 9" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842287SOMM">IFRS 9</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 15" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000840054SOMM">IFRS 15</a>. L’EFRAG ha pubblicato il proprio Feedback Statement relativo alla revisione post‑implementazione dell’IFRS 16 Leasing. Il documento sintetizza i contributi ricevuti durante la consultazione pubblica e le attività di sensibilizzazione, illustrando come tali osservazioni abbiano orientato le posizioni espresse nella lettera di commento finale. La maggior parte dei partecipanti ritiene che l’IFRS 16 stia funzionando come previsto, migliorando la trasparenza grazie alla rilevazione in bilancio della maggior parte dei contratti di locazione. Sono tuttavia emersi rilevanti costi di implementazione e gestione, soprattutto per le entità con un elevato numero di leasing, e una preferenza per interventi mirati anziché modifiche strutturali. Tra le aree che richiedono chiarimenti figurano la determinazione della durata del contratto, i tassi di sconto, i pagamenti variabili e la presentazione dei flussi nel rendiconto finanziario. Sono state inoltre segnalate criticità nelle interazioni con IFRS 9 e IFRS 15.

L'affrancamento delle riserve straordinarie nel bilancio d'esercizio

12/03/2026 - La <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/24/legge-bilancio-2026-novita-fiscali">legge di Bilancio 2026</a> (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>) ha riproposto la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva. Qual è la tipologia di riserve interessate dalla normativa? Quali sono le procedure di affrancamento? E come valutare la convenienza a perseguire tale operazione? La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha riproposto la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva. Qual è la tipologia di riserve interessate dalla normativa? Quali sono le procedure di affrancamento? E come valutare la convenienza a perseguire tale operazione?

Bilanci intermedi con OIC 30 facoltativo dal 1° gennaio 2025

11/03/2026 - Il principio contabile <a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 30" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643896SOMM">OIC 30</a>, <a target="_blank" title="approvato a giugno 2025" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/06/12/oic-30-bilanci-intermedi-partire-1-gennaio-2026">approvato a giugno 2025</a>, disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa del bilancio intermedio e si applica ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2026. È tuttavia consentita l’applicazione anticipata, su base facoltativa, ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025. La nuova versione del principio è indirizzata alle società che sono tenute per legge, o che scelgono volontariamente, di pubblicare un bilancio intermedio in una situazione ordinaria dell’impresa. Attenzione, quindi: l’OI 30 non disciplina il contenuto delle situazioni contabili intermedie redatte in momenti particolari. Il principio contabile OIC 30, approvato a giugno 2025, disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa del bilancio intermedio e si applica ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2026. È tuttavia consentita l’applicazione anticipata, su base facoltativa, ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025. La nuova versione del principio è indirizzata alle società che sono tenute per legge, o che scelgono volontariamente, di pubblicare un bilancio intermedio in una situazione ordinaria dell’impresa. Attenzione, quindi: l’OI 30 non disciplina il contenuto delle situazioni contabili intermedie redatte in momenti particolari.

Fondo PMI: i chiarimenti operativi per il calcolo del premio aggiuntivo 2026

12/03/2026 - Invitalia–Mediocredito Centrale hanno pubblicato la circolare n. 2/2026 sull’applicazione del premio aggiuntivo previsto dalla <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge 2072024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000974540SOMM">legge 207/2024</a> e dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto interministeriale del 21 gennaio 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999196SOMM">decreto interministeriale del 21 gennaio 2026</a>. Dal 20 febbraio 2026 i soggetti finanziatori devono versare un premio aggiuntivo al Fondo di Garanzia, calcolato in base al rapporto tra importo garantito totale e totale dei finanziamenti erogati, considerando la soglia di esenzione. Il premio non è dovuto se l’importo garantito non supera il valore massimo tra il 30% dei finanziamenti e la soglia di esenzione; oltre tale limite si applicano aliquote dello 0,5% e dell’1,5% per scaglioni. È prevista una riduzione del 50% quando almeno il 60% dei beneficiari rientra nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. Il versamento va effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo sul conto della Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo di Garanzia. Invitalia–Mediocredito Centrale hanno pubblicato la circolare n. 2/2026 sull’applicazione del premio aggiuntivo previsto dalla legge 207/2024 e dal decreto interministeriale del 21 gennaio 2026. Dal 20 febbraio 2026 i soggetti finanziatori devono versare un premio aggiuntivo al Fondo di Garanzia, calcolato in base al rapporto tra importo garantito totale e totale dei finanziamenti erogati, considerando la soglia di esenzione. Il premio non è dovuto se l’importo garantito non supera il valore massimo tra il 30% dei finanziamenti e la soglia di esenzione; oltre tale limite si applicano aliquote dello 0,5% e dell’1,5% per scaglioni. È prevista una riduzione del 50% quando almeno il 60% dei beneficiari rientra nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. Il versamento va effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo sul conto della Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo di Garanzia.

Sviluppo competenze: il MIMIT pubblica ulteriori precisazioni e indicazioni operative

11/03/2026 - La circolare direttoriale MIMIT 11 marzo 2026, n. 646 fornisce indicazioni operative per l’attuazione del regime di aiuto previsto dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto ministeriale 4 settembre 2025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000991787SOMM">decreto ministeriale 4 settembre 2025</a> nell’ambito del PN RIC 2021‑2027, Azione 1.4.1 “Sviluppo competenze”. Il documento chiarisce che i percorsi formativi possono coinvolgere esclusivamente i dipendenti delle unità locali delle PMI situate nelle Regioni meno sviluppate. Sono ammessi anche i lavoratori in Cassa Integrazione Ordinaria, mentre sono esclusi quelli in CIGS, poiché inseriti in contesti di crisi strutturale non coerenti con le finalità della misura. La formazione deve svolgersi unicamente in presenza, presso le sedi dell’impresa, dell’ente formatore o altre strutture idonee. La circolare ricorda inoltre che le attività devono iniziare entro sei mesi dalla concessione e concludersi entro dodici mesi (prorogabili di sei). Le agevolazioni sono erogate in una o due tranche, in base all’avanzamento del percorso. La circolare direttoriale MIMIT 11 marzo 2026, n. 646 fornisce indicazioni operative per l’attuazione del regime di aiuto previsto dal decreto ministeriale 4 settembre 2025 nell’ambito del PN RIC 2021‑2027, Azione 1.4.1 “Sviluppo competenze”. Il documento chiarisce che i percorsi formativi possono coinvolgere esclusivamente i dipendenti delle unità locali delle PMI situate nelle Regioni meno sviluppate. Sono ammessi anche i lavoratori in Cassa Integrazione Ordinaria, mentre sono esclusi quelli in CIGS, poiché inseriti in contesti di crisi strutturale non coerenti con le finalità della misura. La formazione deve svolgersi unicamente in presenza, presso le sedi dell’impresa, dell’ente formatore o altre strutture idonee. La circolare ricorda inoltre che le attività devono iniziare entro sei mesi dalla concessione e concludersi entro dodici mesi (prorogabili di sei). Le agevolazioni sono erogate in una o due tranche, in base all’avanzamento del percorso.

Fondo imprese vittime di mancati pagamenti: aggiornate le procedure 2026

10/03/2026 - La circolare n. 544 del 24 febbraio 2026 modifica la disciplina applicativa del “Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti”, aggiornando le procedure di presentazione delle domande in seguito alla cessazione della piattaforma informatica e all’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/2831. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy stabilisce che le PMI e i Professionisti devono trasmettere le domande esclusivamente tramite PEC utilizzando il modulo DSAN disponibile sul sito ministeriale e firmando digitalmente tutta la documentazione. È obbligatoria la disponibilità di una PEC attiva e registrata nel Registro delle imprese. I Professionisti devono allegare la documentazione attestante l’iscrizione all’ordine o, in alternativa, l’attestazione prevista dalla legge n. 4/2013. Ogni beneficiario può presentare una sola domanda, con sostituzione automatica in caso di invio successivo prima del provvedimento di concessione. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali ulteriori contributi “de minimis” ricevuti prima dell’ammissione formale alle agevolazioni. La circolare n. 544 del 24 febbraio 2026 modifica la disciplina applicativa del “Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti”, aggiornando le procedure di presentazione delle domande in seguito alla cessazione della piattaforma informatica e all’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/2831. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy stabilisce che le PMI e i Professionisti devono trasmettere le domande esclusivamente tramite PEC utilizzando il modulo DSAN disponibile sul sito ministeriale e firmando digitalmente tutta la documentazione. È obbligatoria la disponibilità di una PEC attiva e registrata nel Registro delle imprese. I Professionisti devono allegare la documentazione attestante l’iscrizione all’ordine o, in alternativa, l’attestazione prevista dalla legge n. 4/2013. Ogni beneficiario può presentare una sola domanda, con sostituzione automatica in caso di invio successivo prima del provvedimento di concessione. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali ulteriori contributi “de minimis” ricevuti prima dell’ammissione formale alle agevolazioni.

Orizzonti globali: il podcast dei commercialisti che offre aggiornamenti sui processi di espansione nei mercati esteri

12/03/2026 - Con il comunicato del 12 marzo 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili annuncia la disponibilità del nuovo podcast “Orizzonti globali”, pubblicato su YouTube, Spotify e Apple Podcast. Il progetto, realizzato con il supporto della Commissione “Internazionalizzazione delle Imprese e Rapporti con AICEC”, è dedicato ai temi dell’internazionalizzazione e si rivolge a imprenditori, manager e professionisti interessati ai processi di espansione sui mercati esteri. La pubblicazione avrà cadenza settimanale. L’iniziativa si inserisce nel percorso strategico del Consiglio nazionale, che da tempo dedica crescente attenzione al supporto delle imprese nei percorsi di sviluppo internazionale, offrendo contenuti pratici e aggiornati sugli strumenti amministrativi, fiscali e finanziari disponibili. Con il comunicato del 12 marzo 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili annuncia la disponibilità del nuovo podcast “Orizzonti globali”, pubblicato su YouTube, Spotify e Apple Podcast. Il progetto, realizzato con il supporto della Commissione “Internazionalizzazione delle Imprese e Rapporti con AICEC”, è dedicato ai temi dell’internazionalizzazione e si rivolge a imprenditori, manager e professionisti interessati ai processi di espansione sui mercati esteri. La pubblicazione avrà cadenza settimanale. L’iniziativa si inserisce nel percorso strategico del Consiglio nazionale, che da tempo dedica crescente attenzione al supporto delle imprese nei percorsi di sviluppo internazionale, offrendo contenuti pratici e aggiornati sugli strumenti amministrativi, fiscali e finanziari disponibili.

Clausole sui tassi: la manipolazione dell'indice di riferimento non basta alla nullità

12/03/2026 - Nelle conclusioni del 12 marzo 2026 nella causa C‑60/25, l’Avvocato Generale propone alla Corte di Giustizia UE di chiarire che la constatazione, da parte della Commissione europea, della manipolazione di un indice di riferimento ai fini dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 101" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000653341ART290">articolo 101</a>, paragrafo 1, <a target="_blank" class="rich-legge" title="TFUE" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000653341SOMM">TFUE</a> non determina automaticamente la nullità di una clausola contrattuale che rinvia a tale parametro. La clausola di un mutuo che utilizza l’indice manipolato non è infatti parte dell’intesa anticoncorrenziale oggetto della decisione della Commissione, né è stato accertato che essa violi, di per sé, l’<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 101" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000653341ART290">articolo 101</a> <a target="_blank" class="rich-legge" title="TFUE" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000653341SOMM">TFUE</a>. Tuttavia, il giudice nazionale non può ignorare gli accertamenti contenuti nella decisione della Commissione quando valuta la validità della clausola secondo il diritto interno, nei limiti e nei termini delineati dalla stessa decisione. Nelle conclusioni del 12 marzo 2026 nella causa C‑60/25, l’Avvocato Generale propone alla Corte di Giustizia UE di chiarire che la constatazione, da parte della Commissione europea, della manipolazione di un indice di riferimento ai fini dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non determina automaticamente la nullità di una clausola contrattuale che rinvia a tale parametro. La clausola di un mutuo che utilizza l’indice manipolato non è infatti parte dell’intesa anticoncorrenziale oggetto della decisione della Commissione, né è stato accertato che essa violi, di per sé, l’articolo 101 TFUE. Tuttavia, il giudice nazionale non può ignorare gli accertamenti contenuti nella decisione della Commissione quando valuta la validità della clausola secondo il diritto interno, nei limiti e nei termini delineati dalla stessa decisione.

Congelamento fondi: la Corte di Giustizia dell'UE vieta voto e partecipazione

12/03/2026 - Con la sentenza C‑465/24 del 13 marzo 2026, la Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che, nell’ambito delle misure restrittive contro la Russia, il congelamento dei fondi impedisce in modo assoluto al titolare di certificati azionari soggetto a sanzioni di partecipare e votare alle assemblee degli azionisti. La Corte qualifica infatti i certificati azionari come “fondi” e considera l’esercizio dei diritti assembleari un “uso di fondi”, poiché tale attività può incidere, anche indirettamente, sul valore, sulla natura o sulla destinazione degli stessi. Le decisioni adottate dall’assemblea influenzano necessariamente lo stato e il funzionamento della società, con effetti sul valore delle azioni o dei certificati detenuti dal soggetto sanzionato. Una lettura meno restrittiva contrasterebbe con l’obiettivo delle misure UE, che mirano a limitare al massimo qualsiasi operazione sui fondi congelati. Con la sentenza C‑465/24 del 13 marzo 2026, la Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che, nell’ambito delle misure restrittive contro la Russia, il congelamento dei fondi impedisce in modo assoluto al titolare di certificati azionari soggetto a sanzioni di partecipare e votare alle assemblee degli azionisti. La Corte qualifica infatti i certificati azionari come “fondi” e considera l’esercizio dei diritti assembleari un “uso di fondi”, poiché tale attività può incidere, anche indirettamente, sul valore, sulla natura o sulla destinazione degli stessi. Le decisioni adottate dall’assemblea influenzano necessariamente lo stato e il funzionamento della società, con effetti sul valore delle azioni o dei certificati detenuti dal soggetto sanzionato. Una lettura meno restrittiva contrasterebbe con l’obiettivo delle misure UE, che mirano a limitare al massimo qualsiasi operazione sui fondi congelati.

Quotidiano Giuridico

Vendita degli immobili nell'eredità giacente: regole e procedure

12/03/2026 -

Dalla necessità o utilità evidente all’autorizzazione giudiziale o notarile

Illecito riconoscimento biometrico in università telematica: l'intervento del Garante

12/03/2026 -

Con il provvedimento del 29 gennaio 2026, n. 35 (doc. web n. 10221611, di seguito il “Provvedimento), il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, il “Garante”) ha dichiarato illecito il trattamento di dati biometrici effettuato da un’università telematica (di seguito, l’“Ateneo”) nell’ambito dei corsi abilitanti all’insegnamento ex art. 13d.P.C.M. 4 agosto 2023, irrogando una sanzione amministrativa di euro 50.000 e disponendo la pubblicazione dell’ordinanza sul sito istituzionale dell’Autorità. Il Provvedimento approfondisce e chiarisce l’utilizzo della base giuridica dell’interesse pubblico quale presupposto di liceità dei trattamenti in ambito universitario; i limiti sostanziali all’impiego di tecnologie biometriche per finalità di verifica e controllo nonché la funzione centrale della valutazione d’impatto ex art. 35 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “GDPR”).

Patto UE su Migrazione e Asilo 2026: il contributo della giurisprudenza europea

12/03/2026 -

Il contributo analizza due pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che introducono il concetto di “mass influx”, ripreso poco dopo dal legislatore europeo in alcuni strumenti del Nuovo Patto Europeo su Migrazione e Asilo, che verrà implementato da giugno 2026. Attraverso un breve excursus sulla struttura del Patto, ed in particolare delle situazioni di crisi, tra cui “instrumentalisation” e “forza maggiore”, l’articolo analizza come questi concetti chiave provengano da un’elaborazione di tipo giurisprudenziale, che ha contribuito in modo decisivo al successivo dibattito politico che ha portato all’adozione del Patto nel 2024.

Speciali

Pace fiscale

Fonte: ipsoa.it

Reddito di cittadinanza

Fonte: ipsoa.it

Quota 100 e pensioni 2019

Fonte: ipsoa.it

Fattura elettronica

Fonte: ipsoa.it

Tariffe Inail 2019

Fonte: ipsoa.it

Auto: ecotassa e bonus 2019

Fonte: ipsoa.it

Fondo Garanzia PMI

Fonte: ipsoa.it

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One FISCALE: la semplicità è una rivoluzione

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Lavoro in formazione, tutte le risposte su apprendistato, tirocinio e alternanza scuola - lavoro

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