AGENZIA WOLTERS KLUWER PER LA BASILICATA

Prodotti in evidenza

IPSOA Quotidiano

Tirocino commercialisti: scadenza quinquennale senza deroghe

02/10/2026 - Con il Pronto Ordini n. 73 del 1° ottobre 2026, il CNDCEC ha confermato il termine quinquennale di validità del tirocinio per la professione di dottore commercialista, senza che possano assumere rilevanza eventuali cause di forza maggiore. L’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 6" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000773047ART18">art. 6</a>, comma 12, <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.P.R. n. 1372012" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000773047SOMM">D.P.R. n. 137/2012</a> non contempla alcuna ipotesi di deroga al termine quinquennale di efficacia del tirocinio svolto, né attribuisce all’Ordine (o ad altro soggetto) alcun potere di valutare/autorizzare proroghe o sospensioni del termine in relazione a circostanze individuali o a situazioni di forza maggiore. Con il Pronto Ordini n. 73 del 1° ottobre 2026, il CNDCEC ha confermato il termine quinquennale di validità del tirocinio per la professione di dottore commercialista, senza che possano assumere rilevanza eventuali cause di forza maggiore. L’art. 6, comma 12, D.P.R. n. 137/2012 non contempla alcuna ipotesi di deroga al termine quinquennale di efficacia del tirocinio svolto, né attribuisce all’Ordine (o ad altro soggetto) alcun potere di valutare/autorizzare proroghe o sospensioni del termine in relazione a circostanze individuali o a situazioni di forza maggiore.

Special Arrangement tra IVA e dogana: cosa devono fare gli operatori?

02/10/2026 - Nel contesto che si sta delineando per l’e-commerce, il <a target="_blank" title="regime dello Special Arrangement" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/09/10/e-commerce-aderire-regime-special-arrangement">regime dello Special Arrangement</a> assume una rilevanza operativa del tutto nuova. Le modifiche introdotte dalla normativa unionale e i conseguenti chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rafforzano infatti il collegamento tra disciplina IVA e adempimenti doganali, imponendo agli operatori una gestione sempre più integrata dei processi di importazione nell’ambito dell’e-commerce. Nel contesto che si sta delineando per l’e-commerce, il regime dello Special Arrangement assume una rilevanza operativa del tutto nuova. Le modifiche introdotte dalla normativa unionale e i conseguenti chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rafforzano infatti il collegamento tra disciplina IVA e adempimenti doganali, imponendo agli operatori una gestione sempre più integrata dei processi di importazione nell’ambito dell’e-commerce.

Ravvedimento speciale solo per chi rinnova il CPB per il biennio 2026-2027

02/10/2026 - Il <a target="_blank" title="decreto correttivo Omnibus" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/24/correttivo-omnibus-gazzetta-ufficiale-modifiche-riforma-fiscale">decreto correttivo Omnibus</a> ha previsto la possibilità di accedere o rinnovare il concordato preventivo biennale per le annualità 2026 e 2027; il ravvedimento speciale, esteso per gli anni dal 2020 al 2023, è accessibile però ai soli contribuenti che rinnovano il CPB. Tale aspetto è messo in evidenza anche nella <a target="_blank" title="Guida operativa elaborata dal CNDCEC in sinergia con l’Agenzia delle Entrate" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/09/17/commercialisti-agenzia-entrate-guida-operativa-cpb">Guida operativa elaborata dal CNDCEC in sinergia con l’Agenzia delle Entrate</a>, che fornisce un quadro generale, prettamente operativo, delle novità relative al nuovo concordato preventivo biennale. Il decreto correttivo Omnibus ha previsto la possibilità di accedere o rinnovare il concordato preventivo biennale per le annualità 2026 e 2027; il ravvedimento speciale, esteso per gli anni dal 2020 al 2023, è accessibile però ai soli contribuenti che rinnovano il CPB. Tale aspetto è messo in evidenza anche nella Guida operativa elaborata dal CNDCEC in sinergia con l’Agenzia delle Entrate, che fornisce un quadro generale, prettamente operativo, delle novità relative al nuovo concordato preventivo biennale.

Appalti pubblici e privati: quando si può applicare un CCNL diverso da quello di riferimento

02/10/2026 - Negli appalti, pubblici e privati, è possibile applicare un CCNL diverso da quello di riferimento, ma a una condizione: deve garantire tutele equivalenti per i lavoratori. Equivalenza non significa soltanto riconoscere la stessa retribuzione finale, ma assicurare condizioni economiche e normative comparabili, stabili e verificabili: dalle componenti fisse della retribuzione a straordinari, ferie, permessi, preavviso, malattia, maternità, previdenza complementare e assistenza sanitaria. Sulla prova dell’equivalenza tra contratti collettivi quali sono le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nelle <a target="_blank" class="rich-sent" title="sentenze n. 32092026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10SE0003155691">sentenze n. 3209/2026</a> e <a target="_blank" class="rich-sent" title="n. 34762026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10SE0003163229">n. 3476/2026</a>? Negli appalti, pubblici e privati, è possibile applicare un CCNL diverso da quello di riferimento, ma a una condizione: deve garantire tutele equivalenti per i lavoratori. Equivalenza non significa soltanto riconoscere la stessa retribuzione finale, ma assicurare condizioni economiche e normative comparabili, stabili e verificabili: dalle componenti fisse della retribuzione a straordinari, ferie, permessi, preavviso, malattia, maternità, previdenza complementare e assistenza sanitaria. Sulla prova dell’equivalenza tra contratti collettivi quali sono le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 3209/2026 e n. 3476/2026?

Fringe benefit 2026: 5 controlli da fare prima del conguaglio fiscale e previdenziale di fine anno

02/10/2026 - Con l’approssimarsi del conguaglio fiscale e previdenziale di fine anno, il datore di lavoro è tenuto a verificare che il valore complessivo dei fringe benefit erogati a ciascun dipendente non superi le soglie di esenzione previste. Un momento molto delicato che richiede un controllo strutturato, che non si limiti alla semplice ricognizione dei valori erogati, ma che analizzi la natura dei benefit, le modalità di erogazione, le tempistiche, la documentazione e la corretta esposizione nei flussi contributivi. Come occorre procedere per evitare errori? Con l’approssimarsi del conguaglio fiscale e previdenziale di fine anno, il datore di lavoro è tenuto a verificare che il valore complessivo dei fringe benefit erogati a ciascun dipendente non superi le soglie di esenzione previste. Un momento molto delicato che richiede un controllo strutturato, che non si limiti alla semplice ricognizione dei valori erogati, ma che analizzi la natura dei benefit, le modalità di erogazione, le tempistiche, la documentazione e la corretta esposizione nei flussi contributivi. Come occorre procedere per evitare errori?

Welfare aziendale agli amministratori: quando spettano i benefici fiscali e contributivi

02/10/2026 - Il welfare aziendale può essere esteso anche agli amministratori di società, ma l’assimilazione dei relativi compensi ai redditi di lavoro dipendente non determina automaticamente l’accesso alle agevolazioni previste dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 51" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002ART53">art. 51</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="TUIR" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002SOMM">TUIR</a>. Assumono particolare rilievo la corretta individuazione della categoria dei beneficiari, l’assenza di attribuzioni ad personam e la natura remunerata dell’incarico. Quali sono le condizioni e i limiti applicabili, con particolare attenzione, alle posizioni dell’amministratore unico, dei componenti del CdA senza compenso e dell’amministratore che sia anche lavoratore dipendente? Il welfare aziendale può essere esteso anche agli amministratori di società, ma l’assimilazione dei relativi compensi ai redditi di lavoro dipendente non determina automaticamente l’accesso alle agevolazioni previste dall’art. 51 del TUIR. Assumono particolare rilievo la corretta individuazione della categoria dei beneficiari, l’assenza di attribuzioni ad personam e la natura remunerata dell’incarico. Quali sono le condizioni e i limiti applicabili, con particolare attenzione, alle posizioni dell’amministratore unico, dei componenti del CdA senza compenso e dell’amministratore che sia anche lavoratore dipendente?

Le semplificazioni per le micro-imprese nel nuovo principio OIC

30/09/2026 - Quali sono le ulteriori semplificazioni applicabili, in base alla <a target="_blank" title="bozza del nuovo OIC dedicato alle piccole e micro-imprese" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/08/micro-piccole-imprese-oic-avvia-consultazione-bozza-principio-contabile">bozza del nuovo OIC dedicato alle piccole e micro-imprese</a> (in consultazione fino al 28 febbraio 2027), alle micro-imprese, rispetto a quelle previste per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata? Le micro-imprese beneficiano di due ulteriori categorie di semplificazioni: quelle obbligatorie per legge, non rimesse alla scelta dell'impresa e quelle facoltative esercitabili, in modo parziale o totale, a scelta dell’impresa. Quali sono le ulteriori semplificazioni applicabili, in base alla bozza del nuovo OIC dedicato alle piccole e micro-imprese (in consultazione fino al 28 febbraio 2027), alle micro-imprese, rispetto a quelle previste per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata? Le micro-imprese beneficiano di due ulteriori categorie di semplificazioni: quelle obbligatorie per legge, non rimesse alla scelta dell'impresa e quelle facoltative esercitabili, in modo parziale o totale, a scelta dell’impresa.

Bilancio imprese di assicurazione e riassicurazione: recepite le novità IFRS

29/09/2026 - Nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2026 è stato pubblicato il provvedimento IVASS 2 settembre 2026 che modifica e integra il regolamento ISVAP n. 7/2007 in materia di schemi di bilancio delle imprese di assicurazione e riassicurazione che adottano i principi contabili internazionali. Le modifiche sono finalizzate ad allineare la disciplina assicurativa nazionale all'evoluzione del quadro contabile europeo e internazionale, migliorando la qualità e la trasparenza dell'informativa finanziaria. Le novità relative agli aggiornamenti di <a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 9" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842287SOMM">IFRS 9</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 7" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643068SOMM">IFRS 7</a> si applicano dagli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2026, mentre quelle collegate all'<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 18" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999326SOMM">IFRS 18</a> decorrono dagli esercizi avviati dal 1° gennaio 2027. Nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2026 è stato pubblicato il provvedimento IVASS 2 settembre 2026 che modifica e integra il regolamento ISVAP n. 7/2007 in materia di schemi di bilancio delle imprese di assicurazione e riassicurazione che adottano i principi contabili internazionali. Le modifiche sono finalizzate ad allineare la disciplina assicurativa nazionale all'evoluzione del quadro contabile europeo e internazionale, migliorando la qualità e la trasparenza dell'informativa finanziaria. Le novità relative agli aggiornamenti di IFRS 9 e IFRS 7 si applicano dagli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2026, mentre quelle collegate all'IFRS 18 decorrono dagli esercizi avviati dal 1° gennaio 2027.

IFRS 9 e IFRS 7: IASB richiede il parere sui requisiti di contabilità di copertura

28/09/2026 - EFRAG ha reso noto che l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato una richiesta di informazioni nell’ambito della revisione dei requisiti relativi alla contabilità di copertura (hedge accounting). L’iniziativa mira a verificare se le disposizioni previste dagli IFRS funzionino come previsto, producano i benefici attesi per investitori e altri utilizzatori dei bilanci e comportino costi di applicazione coerenti con le aspettative iniziali dell’organismo internazionale. La revisione riguarda i requisiti di hedge accounting contenuti nell’IFRS 9 “Strumenti finanziari” e le correlate disposizioni informative previste dall’IFRS 7 “Strumenti finanziari: Informativa”. L’IASB ha invitato a partecipare alla consultazione investitori, imprese, revisori, autorità di vigilanza e organismi di normazione. L’iniziativa completa il processo di revisione post-implementazione dell’IFRS 9, già svolto per classificazione, valutazione e impairment. I commenti potranno essere trasmessi fino al 26 gennaio 2027. EFRAG ha reso noto che l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato una richiesta di informazioni nell’ambito della revisione dei requisiti relativi alla contabilità di copertura (hedge accounting). L’iniziativa mira a verificare se le disposizioni previste dagli IFRS funzionino come previsto, producano i benefici attesi per investitori e altri utilizzatori dei bilanci e comportino costi di applicazione coerenti con le aspettative iniziali dell’organismo internazionale. La revisione riguarda i requisiti di hedge accounting contenuti nell’IFRS 9 “Strumenti finanziari” e le correlate disposizioni informative previste dall’IFRS 7 “Strumenti finanziari: Informativa”. L’IASB ha invitato a partecipare alla consultazione investitori, imprese, revisori, autorità di vigilanza e organismi di normazione. L’iniziativa completa il processo di revisione post-implementazione dell’IFRS 9, già svolto per classificazione, valutazione e impairment. I commenti potranno essere trasmessi fino al 26 gennaio 2027.

Mini contratti di sviluppo filiera automotive: requisiti, progetti finanziabili e agevolazioni

02/10/2026 - Quali sono le regole che le imprese devono seguire per chiedere le agevolazioni sui mini contratti di sviluppo per la filiera dell’automotive? Il <a target="_blank" title="decreto MiMIT 11 agosto 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/10/02/mini-contratti-sviluppo-arrivo-300-milioni-euro-filiera-automotive">decreto MiMIT 11 agosto 2026</a> disciplina i criteri e le condizioni di operatività dell’intervento. Il nuovo strumento agevolativo, finanziato con 300 milioni di euro, sostiene programmi d’investimento, di importo compreso tra 5 e 20 milioni di euro, diretti alla transizione verde e all’innovazione tecnologica per la mobilità sostenibile. Le agevolazioni consistono in contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Quali sono le imprese che possono fare domanda e quali progetti possono essere finanziati? Quali sono le regole che le imprese devono seguire per chiedere le agevolazioni sui mini contratti di sviluppo per la filiera dell’automotive? Il decreto MiMIT 11 agosto 2026 disciplina i criteri e le condizioni di operatività dell’intervento. Il nuovo strumento agevolativo, finanziato con 300 milioni di euro, sostiene programmi d’investimento, di importo compreso tra 5 e 20 milioni di euro, diretti alla transizione verde e all’innovazione tecnologica per la mobilità sostenibile. Le agevolazioni consistono in contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Quali sono le imprese che possono fare domanda e quali progetti possono essere finanziati?

Mini Contratti di sviluppo: in arrivo 300 milioni di euro per la filiera automotive

01/10/2026 - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto 11 agosto 2026 che disciplina i “Mini Contratti di sviluppo” destinati a sostenere i programmi di investimento delle imprese della filiera automotive di importo inferiore a 20 milioni di euro. La misura è finanziata con 300 milioni di euro a valere sul Fondo Automotive e prevede agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, entro il limite massimo del 75% delle spese ammissibili. Possono accedere agli incentivi le imprese della filiera, di qualsiasi dimensione, che operano nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto, tra cui regolarità amministrativa, economica e contributiva. Le modalità operative e i termini per la presentazione delle domande saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto 11 agosto 2026 che disciplina i “Mini Contratti di sviluppo” destinati a sostenere i programmi di investimento delle imprese della filiera automotive di importo inferiore a 20 milioni di euro. La misura è finanziata con 300 milioni di euro a valere sul Fondo Automotive e prevede agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, entro il limite massimo del 75% delle spese ammissibili. Possono accedere agli incentivi le imprese della filiera, di qualsiasi dimensione, che operano nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto, tra cui regolarità amministrativa, economica e contributiva. Le modalità operative e i termini per la presentazione delle domande saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

Tax credit audiovisivo: nuove regole e controlli sulla spesa

01/10/2026 - Con il decreto interministeriale Mic-Mef n. 281/2026 vengono aggiornate le disposizioni sul credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. Le novità mirano a rafforzare il controllo della spesa pubblica attraverso monitoraggi trimestrali, una gestione più rigorosa delle risorse e il mancato finanziamento delle domande ammissibili eccedenti i limiti disponibili. Il provvedimento interviene inoltre su alcuni parametri di accesso alle agevolazioni, riduce talune aliquote del tax credit e introduce nuovi obblighi per i beneficiari, tra cui la stipula di coperture assicurative contro calamità naturali ed eventi catastrofali. Con il decreto interministeriale Mic-Mef n. 281/2026 vengono aggiornate le disposizioni sul credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. Le novità mirano a rafforzare il controllo della spesa pubblica attraverso monitoraggi trimestrali, una gestione più rigorosa delle risorse e il mancato finanziamento delle domande ammissibili eccedenti i limiti disponibili. Il provvedimento interviene inoltre su alcuni parametri di accesso alle agevolazioni, riduce talune aliquote del tax credit e introduce nuovi obblighi per i beneficiari, tra cui la stipula di coperture assicurative contro calamità naturali ed eventi catastrofali.

PMI, azioni a voto plurimo e ammissione alle negoziazioni: cosa cambia per soci e prospetti informativi

02/10/2026 - Con le azioni a voto plurimo i “vecchi” soci delle società di capitali possono mantenere la maggioranza dei voti con una quota ridotta di capitale e raccogliere finanziamenti sul mercato senza perdere il controllo della governance societaria. Questi vantaggi, tuttavia, devono essere bilanciati a tutela delle minoranze e degli investitori con precise informative da pubblicare sui prospetti di offerta e sulle relazioni finanziarie annuali delle società. É questo che stabilisce il decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 24 settembre 2026, che ha recepito la <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="direttiva (UE) n. 2024/2810" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/11/15/listing-act-pubblicati-guue-regolamenti-facilitare-quotazione-pmi-mercati-capitali">direttiva (UE) n. 2024/2810</a> il cui obiettivo è disciplinare le strutture con azioni a voto plurimo. Con le azioni a voto plurimo i “vecchi” soci delle società di capitali possono mantenere la maggioranza dei voti con una quota ridotta di capitale e raccogliere finanziamenti sul mercato senza perdere il controllo della governance societaria. Questi vantaggi, tuttavia, devono essere bilanciati a tutela delle minoranze e degli investitori con precise informative da pubblicare sui prospetti di offerta e sulle relazioni finanziarie annuali delle società. É questo che stabilisce il decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 24 settembre 2026, che ha recepito la direttiva (UE) n. 2024/2810 il cui obiettivo è disciplinare le strutture con azioni a voto plurimo.

Infrazioni UE: Italia richiamata su energia, edilizia e porti

01/10/2026 - La Commissione europea ha avviato nuove procedure di infrazione nei confronti dell’Italia e di altri Stati membri per il mancato rispetto di obblighi previsti dalla normativa UE. In particolare, l’Italia è tra i Paesi che non hanno ancora recepito integralmente la <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva (UE) 20231791" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000949852SOMM">direttiva (UE) 2023/1791</a> sull’efficienza energetica. Inoltre, ha ricevuto un parere motivato per il mancato invio del progetto di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici previsto dalla direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia. Un ulteriore parere motivato riguarda l’applicazione del regolamento UE sui servizi portuali, con riferimento all’obbligo di bandiera nazionale imposto alle navi che svolgono attività di rimorchio e ormeggio nei porti. Gli Stati interessati dispongono ora di due mesi per rispondere e sanare le contestazioni, prima di un eventuale deferimento alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La Commissione europea ha avviato nuove procedure di infrazione nei confronti dell’Italia e di altri Stati membri per il mancato rispetto di obblighi previsti dalla normativa UE. In particolare, l’Italia è tra i Paesi che non hanno ancora recepito integralmente la direttiva (UE) 2023/1791 sull’efficienza energetica. Inoltre, ha ricevuto un parere motivato per il mancato invio del progetto di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici previsto dalla direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia. Un ulteriore parere motivato riguarda l’applicazione del regolamento UE sui servizi portuali, con riferimento all’obbligo di bandiera nazionale imposto alle navi che svolgono attività di rimorchio e ormeggio nei porti. Gli Stati interessati dispongono ora di due mesi per rispondere e sanare le contestazioni, prima di un eventuale deferimento alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Antitrust: una multa può essere pagata dall'amministratore?

01/10/2026 - L’Avvocato generale, nelle conclusioni della causa C-347/25, suggerisce alla Corte di Giustizia UE di dichiarare che l’<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 101" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000653341ART290">articolo 101</a> <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="TFUE" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000653341SOMM">TFUE</a> osta a che un’impresa chieda al proprio ex amministratore il risarcimento dell’ammenda inflittale per violazione del diritto della concorrenza. L’impresa risponde personalmente dell’infrazione in quanto unità economica a cui viene imputata la condotta delle persone fisiche. Consentire il regresso comprometterebbe l’efficacia, la proporzionalità e la funzione dissuasiva dell’ammenda antitrust, trasferendone l'onere economico su un soggetto diverso da quello per il quale è stata calibrata (in base a fatturato, quota di mercato e capacità contributiva). L’Avvocato generale riconosce comunque che la società possa agire contro l’amministratore per la violazione dei doveri gestori o per il recupero di somme pagate a terzi danneggiati dall’infrazione, escludendo dal risarcimento il solo pregiudizio consistente nel pagamento dell’ammenda. L’Avvocato generale, nelle conclusioni della causa C-347/25, suggerisce alla Corte di Giustizia UE di dichiarare che l’articolo 101 TFUE osta a che un’impresa chieda al proprio ex amministratore il risarcimento dell’ammenda inflittale per violazione del diritto della concorrenza. L’impresa risponde personalmente dell’infrazione in quanto unità economica a cui viene imputata la condotta delle persone fisiche. Consentire il regresso comprometterebbe l’efficacia, la proporzionalità e la funzione dissuasiva dell’ammenda antitrust, trasferendone l'onere economico su un soggetto diverso da quello per il quale è stata calibrata (in base a fatturato, quota di mercato e capacità contributiva). L’Avvocato generale riconosce comunque che la società possa agire contro l’amministratore per la violazione dei doveri gestori o per il recupero di somme pagate a terzi danneggiati dall’infrazione, escludendo dal risarcimento il solo pregiudizio consistente nel pagamento dell’ammenda.

Quotidiano Giuridico

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, concorso per 6 posti

02/10/2026 - Selezione per referendari amministrativi in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa: domande entro il 22 ottobre 2026

Geografia Giudiziaria: concluso in Puglia il progetto uffici di prossimità

02/10/2026 - Investimento complessivo di circa 2 milioni di euro per la realizzazione di una rete di 33 uffici di prossimità attivi

Loggia chiusa e accertamento di conformità, quando è possibile la sanatoria?

02/10/2026 - Solo se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistico-edilizia e rispetta i requisiti igienico-sanitari e aeroilluminanti: non basta la destinazione formale attribuita ai locali (TAR Lazio-Roma, sentenza n. 14338/2026)

Speciali

Pace fiscale

Fonte: ipsoa.it

Reddito di cittadinanza

Fonte: ipsoa.it

Quota 100 e pensioni 2019

Fonte: ipsoa.it

Fattura elettronica

Fonte: ipsoa.it

Tariffe Inail 2019

Fonte: ipsoa.it

Auto: ecotassa e bonus 2019

Fonte: ipsoa.it

Fondo Garanzia PMI

Fonte: ipsoa.it

Video

One FISCALE: la semplicità è una rivoluzione

One FISCALE: la semplicità è una rivoluzione

Guarda i video
Lavoro in formazione, tutte le risposte su apprendistato, tirocinio e alternanza scuola - lavoro

Lavoro in formazione, tutte le risposte su apprendistato, tirocinio e alternanza scuola - lavoro

Guarda i video
Scopri One LEGALE per fare la differenza nel tuo lavoro!

Scopri One LEGALE per fare la differenza nel tuo lavoro!

Guarda i video