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IPSOA Quotidiano

IMU 2026: cosa succede per gli enti del Terzo settore?

22/05/2026 - Per gli ETS, l'<a target="_blank" title="IMU" href="https://www.ipsoa.it/guide/imu-calcolare-pagare-imposta">IMU</a> è un tema particolarmente sensibile, perché l'esenzione non dipende dalla natura dell'ente, ma dall'utilizzo dell'immobile. L'imposta non si applica agli immobili posseduti e utilizzati esclusivamente per attività non commerciali: il requisito dell'esclusività è essenziale, basta un utilizzo anche parziale per attività commerciali per far venir meno il beneficio. Quali sono le attività che danno diritto all’esenzione? Quale disciplina si applica in caso di utilizzazione mista dell’immobile? E cosa ha stabilito la <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/02/10/allarga-esenzione-imu-immobili-enti-commerciali">legge di Bilancio 2026</a> in ordine alla non commercialità delle attività assistenziali e sanitarie? Per gli ETS, l'IMU è un tema particolarmente sensibile, perché l'esenzione non dipende dalla natura dell'ente, ma dall'utilizzo dell'immobile. L'imposta non si applica agli immobili posseduti e utilizzati esclusivamente per attività non commerciali: il requisito dell'esclusività è essenziale, basta un utilizzo anche parziale per attività commerciali per far venir meno il beneficio. Quali sono le attività che danno diritto all’esenzione? Quale disciplina si applica in caso di utilizzazione mista dell’immobile? E cosa ha stabilito la legge di Bilancio 2026 in ordine alla non commercialità delle attività assistenziali e sanitarie?

Il registro dei titolari effettivi torna operativo: la Corte di Giustizia UE valida il modello italiano

22/05/2026 - Con la <a target="_blank" title="sentenza 21 maggio 2026 nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/22/accesso-informazioni-titolarita-effettiva-trust-camera-commercio-decidere-deroghe">sentenza 21 maggio 2026 nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24</a>, la Corte di Giustizia UE ha confermato la piena compatibilità del sistema italiano di raccolta e comunicazione dei dati sui titolari effettivi con la disciplina unionale, sancendo l’assenza di fondamento giuridico nella sospensione cautelare disposta dal Consiglio di Stato nel 2024. Con la non trascurabile conseguenza dello sblocco operativo del Registro dei titolari effettivi, rimasto congelato per oltre due anni. Cosa succede ora? Con la sentenza 21 maggio 2026 nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24, la Corte di Giustizia UE ha confermato la piena compatibilità del sistema italiano di raccolta e comunicazione dei dati sui titolari effettivi con la disciplina unionale, sancendo l’assenza di fondamento giuridico nella sospensione cautelare disposta dal Consiglio di Stato nel 2024. Con la non trascurabile conseguenza dello sblocco operativo del Registro dei titolari effettivi, rimasto congelato per oltre due anni. Cosa succede ora?

Proposta di decisione accelerata in Cassazione: scelta da ponderare con attenzione

22/05/2026 - L’<a target="_blank" class="rich-cod" title="art. 380-bis" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015028">art. 380-bis</a> c.p.c. introduce un procedimento di decisione accelerata per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati dinanzi alla Corte di Cassazione. Il presidente della sezione interessata o un consigliere da lui delegato formula una sintetica proposta di definizione del giudizio. Tuttavia, il ricorrente può chiedere che la causa sia comunque posta in decisione, assumendone i conseguenti rischi processuali ed economici, che impongono un’attenta riflessione anche alla luce degli oneri dovuti in caso di soccombenza. L’art. 380-bis c.p.c. introduce un procedimento di decisione accelerata per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati dinanzi alla Corte di Cassazione. Il presidente della sezione interessata o un consigliere da lui delegato formula una sintetica proposta di definizione del giudizio. Tuttavia, il ricorrente può chiedere che la causa sia comunque posta in decisione, assumendone i conseguenti rischi processuali ed economici, che impongono un’attenta riflessione anche alla luce degli oneri dovuti in caso di soccombenza.

Dilazione dei debiti contributivi: estensione fino a 60 rate con vincoli da rispettare

22/05/2026 - Con la <a target="_blank" class="rich-legge" title="circolare n. 602026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001004772SOMM">circolare n. 60/2026</a>, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la rateazione dei debiti contributivi, che ora può arrivare fino a un massimo di 60 rate mensili. Le nuove regole prevedono una gestione più flessibile delle situazioni di temporanea difficoltà economico-finanziaria, riconoscendo anche la possibilità di una seconda dilazione. Vengono rafforzati gli obblighi di regolarità contributiva corrente e previsto un articolato sistema di controlli, revoche e decadenze che impone a imprese e intermediari una pianificazione estremamente rigorosa degli adempimenti. La procedura si presenta quindi più moderna e strutturata, ma anche significativamente più complessa sul piano operativo. Con la circolare n. 60/2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la rateazione dei debiti contributivi, che ora può arrivare fino a un massimo di 60 rate mensili. Le nuove regole prevedono una gestione più flessibile delle situazioni di temporanea difficoltà economico-finanziaria, riconoscendo anche la possibilità di una seconda dilazione. Vengono rafforzati gli obblighi di regolarità contributiva corrente e previsto un articolato sistema di controlli, revoche e decadenze che impone a imprese e intermediari una pianificazione estremamente rigorosa degli adempimenti. La procedura si presenta quindi più moderna e strutturata, ma anche significativamente più complessa sul piano operativo.

CCNL Assicurazioni - Personale amministrativo e addetto alla produzione: le novità del rinnovo

22/05/2026 - <p>Per il personale amministrativo e addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, Ania con First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia e Uilca hanno sottoscritto in data 13 maggio 2026 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. L'intesa, la cui efficacia è condizionata all’approvazione degli organi consiliari di Ania nonché delle assemblee dei lavoratori, decorre dal 13 maggio 2026 e scadrà il 31 maggio 2028.</p> Per il personale amministrativo e addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, Ania con First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia e Uilca hanno sottoscritto in data 13 maggio 2026 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. L'intesa, la cui efficacia è condizionata all’approvazione degli organi consiliari di Ania nonché delle assemblee dei lavoratori, decorre dal 13 maggio 2026 e scadrà il 31 maggio 2028.

Nuovo archivio CNEL dei contratti collettivi: struttura, criteri selettivi e impatto operativo

22/05/2026 - Il CNEL ha approvato la riorganizzazione dell’Archivio nazionale dei contratti collettivi, introducendo criteri selettivi basati sul reale radicamento dei contratti nel sistema produttivo, rilevato tramite i flussi UniEmens INPS. La riforma, avviata nel 2025 e ora definitiva, introduce le schede contratto standardizzate allineate al Codice dei contratti pubblici, migliorando trasparenza, consultabilità e utilizzo operativo. Le nuove regole incidono sulla prevenzione del dumping contrattuale e sulla gestione degli appalti, offrendo strumenti più affidabili a imprese e professionisti. Restano però delle questioni ancora aperte. Quali? Il CNEL ha approvato la riorganizzazione dell’Archivio nazionale dei contratti collettivi, introducendo criteri selettivi basati sul reale radicamento dei contratti nel sistema produttivo, rilevato tramite i flussi UniEmens INPS. La riforma, avviata nel 2025 e ora definitiva, introduce le schede contratto standardizzate allineate al Codice dei contratti pubblici, migliorando trasparenza, consultabilità e utilizzo operativo. Le nuove regole incidono sulla prevenzione del dumping contrattuale e sulla gestione degli appalti, offrendo strumenti più affidabili a imprese e professionisti. Restano però delle questioni ancora aperte. Quali?

L'OIC pubblica in consultazione la bozza del nuovo OIC 10 Rendiconto finanziario

21/05/2026 - L’OIC ha posto in consultazione (fino al 31 luglio 2026) la bozza del nuovo principio contabile OIC 10 Rendiconto finanziario. Le modifiche proposte introducono nuove regole classificatorie e accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario. L’OIC ha posto in consultazione (fino al 31 luglio 2026) la bozza del nuovo principio contabile OIC 10 Rendiconto finanziario. Le modifiche proposte introducono nuove regole classificatorie e accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario.

Transfer pricing: quali accorgimenti adottare in sede di chiusura del bilancio?

21/05/2026 - La chiusura del <a target="_blank" title="bilancio" href="https://www.ipsoa.it/guide/bilancio-esercizio-redigerlo">bilancio</a> rappresenta, per le società appartenenti a gruppi multinazionali, un momento decisivo anche ai fini del <a target="_blank" title="transfer pricing" href="https://www.ipsoa.it/wkpedia/transfer-pricing">transfer pricing</a>. Infatti, in questa fase, le politiche infragruppo impostate all’inizio dell’esercizio e applicate nel corso dell’anno trovano riscontro nei dati contabili, nelle marginalità effettivamente raggiunte e nella rappresentazione complessiva dell’operatività aziendale. In quest’ottica, analizzare le transfer pricing policies<i style="font-style: italic;"> </i>solo al<i style="font-style: italic;"> </i>momento della predisposizione di Masterfile e Documentazione Nazionale, a ridosso della scadenza della documentazione, significa operare quando le principali scelte economiche, contrattuali e contabili sono ormai cristallizzate. Quali accorgimenti adottare in previsione di definire il Country e Master File? La chiusura del bilancio rappresenta, per le società appartenenti a gruppi multinazionali, un momento decisivo anche ai fini del transfer pricing. Infatti, in questa fase, le politiche infragruppo impostate all’inizio dell’esercizio e applicate nel corso dell’anno trovano riscontro nei dati contabili, nelle marginalità effettivamente raggiunte e nella rappresentazione complessiva dell’operatività aziendale. In quest’ottica, analizzare le transfer pricing policies solo al momento della predisposizione di Masterfile e Documentazione Nazionale, a ridosso della scadenza della documentazione, significa operare quando le principali scelte economiche, contrattuali e contabili sono ormai cristallizzate. Quali accorgimenti adottare in previsione di definire il Country e Master File?

Trust: pubblicate le linee guida per il rendiconto

20/05/2026 - STEP Italy comunica l’avvenuta pubblicazione del documento “<strong>Linee guida per il rendiconto del trust: capitale e reddito tra diritto del trust e trattamento fiscale</strong>”. Tali linee guida mirano a rafforzare la qualità della rendicontazione, ridurre le incertezze applicative e promuovere un sistema coerente con le peculiarità del trust, applicabile sia ai trustee nazionali sia a quelli esteri, soprattutto nei casi di trust localizzati in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, dove l’assenza di documentazione può comportare la qualificazione automatica delle attribuzioni come reddito. Il rendiconto del trust deve essere considerato uno strumento unitario che svolge contemporaneamente una funzione civilistica, informativa e probatoria. Queste tre dimensioni non operano separatamente, ma concorrono a rappresentare in modo chiaro e verificabile l’andamento del patrimonio in trust. STEP Italy comunica l’avvenuta pubblicazione del documento “Linee guida per il rendiconto del trust: capitale e reddito tra diritto del trust e trattamento fiscale”. Tali linee guida mirano a rafforzare la qualità della rendicontazione, ridurre le incertezze applicative e promuovere un sistema coerente con le peculiarità del trust, applicabile sia ai trustee nazionali sia a quelli esteri, soprattutto nei casi di trust localizzati in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, dove l’assenza di documentazione può comportare la qualificazione automatica delle attribuzioni come reddito. Il rendiconto del trust deve essere considerato uno strumento unitario che svolge contemporaneamente una funzione civilistica, informativa e probatoria. Queste tre dimensioni non operano separatamente, ma concorrono a rappresentare in modo chiaro e verificabile l’andamento del patrimonio in trust.

Patent box: quali sono i “costi sostenuti in relazione” ai beni agevolabili?

22/05/2026 - Il nuovo regime del Patent box, introdotto dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 6" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000916542ART21">art. 6</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 1462021" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000916542SOMM">D.L. n. 146/2021</a>, riconosce una maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo riferibili ad alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, consentendone una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Nella prassi operativa è importante però spiegare la portata dell’espressione, contenuta nella norma, “costi sostenuti in relazione” ai beni agevolabili. Come interpretarla? Il nuovo regime del Patent box, introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 146/2021, riconosce una maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo riferibili ad alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, consentendone una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Nella prassi operativa è importante però spiegare la portata dell’espressione, contenuta nella norma, “costi sostenuti in relazione” ai beni agevolabili. Come interpretarla?

Bando Zenit: competenze digitali e inclusione delle persone con disabilità

21/05/2026 - Il Fondo per la Repubblica Digitale ha lanciato il bando Zenit, finanziato con 6 milioni di euro e sviluppato nell’ambito del Protocollo d’intesa con il Ministro per le Disabilità. L’iniziativa sostiene interventi innovativi per rafforzare le competenze digitali e promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, alla luce dei divari evidenziati da Istat ed Eurostat in termini di competenze, istruzione e accesso a Internet. Il bando è rivolto a persone tra 16 e 67 anni, occupate o meno, con qualsiasi tipologia di disabilità o invalidità. I progetti devono essere presentati da partenariati composti da due a cinque soggetti, guidati da un ente non profit con almeno due anni di attività; i partner for profit possono contribuire entro il 30% del budget. Ogni progetto può ricevere tra 250.000 e 500.000 euro, per una durata di 12-24 mesi. Le candidature vanno inviate tramite piattaforma Re@dy entro le 11:00 del 18 settembre 2026. Il Fondo per la Repubblica Digitale ha lanciato il bando Zenit, finanziato con 6 milioni di euro e sviluppato nell’ambito del Protocollo d’intesa con il Ministro per le Disabilità. L’iniziativa sostiene interventi innovativi per rafforzare le competenze digitali e promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, alla luce dei divari evidenziati da Istat ed Eurostat in termini di competenze, istruzione e accesso a Internet. Il bando è rivolto a persone tra 16 e 67 anni, occupate o meno, con qualsiasi tipologia di disabilità o invalidità. I progetti devono essere presentati da partenariati composti da due a cinque soggetti, guidati da un ente non profit con almeno due anni di attività; i partner for profit possono contribuire entro il 30% del budget. Ogni progetto può ricevere tra 250.000 e 500.000 euro, per una durata di 12-24 mesi. Le candidature vanno inviate tramite piattaforma Re@dy entro le 11:00 del 18 settembre 2026.

Indennizzi per siccità: quando si applica la riduzione per mancata assicurazione

21/05/2026 - Nella sentenza del 21 maggio 2026, nelle cause C‑52/25 e C‑53/25, la Corte di Giustizia UE chiarisce che, quando un’impresa agricola non è assicurata contro i rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione interessata, l’aiuto deve essere ridotto del 50%, anche se il danno deriva da eventi non assicurabili. La Corte introduce però un’importante eccezione: la riduzione non si applica se la PMI non ha potuto stipulare una polizza conforme ai requisiti del regolamento per il proprio tipo di produzione, a causa dell’assenza di un’offerta adeguata sul mercato assicurativo. In tale situazione, l’indennizzo può essere riconosciuto per intero, evitando di penalizzare l’impresa per carenze strutturali del mercato. Nella sentenza del 21 maggio 2026, nelle cause C‑52/25 e C‑53/25, la Corte di Giustizia UE chiarisce che, quando un’impresa agricola non è assicurata contro i rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione interessata, l’aiuto deve essere ridotto del 50%, anche se il danno deriva da eventi non assicurabili. La Corte introduce però un’importante eccezione: la riduzione non si applica se la PMI non ha potuto stipulare una polizza conforme ai requisiti del regolamento per il proprio tipo di produzione, a causa dell’assenza di un’offerta adeguata sul mercato assicurativo. In tale situazione, l’indennizzo può essere riconosciuto per intero, evitando di penalizzare l’impresa per carenze strutturali del mercato.

Beni nei trust e misure restrittive: la Corte UE amplia il concetto di controllo

21/05/2026 - Nelle sentenze del 21 maggio 2026 nelle cause C‑483/23, C‑428/24 e C‑476/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il congelamento dei beni detenuti tramite trust è compatibile con il diritto dell’Unione, anche quando il legame tra il soggetto sanzionato e i beni non è formalmente diretto. La Corte chiarisce che le nozioni di “appartenenza” e “controllo” devono essere interpretate in senso ampio, includendo qualsiasi forma di potere, influenza o vantaggio esercitabile sui beni, anche senza un titolo giuridico formale. I beni possono quindi essere congelati quando il disponente o il beneficiario del trust mantiene un potere di fatto sulle risorse o sulle decisioni del trustee, soprattutto in presenza di strutture giuridiche inutilmente complesse che possano favorire l’elusione delle sanzioni. Nelle sentenze del 21 maggio 2026 nelle cause C‑483/23, C‑428/24 e C‑476/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il congelamento dei beni detenuti tramite trust è compatibile con il diritto dell’Unione, anche quando il legame tra il soggetto sanzionato e i beni non è formalmente diretto. La Corte chiarisce che le nozioni di “appartenenza” e “controllo” devono essere interpretate in senso ampio, includendo qualsiasi forma di potere, influenza o vantaggio esercitabile sui beni, anche senza un titolo giuridico formale. I beni possono quindi essere congelati quando il disponente o il beneficiario del trust mantiene un potere di fatto sulle risorse o sulle decisioni del trustee, soprattutto in presenza di strutture giuridiche inutilmente complesse che possano favorire l’elusione delle sanzioni.

Listing Act, ricerca finanziaria e mercati PMI: in GU l'adeguamento alla normativa UE

21/05/2026 - Il decreto legislativo 29 aprile 2026, n. 86, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2026, recepisce la <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva (UE) 20242811" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000972009SOMM">direttiva (UE) 2024/2811</a> e adegua la normativa nazionale al <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento (UE) 20242809" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000972008SOMM">regolamento (UE) 2024/2809</a>, con l’obiettivo di rendere i mercati dei capitali più attrattivi e facilitare l’accesso delle PMI ai finanziamenti. Una parte centrale del provvedimento modifica il Testo Unico della Finanza introducendo l’articolo 21‑bis, che disciplina la ricerca in materia di investimenti, imponendo che sia corretta, chiara e non fuorviante, e definendo regole su remunerazione, obblighi informativi e ricerca sponsorizzata. Rafforzati anche i poteri della Consob, che potrà verificare la conformità della ricerca, sospenderne la distribuzione ed emettere avvertenze. Sul piano dei mercati, il decreto introduce una capitalizzazione minima di 1 milione di euro per l’ammissione alla negoziazione e ridefinisce i requisiti dei mercati di crescita per le PMI. Il decreto legislativo 29 aprile 2026, n. 86, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2026, recepisce la direttiva (UE) 2024/2811 e adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2809, con l’obiettivo di rendere i mercati dei capitali più attrattivi e facilitare l’accesso delle PMI ai finanziamenti. Una parte centrale del provvedimento modifica il Testo Unico della Finanza introducendo l’articolo 21‑bis, che disciplina la ricerca in materia di investimenti, imponendo che sia corretta, chiara e non fuorviante, e definendo regole su remunerazione, obblighi informativi e ricerca sponsorizzata. Rafforzati anche i poteri della Consob, che potrà verificare la conformità della ricerca, sospenderne la distribuzione ed emettere avvertenze. Sul piano dei mercati, il decreto introduce una capitalizzazione minima di 1 milione di euro per l’ammissione alla negoziazione e ridefinisce i requisiti dei mercati di crescita per le PMI.

Sequestro conservativo UE: urgenza valutabile anche su fatti remoti e leggi ostative

21/05/2026 - Nella sentenza del 21 maggio 2026 nella causa C‑198/24, la Corte di giustizia UE chiarisce i criteri per valutare l’urgenza ai fini dell’emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. La Corte afferma che il giudice può considerare, nella sua valutazione, anche comportamenti poco trasparenti del debitore risalenti a diversi anni prima della domanda di sequestro, qualora tali condotte possano indicare un rischio concreto di pregiudizio all’esecuzione del credito. Inoltre, il giudice può tener conto dell’esistenza di una legge nello Stato membro di stabilimento del debitore che possa ostacolare l’esecuzione della decisione di condanna, rendendo necessario intervenire con urgenza. Nella sentenza del 21 maggio 2026 nella causa C‑198/24, la Corte di giustizia UE chiarisce i criteri per valutare l’urgenza ai fini dell’emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. La Corte afferma che il giudice può considerare, nella sua valutazione, anche comportamenti poco trasparenti del debitore risalenti a diversi anni prima della domanda di sequestro, qualora tali condotte possano indicare un rischio concreto di pregiudizio all’esecuzione del credito. Inoltre, il giudice può tener conto dell’esistenza di una legge nello Stato membro di stabilimento del debitore che possa ostacolare l’esecuzione della decisione di condanna, rendendo necessario intervenire con urgenza.

Quotidiano Giuridico

Società di progetto tra soggetti già iscritti: non necessaria per il passato l'iscrizione all'albo dei riscossori

22/05/2026 -

Con la sentenza n. 62 del 2026 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’inammissibilità e la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 14-septies, del d.l. n. 202 del 2024, come convertito, nella parte in cui non prevede l’iscrizione delle società di progetto nell’albo dei riscossori per il passato, ove i suoi soci siano iscritti, poiché tale conclusione è ragionevole, stante la perdurante presenza nella società di progetto del socio aggiudicatario della gara, in quanto iscritto all’albo.

L'avvocato non è mai in pausa: il peso disciplinare della mancata comparizione in udienza

22/05/2026 - Quando il banco dell’avvocato resta vuoto, ciò che viene meno non è soltanto una presenza fisica: è una parte dell’equilibrio stesso della giurisdizione

Diritto di cronaca, privacy e diritto di difesa: il Garante sul caso Garlasco

22/05/2026 - L’Autorità interviene nuovamente sulle derive del giornalismo giudiziario nella narrazione di fatti di cronaca di rilevanza nazionale dopo la pubblicazione di colloqui riservati tra Alberto Stasi e il suo avvocato

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