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Deducibilità IRES dei componenti negativi da valutazione su derivati non di copertura: il requisito di inerenza
15/06/2026 - Con la risposta a interpello n. 122 del 15 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati non di copertura aventi a oggetto commodities energetiche (energia elettrica, gas naturale, EUA), iscritti a conto economico, in base ai corretti principi contabili, nell'esercizio 202N, essendo riferibili ad attività volte a contenere il rischio e a trarre profitti in un mercato caratterizzato dalla elevata volatilità dei prezzi, sono inerenti all'attività ordinaria che si dichiara di svolgere e, quindi, deducibili ai fini IRES, ai sensi dell'articolo 112, commi 2 e 3bis del TUIR. Con la risposta a interpello n. 122 del 15 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati non di copertura aventi a oggetto commodities energetiche (energia elettrica, gas naturale, EUA), iscritti a conto economico, in base ai corretti principi contabili, nell'esercizio 202N, essendo riferibili ad attività volte a contenere il rischio e a trarre profitti in un mercato caratterizzato dalla elevata volatilità dei prezzi, sono inerenti all'attività ordinaria che si dichiara di svolgere e, quindi, deducibili ai fini IRES, ai sensi dell'articolo 112, commi 2 e 3bis del TUIR.
Rinuncia dei soci ai crediti verso la partecipata: tra apporto patrimoniale e sopravvenienza imponibile
15/06/2026 - Il TUIR (art. 88, comma 4-bis) disciplina il trattamento fiscale della rinuncia dei soci ai crediti vantati nei confronti della società partecipata, prevedendo la tassazione della sopravvenienza attiva limitatamente alla parte che eccede il valore fiscale del credito rinunciato. Nel caso di valore nominale coincidente con quello fiscale nessuna sopravvenienza sarà configurabile. Occorre, tuttavia, prestare attenzione agli obblighi documentali previsti dalla norma, per evitare la presunzione di imponibilità. Il TUIR (art. 88, comma 4-bis) disciplina il trattamento fiscale della rinuncia dei soci ai crediti vantati nei confronti della società partecipata, prevedendo la tassazione della sopravvenienza attiva limitatamente alla parte che eccede il valore fiscale del credito rinunciato. Nel caso di valore nominale coincidente con quello fiscale nessuna sopravvenienza sarà configurabile. Occorre, tuttavia, prestare attenzione agli obblighi documentali previsti dalla norma, per evitare la presunzione di imponibilità.
Pagamenti PA ai professionisti: blocco operativo dal 15 giugno 2026
15/06/2026 - È in vigore dal 15 giugno 2026 il <a target="_blank" title="nuovo meccanismo di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/06/05/15-giugno-2026-nuove-regole-pagamenti-pa-professionisti">nuovo meccanismo di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni</a> per i professionisti inadempienti nei confronti dell’agenzia della riscossione. Il <a target="_blank" title="decreto fiscale 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/23/decreto-fiscale-conversione-legge-mappa-novita">decreto fiscale 2026</a> (<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 2-ter" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001001334ART64">art. 2-ter</a>, <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 382026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001001334SOMM">D.L. n. 38/2026</a>) ha stabilito che<strong> </strong>le Pubbliche Amministrazioni non sono tenute a verificare l'effettuazione degli adempimenti fiscali da parte degli esercenti di arti e professioni, prima dell'erogazione delle somme dovute quale compenso per l'attività professionale svolta, nel caso in cui l'ammontare delle cartelle di pagamento sia pari o inferiore a 5.000 euro (in base alla <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/01/02/pa-professionisti-regolarita-fiscale-compensi-5-000-euro">legge di Bilancio 2026</a> le verifica era da effettuare per inadempimenti di qualunque ammontare). È in vigore dal 15 giugno 2026 il nuovo meccanismo di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni per i professionisti inadempienti nei confronti dell’agenzia della riscossione. Il decreto fiscale 2026 (art. 2-ter, D.L. n. 38/2026) ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni non sono tenute a verificare l'effettuazione degli adempimenti fiscali da parte degli esercenti di arti e professioni, prima dell'erogazione delle somme dovute quale compenso per l'attività professionale svolta, nel caso in cui l'ammontare delle cartelle di pagamento sia pari o inferiore a 5.000 euro (in base alla legge di Bilancio 2026 le verifica era da effettuare per inadempimenti di qualunque ammontare).
ISCRO 2026: domande entro il 31 ottobre
15/06/2026 - Con il messaggio n. 1987 del 2026 l'INPS riattiva il servizio telematico per la presentazione delle istanze. Confermate le regole di accesso, il divieto di fruizione nel biennio successivo e l'obbligo di autocertificazione dei redditi. Dal 15 giugno al 31 ottobre 2026 i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS possono presentare domanda per ottenere l'ISCRO, l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa introdotta in via strutturale dalla legge n. 213/2023 a sostegno dei professionisti che registrano una significativa riduzione del reddito derivante dall'attività autonoma. Con il messaggio n. 1987 del 2026 l'INPS riattiva il servizio telematico per la presentazione delle istanze. Confermate le regole di accesso, il divieto di fruizione nel biennio successivo e l'obbligo di autocertificazione dei redditi. Dal 15 giugno al 31 ottobre 2026 i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS possono presentare domanda per ottenere l'ISCRO, l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa introdotta in via strutturale dalla legge n. 213/2023 a sostegno dei professionisti che registrano una significativa riduzione del reddito derivante dall'attività autonoma.
Non autosufficienza: ripartiti i fondi del Piano nazionale 2025-2027
15/06/2026 - E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 20 aprile 2026 che adotta il nuovo Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027 e dispone il riparto del Fondo per le non autosufficienze. Il provvedimento definisce la programmazione triennale degli interventi destinati alle persone con disabilità in condizioni di non autosufficienza e agli anziani non autosufficienti, introduce nuovi criteri di riparto delle risorse, rafforza i Punti Unici di Accesso (PUA) mediante assunzioni di personale sociale dedicato e conferma il ruolo centrale della valutazione multidimensionale e della presa in carico personalizzata. Le risorse complessive superano i 3 miliardi di euro nel triennio 2025-2027. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 20 aprile 2026 che adotta il nuovo Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027 e dispone il riparto del Fondo per le non autosufficienze. Il provvedimento definisce la programmazione triennale degli interventi destinati alle persone con disabilità in condizioni di non autosufficienza e agli anziani non autosufficienti, introduce nuovi criteri di riparto delle risorse, rafforza i Punti Unici di Accesso (PUA) mediante assunzioni di personale sociale dedicato e conferma il ruolo centrale della valutazione multidimensionale e della presa in carico personalizzata. Le risorse complessive superano i 3 miliardi di euro nel triennio 2025-2027.
Assegno sociale: rinnovata la procedura di domanda
15/06/2026 - Con il messaggio n. 1997 del 2026 l'INPS aggiorna il servizio telematico per la richiesta dell'assegno sociale ordinario con l’obiettivo di ridurre errori di compilazione, accelerare le istruttorie e rafforzare l'interazione tra le banche dati pubbliche. Con il messaggio n. 1997 del 2026 l'INPS aggiorna il servizio telematico per la richiesta dell'assegno sociale ordinario con l’obiettivo di ridurre errori di compilazione, accelerare le istruttorie e rafforzare l'interazione tra le banche dati pubbliche.
Cooperative: programma didattico del corso di prima formazione dei revisori
08/06/2026 - Pubblicato il decreto direttoriale del 5 giugno 2026 con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informa che è stato approvato, in parziale modifica del Decreto direttoriale del 5 novembre 2025, il nuovo programma didattico del Corso di prima formazione per revisori di cooperative, con l’indicazione dei relativi moduli e dei docenti incaricati. Pubblicato il decreto direttoriale del 5 giugno 2026 con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informa che è stato approvato, in parziale modifica del Decreto direttoriale del 5 novembre 2025, il nuovo programma didattico del Corso di prima formazione per revisori di cooperative, con l’indicazione dei relativi moduli e dei docenti incaricati.
Sostenibilità, l'OIC risponde alla Commissione UE: cautela sugli anticipated financial effect
04/06/2026 - L'Organismo Italiano di Contabilità ha espresso la propria posizione ufficiale nell'ambito della <a target="_blank" title="consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/07/sostenibilita-consultazione-ue-revised-esrs-standard-volontario">consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea</a> sulle bozze di atti delegati relativi ai nuovi standard di sostenibilità (revised ESRS) e allo standard volontario. L’OIC ha posto l'accento su alcuni aspetti tecnici essenziali, ribadendo in particolare le forti perplessità sugli anticipated financial effect data la limitata misurabilità ed affidabilità di queste informazioni stante la mancanza di metodologie mature e consolidate. L'Organismo Italiano di Contabilità ha espresso la propria posizione ufficiale nell'ambito della consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulle bozze di atti delegati relativi ai nuovi standard di sostenibilità (revised ESRS) e allo standard volontario. L’OIC ha posto l'accento su alcuni aspetti tecnici essenziali, ribadendo in particolare le forti perplessità sugli anticipated financial effect data la limitata misurabilità ed affidabilità di queste informazioni stante la mancanza di metodologie mature e consolidate.
IAS 28 sulle opzioni di fair value: l'EFRAG pubblica il documento di feedback sulla bozza di interpretazione
02/06/2026 - L’EFRAG, nella Dichiarazione di feedback sull’ED/2026/1, conferma il sostegno alle proposte di modifica relative all’opzione di valutazione al fair value per investimenti in collegate e joint venture. Le proposte risultano adeguate a risolvere le criticità segnalate dalle compagnie assicurative riguardo alle diverse interpretazioni del concetto di “entità simili” nei paragrafi 18‑19 dello IAS 28 e ai riflessi sulla classificazione ai sensi dell’IFRS 18. L’EFRAG riconosce tuttavia che permangono interpretazioni divergenti sulla formulazione delle modifiche, in particolare sull’interazione tra IAS 28 e IFRS 18 e sull’applicazione dell’opzione al fair value ai diversi livelli dell’entità. Per questo suggerisce ulteriori chiarimenti tecnici per garantire coerenza applicativa e ridurre il rischio di disallineamenti interpretativi. L’EFRAG, nella Dichiarazione di feedback sull’ED/2026/1, conferma il sostegno alle proposte di modifica relative all’opzione di valutazione al fair value per investimenti in collegate e joint venture. Le proposte risultano adeguate a risolvere le criticità segnalate dalle compagnie assicurative riguardo alle diverse interpretazioni del concetto di “entità simili” nei paragrafi 18‑19 dello IAS 28 e ai riflessi sulla classificazione ai sensi dell’IFRS 18. L’EFRAG riconosce tuttavia che permangono interpretazioni divergenti sulla formulazione delle modifiche, in particolare sull’interazione tra IAS 28 e IFRS 18 e sull’applicazione dell’opzione al fair value ai diversi livelli dell’entità. Per questo suggerisce ulteriori chiarimenti tecnici per garantire coerenza applicativa e ridurre il rischio di disallineamenti interpretativi.
Voucher piccoli editori: CNA Editoria segnala criticità sull'accesso
15/06/2026 - CNA Editoria, con un comunicato del 15 giugno 2026, segnala al Ministro della Cultura la necessità di un intervento sul nuovo Voucher per il sostegno dei piccoli editori, misura ritenuta strategica per favorire investimenti, innovazione e partecipazione alle fiere. Pur apprezzando il contributo a fondo perduto previsto dal programma, l’associazione evidenzia la criticità dell’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali come requisito di accesso. Tale condizione risulta poco proporzionata rispetto alla struttura delle microimprese editoriali, spesso prive di immobili e dotate di attrezzature di valore limitato. CNA Editoria chiede quindi una soluzione interpretativa o normativa che consenta ai piccoli editori di accedere al sostegno pubblico senza introdurre oneri non coerenti con le caratteristiche del comparto. CNA Editoria, con un comunicato del 15 giugno 2026, segnala al Ministro della Cultura la necessità di un intervento sul nuovo Voucher per il sostegno dei piccoli editori, misura ritenuta strategica per favorire investimenti, innovazione e partecipazione alle fiere. Pur apprezzando il contributo a fondo perduto previsto dal programma, l’associazione evidenzia la criticità dell’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali come requisito di accesso. Tale condizione risulta poco proporzionata rispetto alla struttura delle microimprese editoriali, spesso prive di immobili e dotate di attrezzature di valore limitato. CNA Editoria chiede quindi una soluzione interpretativa o normativa che consenta ai piccoli editori di accedere al sostegno pubblico senza introdurre oneri non coerenti con le caratteristiche del comparto.
Emilia-Romagna, Toscana e Marche: aggiornate misure e procedure per la ricostruzione privata delle imprese
15/06/2026 - L’<a target="_blank" class="rich-legge" title="ordinanza del 15 maggio 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001006313SOMM">ordinanza del 15 maggio 2026</a> della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2026, introduce un aggiornamento organico delle misure e procedure per la ricostruzione privata delle imprese, incluse quelle agricole, nei territori di Emilia‑Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali. Il Commissario straordinario interviene per semplificare gli adempimenti, rendere più rapide le istruttorie e adeguare la disciplina alle innovazioni normative introdotte dal decreto‑legge n. 61/2023 e dalle successive modifiche del 2025. L’ordinanza del 15 maggio 2026 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2026, introduce un aggiornamento organico delle misure e procedure per la ricostruzione privata delle imprese, incluse quelle agricole, nei territori di Emilia‑Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali. Il Commissario straordinario interviene per semplificare gli adempimenti, rendere più rapide le istruttorie e adeguare la disciplina alle innovazioni normative introdotte dal decreto‑legge n. 61/2023 e dalle successive modifiche del 2025.
PAC: al 30 giugno 2026 la presentazione delle domande di aiuto
15/06/2026 - Per l’anno 2026 il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con il decreto 15 maggio 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2026, ha fissato al 30 giugno 2026 il termine ultimo per presentare la domanda unica e le domande di aiuto e pagamento relative agli interventi a superficie e a capo della Politica agricola comune. Le domande inviate oltre tale data sono soggette a riduzioni. Per l’anno 2026 il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con il decreto 15 maggio 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2026, ha fissato al 30 giugno 2026 il termine ultimo per presentare la domanda unica e le domande di aiuto e pagamento relative agli interventi a superficie e a capo della Politica agricola comune. Le domande inviate oltre tale data sono soggette a riduzioni.
Liquidazioni coatte: determinati i compensi ai commissari subentranti
15/06/2026 - Il decreto 17 febbraio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2026, interviene sul DM 16 gennaio 1997 introducendo gli artt. 4‑bis e 7‑bis relativi ai compensi dei commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa. In particolare, l’art. 4‑bis disciplina il compenso del commissario subentrante in procedure avanzate o con attivo insufficiente, quando non applicabili i criteri ordinari. L’art. 7‑bis regola il pagamento delle spese di chiusura nelle procedure collegate con attivo insufficiente, consentendone la ripartizione proporzionale o l’imputazione a una o più procedure, previa autorizzazione dell’autorità vigilante. Il decreto 17 febbraio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2026, interviene sul DM 16 gennaio 1997 introducendo gli artt. 4‑bis e 7‑bis relativi ai compensi dei commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa. In particolare, l’art. 4‑bis disciplina il compenso del commissario subentrante in procedure avanzate o con attivo insufficiente, quando non applicabili i criteri ordinari. L’art. 7‑bis regola il pagamento delle spese di chiusura nelle procedure collegate con attivo insufficiente, consentendone la ripartizione proporzionale o l’imputazione a una o più procedure, previa autorizzazione dell’autorità vigilante.
Transazioni elettroniche: firmato il nuovo Protocollo d'intesa per la riduzione dei costi agli esercenti
15/06/2026 - Con un comunicato del 15 giugno 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia la firma del nuovo Protocollo d’intesa volto a ridurre e rendere più trasparenti i costi di accettazione dei pagamenti elettronici per gli esercenti. L’iniziativa, sviluppata nell’ambito del Tavolo permanente sulle transazioni elettroniche del Dipartimento del Tesoro, prevede offerte promozionali per gli esercenti con fatturato fino a 400.000 euro e condizioni dedicate per quelli fino a 750.000 euro. Il Protocollo introduce inoltre modelli standardizzati, pubblicati sul sito del CNEL, per rendere chiari e confrontabili i costi dei micro‑pagamenti con carta. Con un comunicato del 15 giugno 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia la firma del nuovo Protocollo d’intesa volto a ridurre e rendere più trasparenti i costi di accettazione dei pagamenti elettronici per gli esercenti. L’iniziativa, sviluppata nell’ambito del Tavolo permanente sulle transazioni elettroniche del Dipartimento del Tesoro, prevede offerte promozionali per gli esercenti con fatturato fino a 400.000 euro e condizioni dedicate per quelli fino a 750.000 euro. Il Protocollo introduce inoltre modelli standardizzati, pubblicati sul sito del CNEL, per rendere chiari e confrontabili i costi dei micro‑pagamenti con carta.
Origine preferenziale delle merci: come devono prepararsi le imprese alle regole UE
13/06/2026 - Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento di esecuzione (UE) 20261183" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001005614SOMM">regolamento di esecuzione (UE) 2026/1183</a> aggiorna le regole applicative del Codice doganale dell’Unione (<a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento (UE) 20152447" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000822714SOMM">regolamento (UE) 2015/2447</a>) in materia di origine preferenziale. Le modifiche riguardano il consolidamento del sistema REX, che consente all’esportatore registrato di attestare direttamente l’origine preferenziale delle merci mediante un documento relativo all’origine, secondo le regole previste dal regime preferenziale applicabile, e le dichiarazioni del fornitore, attraverso cui il fornitore comunica all’acquirente le informazioni necessarie per stabilire se le merci possano essere considerate originarie ai fini del trattamento preferenziale. Il regolamento di esecuzione entra in vigore il 23 giugno 2026 e ha un calendario di applicazione delle norme differenziato. Come devono prepararsi le imprese? Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1183 aggiorna le regole applicative del Codice doganale dell’Unione (regolamento (UE) 2015/2447) in materia di origine preferenziale. Le modifiche riguardano il consolidamento del sistema REX, che consente all’esportatore registrato di attestare direttamente l’origine preferenziale delle merci mediante un documento relativo all’origine, secondo le regole previste dal regime preferenziale applicabile, e le dichiarazioni del fornitore, attraverso cui il fornitore comunica all’acquirente le informazioni necessarie per stabilire se le merci possano essere considerate originarie ai fini del trattamento preferenziale. Il regolamento di esecuzione entra in vigore il 23 giugno 2026 e ha un calendario di applicazione delle norme differenziato. Come devono prepararsi le imprese?
Quotidiano Giuridico
Cessione in blocco ex art. 58 TUB: la Gazzetta Ufficiale non basta a dimostrare la titolarità del credito
15/06/2026 - Nelle cartolarizzazioni il cessionario deve provare che il singolo credito azionato rientra effettivamente nel portafoglio acquistato (Tribunale Rimini, sentenza n. 345/2026)
Sanità digitale: le FAQ sul fasicolo elettronico FSE 2.0
15/06/2026 - Il Garante Privacy valorizza la volontà dei cittadini rispetto alla gestione dei dati da parte di strutture pubbliche e private
Concessioni demaniali: il TAR Campania ferma le ''proroghe tecniche'' al 2027
15/06/2026 - Accolto il ricorso dell'AGCM: una proroga che si estende per oltre due stagioni balneari eccede manifestamente i limiti della temporaneità ed eccezionalità (sentenza 3530/2026)
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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