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IPSOA Quotidiano
Nel modello IVA 2026 il regime transitorio opzionale per trasporti e logistica
23/01/2026 - Nelle more dell’autorizzazione comunitaria richiesta al Consiglio europeo per l’applicazione del meccanismo del <a target="_blank" title="reverse charge" href="https://www.ipsoa.it/guide/reverse-charge-applica-inversione-contabile-iva">reverse charge</a>, la legge di Bilancio 2025 ha introdotto, per le prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazioni merci e logistica, un regime opzionale in base al quale il pagamento dell’IVA è effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, con la responsabilità solidale di entrambi. Nel <a target="_blank" title="modello di dichiarazione IVA 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/01/16/modello-iva-2026-novita-societa-comodo-servizi-logistica">modello di dichiarazione IVA 2026</a> sono stati modificati i quadri VE e VJ al fine di evidenziare le predette prestazioni di servizi, rispettivamente rese e ricevute. Nelle more dell’autorizzazione comunitaria richiesta al Consiglio europeo per l’applicazione del meccanismo del reverse charge, la legge di Bilancio 2025 ha introdotto, per le prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazioni merci e logistica, un regime opzionale in base al quale il pagamento dell’IVA è effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, con la responsabilità solidale di entrambi. Nel modello di dichiarazione IVA 2026 sono stati modificati i quadri VE e VJ al fine di evidenziare le predette prestazioni di servizi, rispettivamente rese e ricevute.
Estromissione: gli effetti in caso di immobile in locazione
23/01/2026 - La <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/24/legge-bilancio-2026-novita-fiscali">legge di Bilancio 2026</a> ha riproposto l’estromissione agevolata degli immobili strumentali da parte degli imprenditori individuali. L’opportunità è notevole ma è necessario prestare alcune attenzioni. In particolare, ai profili temporali dell’operazione e alle modalità per dichiarare gli eventuali redditi nell’ipotesi in cui gli immobili estromessi siano concessi in locazione. La legge di Bilancio 2026 ha riproposto l’estromissione agevolata degli immobili strumentali da parte degli imprenditori individuali. L’opportunità è notevole ma è necessario prestare alcune attenzioni. In particolare, ai profili temporali dell’operazione e alle modalità per dichiarare gli eventuali redditi nell’ipotesi in cui gli immobili estromessi siano concessi in locazione.
Accisa sul gasolio: chiarimenti sulle variazioni in aumento
23/01/2026 - Con una informativa del 22 gennaio 2026, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che le variazioni in aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante non trovano applicazione per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai punti 5 e 9 della Tabella A allegata al TUA. Pertanto all’agevolazione di cui al punto 9 della Tabella A continua a essere applicata un’aliquota di accisa pari al 30% di 617,40 euro per mille litri. Ne consegue che vi è la facoltà di richiedere il rimborso calcolato come differenza tra l’aliquota di accisa vigente al momento dell’acquisto e il 30% di 617,40 euro per mille litri. Con una informativa del 22 gennaio 2026, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che le variazioni in aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante non trovano applicazione per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai punti 5 e 9 della Tabella A allegata al TUA. Pertanto all’agevolazione di cui al punto 9 della Tabella A continua a essere applicata un’aliquota di accisa pari al 30% di 617,40 euro per mille litri. Ne consegue che vi è la facoltà di richiedere il rimborso calcolato come differenza tra l’aliquota di accisa vigente al momento dell’acquisto e il 30% di 617,40 euro per mille litri.
Riscatto e ricongiunzione dei contributi previdenziali: perché sono più cari?
23/01/2026 - Attenzione all’incremento del costo del riscatto e della ricongiunzione dei contributi pensionistici. La legge di Bilancio 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>) ha disposto l’aggiornamento dei coefficienti di riserva matematica, fermi da quasi vent’anni. Occorre, quindi, fare una valutazione per individuare i fattori che incidono sull’aumento dei costi. Qual è il metodo di calcolo? Perché è meglio affrettarsi per fare domanda? Attenzione all’incremento del costo del riscatto e della ricongiunzione dei contributi pensionistici. La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha disposto l’aggiornamento dei coefficienti di riserva matematica, fermi da quasi vent’anni. Occorre, quindi, fare una valutazione per individuare i fattori che incidono sull’aumento dei costi. Qual è il metodo di calcolo? Perché è meglio affrettarsi per fare domanda?
Imposte sostitutive 2026: quali sono gli effetti in busta paga
23/01/2026 - Con la legge di Bilancio 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>) entrano in vigore una serie di misure per la fiscalità del lavoro dipendente volte a incrementare il reddito netto dei lavoratori. In particolare, è prevista una ulteriore detassazione dei premi di risultato, con aliquota ridotta dall’attuale 5% all’1% fino a 5.000 euro annui, nonché alcuni casi specifici di applicazione di una tassazione sostitutiva ad aliquota ridotta entro precisi limiti di reddito. Alcuni esempi di calcolo possono essere di aiuto per capire come cambia la busta paga. Con la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) entrano in vigore una serie di misure per la fiscalità del lavoro dipendente volte a incrementare il reddito netto dei lavoratori. In particolare, è prevista una ulteriore detassazione dei premi di risultato, con aliquota ridotta dall’attuale 5% all’1% fino a 5.000 euro annui, nonché alcuni casi specifici di applicazione di una tassazione sostitutiva ad aliquota ridotta entro precisi limiti di reddito. Alcuni esempi di calcolo possono essere di aiuto per capire come cambia la busta paga.
Emersione lavoro irregolare: illegittima l'esclusione degli stranieri segnalati nel SIS
23/01/2026 - Con la sentenza n. 6 del 2026 la Consulta ha dichiarato che è in contrasto con l’art. 3 della Costituzione precludere l’accesso alle procedure di emersione agli stranieri segnalati nel Sistema di informazione Schengen (SIS) per mero ingresso o soggiorno irregolari. Quali sono le ragioni a fondamento della decisione? Con la sentenza n. 6 del 2026 la Consulta ha dichiarato che è in contrasto con l’art. 3 della Costituzione precludere l’accesso alle procedure di emersione agli stranieri segnalati nel Sistema di informazione Schengen (SIS) per mero ingresso o soggiorno irregolari. Quali sono le ragioni a fondamento della decisione?
Intelligenza artificiale: gli impatti sull'attività del revisore
23/01/2026 - Quali sono gli impatti dell’evoluzione tecnologica e dell’<a target="_blank" title="intelligenza artificiale" href="https://www.ipsoa.it/speciali/intelligenza-artificiale-ia">intelligenza artificiale</a> sull’attività di revisione? A questo quesito risponde Assirevi con la monografia n. 5 di dicembre 2025. La trasformazione tecnologica sta cambiando le modalità di esecuzione delle attività di revisione: la tecnologia diventa per l’attività di revisione una componente strategica (seppur non priva di complessità e potenziali rischi). Non cambiano, però, i fondamentali dell’attività professionale: il soggetto responsabile resta sempre il professionista che deve elaborare un giudizio sul bilancio con integrità e indipendenza professionale, la tecnologia potenzia le competenze disponibili e può contribuire a innalzare la qualità del servizio. Quali sono gli impatti dell’evoluzione tecnologica e dell’intelligenza artificiale sull’attività di revisione? A questo quesito risponde Assirevi con la monografia n. 5 di dicembre 2025. La trasformazione tecnologica sta cambiando le modalità di esecuzione delle attività di revisione: la tecnologia diventa per l’attività di revisione una componente strategica (seppur non priva di complessità e potenziali rischi). Non cambiano, però, i fondamentali dell’attività professionale: il soggetto responsabile resta sempre il professionista che deve elaborare un giudizio sul bilancio con integrità e indipendenza professionale, la tecnologia potenzia le competenze disponibili e può contribuire a innalzare la qualità del servizio.
Enti locali, bilancio di previsione 2026-2028: schema di parere dell'organo di revisione
21/01/2026 - CNDCEC e FNC, insieme ad ANCREL, hanno pubblicato lo schema aggiornato di parere dell’organo di revisione sul bilancio di previsione 2026‑2028, integrato con le novità della legge di Bilancio 2026 e delle disposizioni normative emanate fino alla data di rilascio. Il documento aggiorna la versione del novembre 2025 e segnala anche il decreto del Ministero dell’Interno che proroga al 28 febbraio 2026 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 degli enti locali. Lo schema, conforme al TUEL e al D.Lgs. n. 118/2011, include una traccia commentata del parere, tabelle Excel e check list operative. Particolare rilievo è dato all’individuazione e alla corretta valutazione di criticità e irregolarità riscontrate dal revisore. CNDCEC e FNC, insieme ad ANCREL, hanno pubblicato lo schema aggiornato di parere dell’organo di revisione sul bilancio di previsione 2026‑2028, integrato con le novità della legge di Bilancio 2026 e delle disposizioni normative emanate fino alla data di rilascio. Il documento aggiorna la versione del novembre 2025 e segnala anche il decreto del Ministero dell’Interno che proroga al 28 febbraio 2026 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 degli enti locali. Lo schema, conforme al TUEL e al D.Lgs. n. 118/2011, include una traccia commentata del parere, tabelle Excel e check list operative. Particolare rilievo è dato all’individuazione e alla corretta valutazione di criticità e irregolarità riscontrate dal revisore.
IFRS 16 Leasing: rilevanza contabile e impatti fiscali sulle deduzioni
07/01/2026 - Il fatto che la quasi totalità dei contratti di leasing debba essere iscritta a bilancio, secondo le previsioni dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000857087SOMM">IFRS 16</a>, ha portato alla modifica di quelli che sono indicatori patrimoniali, gestionali e finanziari; ciò genera, a sua volta, una ricaduta sul calcolo delle imposte e sulla deducibilità dei costi. Assume pertanto rilievo l’analisi approfondita, teorica e operativa, del principio contabile e delle relative conseguenze fiscali, con focus sulle differenze tra la normativa civilistica e la normativa tributaria. Il fatto che la quasi totalità dei contratti di leasing debba essere iscritta a bilancio, secondo le previsioni dell’IFRS 16, ha portato alla modifica di quelli che sono indicatori patrimoniali, gestionali e finanziari; ciò genera, a sua volta, una ricaduta sul calcolo delle imposte e sulla deducibilità dei costi. Assume pertanto rilievo l’analisi approfondita, teorica e operativa, del principio contabile e delle relative conseguenze fiscali, con focus sulle differenze tra la normativa civilistica e la normativa tributaria.
Codice degli incentivi 2026: le regole comuni
23/01/2026 - Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo "Codice degli Incentivi" contenuto nel <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1842025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000995000SOMM">D.Lgs. n. 184/2025</a>. Il nuovo Codice prevede specifici criteri di premialità e un occhio di riguardo per le PMI, ma anche l’inclusione dei professionisti nel concetto di “impresa”, garantendo parità di acceso agli incentivi. Cosa cambia? Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo "Codice degli Incentivi" contenuto nel D.Lgs. n. 184/2025. Il nuovo Codice prevede specifici criteri di premialità e un occhio di riguardo per le PMI, ma anche l’inclusione dei professionisti nel concetto di “impresa”, garantendo parità di acceso agli incentivi. Cosa cambia?
Bonus edilizi: attivo il portale per l'invio all'ENEA delle comunicazioni
22/01/2026 - È attivo dal 22 gennaio 2026 il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per l’invio all’Enea delle comunicazioni relative agli interventi che usufruiscono delle detrazioni fiscali per Ecobonus (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge 2962006" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000488506SOMM">legge 296/2006</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 14" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000785443ART26">art. 14</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="DL 632013" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000785443SOMM">DL 63/2013</a>) e Bonus Casa (<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 16-bis" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002ART36665631">art. 16-bis</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="DPR 9171986" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002SOMM">DPR 917/1986</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000785443ART28">art. 16</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="DL 632013" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000785443SOMM">DL 63/2013</a>). Il termine dei 90 giorni per la trasmissione dei dati decorre dal 22 gennaio 2026 per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2026 e la data di messa online del portale, nonché per i lavori ultimati nel 2025 ma con spese detraibili sostenute nel 2026. L’accesso al servizio è consentito esclusivamente tramite SPID persona fisica o Carta d’Identità Elettronica (CIE). È attivo dal 22 gennaio 2026 il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per l’invio all’Enea delle comunicazioni relative agli interventi che usufruiscono delle detrazioni fiscali per Ecobonus (legge 296/2006 e art. 14 del DL 63/2013) e Bonus Casa (art. 16-bis del DPR 917/1986 e art. 16 del DL 63/2013). Il termine dei 90 giorni per la trasmissione dei dati decorre dal 22 gennaio 2026 per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2026 e la data di messa online del portale, nonché per i lavori ultimati nel 2025 ma con spese detraibili sostenute nel 2026. L’accesso al servizio è consentito esclusivamente tramite SPID persona fisica o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Produzione di energia elettrica da FER: il MASE pubblica le FAQ
22/01/2026 - Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato le FAQ relative alla misura misura PN RIC che sostiene la realizzazione di impianti fotovoltaici e termofotovoltaici su unità produttive censite, situate in Comuni >5.000 abitanti delle Regioni ammesse del Mezzogiorno. In particolare emerge, tra l’altro che l’unità produttiva deve essere nella piena disponibilità del soggetto proponente (non è ammesso il comodato d’uso gratuito) e con POD attivo alla data della domanda. Sono escluse forme di leasing, noleggio operativo ed EPC con investimento a carico di terzi. L’agevolazione è un contributo in conto impianti, senza importi minimi o massimi di spesa, ma con potenza compresa tra 10 e 1.000 kW. I costi ammissibili riguardano l’impianto e le opere strettamente necessarie, con esclusione dei beni sotto i 500 euro. Sono previsti vincoli di non cumulabilità con altri aiuti di Stato sugli stessi costi, mentre resta possibile il cumulo con misure non qualificabili come aiuti di Stato. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato le FAQ relative alla misura misura PN RIC che sostiene la realizzazione di impianti fotovoltaici e termofotovoltaici su unità produttive censite, situate in Comuni >5.000 abitanti delle Regioni ammesse del Mezzogiorno. In particolare emerge, tra l’altro che l’unità produttiva deve essere nella piena disponibilità del soggetto proponente (non è ammesso il comodato d’uso gratuito) e con POD attivo alla data della domanda. Sono escluse forme di leasing, noleggio operativo ed EPC con investimento a carico di terzi. L’agevolazione è un contributo in conto impianti, senza importi minimi o massimi di spesa, ma con potenza compresa tra 10 e 1.000 kW. I costi ammissibili riguardano l’impianto e le opere strettamente necessarie, con esclusione dei beni sotto i 500 euro. Sono previsti vincoli di non cumulabilità con altri aiuti di Stato sugli stessi costi, mentre resta possibile il cumulo con misure non qualificabili come aiuti di Stato.
Vigilanza assicurativa: limiti ai poteri sanzionatori dello Stato ospitante
22/01/2026 - La Corte di giustizia UE, nella sentenza del 22 gennaio 2026 alla causa C‑18/24, ha chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 155 della direttiva Solvibilità II. La procedura di cooperazione tra l’autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine e quella dello Stato ospitante si applica anche quando quest’ultima rileva che un’impresa di assicurazione operante sul suo territorio, tramite succursale o libera prestazione di servizi, viola obblighi derivanti dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento (UE) 12862014" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000807186SOMM">regolamento (UE) 1286/2014</a> sui documenti informativi chiave (PRIIPs) o dalle norme nazionali che recepiscono la <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva (UE) 201697" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000824132SOMM">direttiva (UE) 2016/97</a> sulla distribuzione assicurativa. La Corte precisa inoltre che lo Stato ospitante non è tenuto a seguire la procedura di cooperazione prevista ai paragrafi 1‑3 dell’articolo 155 quando irroga sanzioni ai sensi dei paragrafi 5‑6, purché tali sanzioni non riguardino il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione e non abbiano l’effetto di impedire all’impresa assicurativa di operare nel territorio dello Stato ospitante. La Corte di giustizia UE, nella sentenza del 22 gennaio 2026 alla causa C‑18/24, ha chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 155 della direttiva Solvibilità II. La procedura di cooperazione tra l’autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine e quella dello Stato ospitante si applica anche quando quest’ultima rileva che un’impresa di assicurazione operante sul suo territorio, tramite succursale o libera prestazione di servizi, viola obblighi derivanti dal regolamento (UE) 1286/2014 sui documenti informativi chiave (PRIIPs) o dalle norme nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. La Corte precisa inoltre che lo Stato ospitante non è tenuto a seguire la procedura di cooperazione prevista ai paragrafi 1‑3 dell’articolo 155 quando irroga sanzioni ai sensi dei paragrafi 5‑6, purché tali sanzioni non riguardino il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione e non abbiano l’effetto di impedire all’impresa assicurativa di operare nel territorio dello Stato ospitante.
Materiali da costruzione: la Corte UE boccia la tassa mineraria ungherese
22/01/2026 - La Corte di giustizia UE, nella sentenza del 22 gennaio 2026 alla causa C‑144/24, ha accolto parzialmente il ricorso della Commissione contro l’Ungheria riguardo a una serie di misure introdotte dal 2021 nel settore dei materiali da costruzione. Tali misure prevedono prezzi di riferimento per sabbia, ghiaia e cemento, una tassa mineraria aggiuntiva applicata quando il prezzo di vendita supera tali valori, un obbligo minimo di estrazione e poteri estesi all’autorità di vigilanza mineraria. La Corte ha ritenuto che la tassa mineraria aggiuntiva costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento, poiché riduce drasticamente la redditività delle imprese interessate, rendendo l’investimento poco attrattivo o non sostenibile. Inoltre, pur basandosi su un criterio apparentemente neutro, la tassa colpisce in modo sistematico imprese controllate da società di altri Stati membri, configurando una discriminazione indiretta. La Corte di giustizia UE, nella sentenza del 22 gennaio 2026 alla causa C‑144/24, ha accolto parzialmente il ricorso della Commissione contro l’Ungheria riguardo a una serie di misure introdotte dal 2021 nel settore dei materiali da costruzione. Tali misure prevedono prezzi di riferimento per sabbia, ghiaia e cemento, una tassa mineraria aggiuntiva applicata quando il prezzo di vendita supera tali valori, un obbligo minimo di estrazione e poteri estesi all’autorità di vigilanza mineraria. La Corte ha ritenuto che la tassa mineraria aggiuntiva costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento, poiché riduce drasticamente la redditività delle imprese interessate, rendendo l’investimento poco attrattivo o non sostenibile. Inoltre, pur basandosi su un criterio apparentemente neutro, la tassa colpisce in modo sistematico imprese controllate da società di altri Stati membri, configurando una discriminazione indiretta.
Appalti pubblici: chiarimenti sull'iscrizione di una società nel registro dei partner pubblici
22/01/2026 - La Corte di giustizia UE, nella sentenza C‑590/24 del 22 gennaio 2026, ha stabilito che l’art. 49 della Carta e il principio di certezza del diritto non impediscono una normativa nazionale che vieta l’iscrizione di una società nel registro dei partner pubblici quando il soggetto autorizzato non è imparziale per legami personali o patrimoniali, anche senza criteri ulteriori, purché la responsabilità penale sia prevedibile in modo chiaro. La Corte ha inoltre ritenuto compatibile una sanzione pecuniaria pari al vantaggio economico ottenuto, anche senza parametri espliciti, se ricavabili tramite interpretazione giuridica ordinaria. Ha invece dichiarato contrario all’art. 49 un sistema che impone automaticamente un’ammenda pari al vantaggio economico senza valutare le circostanze della violazione. È invece conforme una sanzione entro una forbice minima‑massima, se l’autorità considera natura, gravità, modalità e conseguenze dell’infrazione. La Corte di giustizia UE, nella sentenza C‑590/24 del 22 gennaio 2026, ha stabilito che l’art. 49 della Carta e il principio di certezza del diritto non impediscono una normativa nazionale che vieta l’iscrizione di una società nel registro dei partner pubblici quando il soggetto autorizzato non è imparziale per legami personali o patrimoniali, anche senza criteri ulteriori, purché la responsabilità penale sia prevedibile in modo chiaro. La Corte ha inoltre ritenuto compatibile una sanzione pecuniaria pari al vantaggio economico ottenuto, anche senza parametri espliciti, se ricavabili tramite interpretazione giuridica ordinaria. Ha invece dichiarato contrario all’art. 49 un sistema che impone automaticamente un’ammenda pari al vantaggio economico senza valutare le circostanze della violazione. È invece conforme una sanzione entro una forbice minima‑massima, se l’autorità considera natura, gravità, modalità e conseguenze dell’infrazione.
Quotidiano Giuridico
Giustizia, i moduli per l'esercizio del diritto di accesso civico
23/01/2026 - Le linee guida del Ministero con i moduli per presentare la richiesta di accesso civico semplice, la richiesta di accesso civico generalizzato o la richiesta di riesame
Il riciclaggio è configurabile anche se il bene è stato acquisito con un negozio lecito
23/01/2026 - Il disvalore si colloca sul piano dell'impiego e della riconversione di capitali illeciti in beni apparentemente integri sotto il profilo formale (Cassazione n. 843/2026)
Indagini preliminari: le risultanze comprovano le pretese retributive nella causa di lavoro
23/01/2026 - Il giudice civile può porre a base del proprio convincimento le prove atipiche (Tribunale di Ferrara, sentenza 24 novembre 2025, n. 179)
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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