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IPSOA Quotidiano

Quando conviene il riallineamento di valori nel conferimento d'azienda

09/02/2026 - In caso di conferimento di un’azienda o di un ramo d’azienda la società conferitaria può optare per il riallineamento dei valori fiscali a quelli economici, versando, in unica soluzione, un’imposta sostitutiva ai fini IRES e IRAP pari al 21% dei maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta. La convenienza dell’opzione dipende dai beni oggetto di riallineamento e dalla durata del relativo periodo di ammortamento. Come valutarla? In caso di conferimento di un’azienda o di un ramo d’azienda la società conferitaria può optare per il riallineamento dei valori fiscali a quelli economici, versando, in unica soluzione, un’imposta sostitutiva ai fini IRES e IRAP pari al 21% dei maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta. La convenienza dell’opzione dipende dai beni oggetto di riallineamento e dalla durata del relativo periodo di ammortamento. Come valutarla?

Ritenute nell'esercizio di imprese: cosa devono valutare gli operatori

09/02/2026 - La <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/24/legge-bilancio-2026-novita-fiscali">legge di Bilancio 2026</a> (<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 1" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314ART19">art. 1</a>, commi da 112 a 115, <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>) ha previsto l’introduzione di una <a target="_blank" title="ritenuta a titolo d’acconto delle imposte sui redditi" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/01/27/ritenute-imprese-2028-cortocircuito-burocratico">ritenuta a titolo d’acconto delle imposte sui redditi</a> sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (cd. transazioni B2B). L’ambito applicativo di tale nuova disposizione imporrà agli operatori alcune valutazioni in via preventiva, considerata l’applicazione già dal 2028 in avanti. La legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi da 112 a 115, legge n. 199/2025) ha previsto l’introduzione di una ritenuta a titolo d’acconto delle imposte sui redditi sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (cd. transazioni B2B). L’ambito applicativo di tale nuova disposizione imporrà agli operatori alcune valutazioni in via preventiva, considerata l’applicazione già dal 2028 in avanti.

Autotutela obbligatoria: accesso al giudice oltre i 60 giorni

09/02/2026 - L’autotutela obbligatoria, introdotta dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 2192023" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000955465SOMM">D.Lgs. n. 219/2023</a>, assume rilievo quale strumento di “recupero" della tutela giurisdizionale nei casi di superamento dei termini di impugnazione (60 giorni dalla notifica dell’accertamento). Nelle fattispecie contemplate dall’art. 10-quater dello Statuto dei contribuenti (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 2122000" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000141673SOMM">legge n. 212/2000</a>), il contribuente può attivare il rimedio dell’autotutela obbligatoria entro un anno dalla definitività dell’atto non impugnato. Il diniego, espresso o tacito, all’autotutela obbligatoria è poi impugnabile dinanzi al giudice tributario: l’istituto consente così, in via eccezionale, di superare gli effetti preclusivi tipici del decorso dei 60 giorni dalla notificazione dell’atto, recuperando la tutela giudiziale contro l’accertamento non impugnato L’autotutela obbligatoria, introdotta dal D.Lgs. n. 219/2023, assume rilievo quale strumento di “recupero" della tutela giurisdizionale nei casi di superamento dei termini di impugnazione (60 giorni dalla notifica dell’accertamento). Nelle fattispecie contemplate dall’art. 10-quater dello Statuto dei contribuenti (legge n. 212/2000), il contribuente può attivare il rimedio dell’autotutela obbligatoria entro un anno dalla definitività dell’atto non impugnato. Il diniego, espresso o tacito, all’autotutela obbligatoria è poi impugnabile dinanzi al giudice tributario: l’istituto consente così, in via eccezionale, di superare gli effetti preclusivi tipici del decorso dei 60 giorni dalla notificazione dell’atto, recuperando la tutela giudiziale contro l’accertamento non impugnato

Bonus assunzioni ZES per over 34: l'INPS svela le regole per ottenerlo

09/02/2026 - L’INPS, con la <a target="_blank" class="rich-legge" title="circolare n. 10 del 2026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000997875SOMM">circolare n. 10 del 2026</a>, ha definito le regole per la fruizione del bonus ZES, previsto dal decreto Coesione (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 602024" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000962555SOMM">D.L. n. 60/2024</a>) per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre del 2025. L’incentivo consiste in un esonero contributivo del 100% fino a 650 euro mensili per 24 mesi, riservato alle piccole imprese che assumono disoccupati over 34 nelle Regioni del Mezzogiorno. La tipologia contrattuale che dà diritto all'incentivo è quella del contratto subordinato a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, sia con orario pieno che a part time. Come si presenta la domanda? L’INPS, con la circolare n. 10 del 2026, ha definito le regole per la fruizione del bonus ZES, previsto dal decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre del 2025. L’incentivo consiste in un esonero contributivo del 100% fino a 650 euro mensili per 24 mesi, riservato alle piccole imprese che assumono disoccupati over 34 nelle Regioni del Mezzogiorno. La tipologia contrattuale che dà diritto all'incentivo è quella del contratto subordinato a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, sia con orario pieno che a part time. Come si presenta la domanda?

AI nei luoghi di lavoro tra tutele, rischi e ruolo della contrattazione collettiva

09/02/2026 - L’introduzione dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro sta trasformando i tradizionali equilibri del diritto del lavoro, imponendo nuove sfide in termini di tutele e governance. Mentre l’AI Act europeo definisce requisiti di sicurezza dei sistemi ad alto rischio, la normativa nazionale - dalla <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1322025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000990293SOMM">legge n. 132/2025</a> ai decreti attuativi, come il <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.M. n. 1802025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000995801SOMM">D.M. n. 180/2025</a> - stabilisce che lo sviluppo e l'applicazione dell'AI deve sempre garantire la supervisione e il potere decisionale dell'uomo. Restano, Tuttavia, delle criticità legate al controllo a distanza, alla reale efficacia della supervisione umana e ai rischi di sorveglianza algoritmica. Sarà decisivo il ruolo della contrattazione collettiva nel costruire garanzie concrete per assicurare che l'efficienza tecnologica non porti a una diminuzione della dignità e dei diritti dei lavoratori. L’introduzione dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro sta trasformando i tradizionali equilibri del diritto del lavoro, imponendo nuove sfide in termini di tutele e governance. Mentre l’AI Act europeo definisce requisiti di sicurezza dei sistemi ad alto rischio, la normativa nazionale - dalla legge n. 132/2025 ai decreti attuativi, come il D.M. n. 180/2025 - stabilisce che lo sviluppo e l'applicazione dell'AI deve sempre garantire la supervisione e il potere decisionale dell'uomo. Restano, Tuttavia, delle criticità legate al controllo a distanza, alla reale efficacia della supervisione umana e ai rischi di sorveglianza algoritmica. Sarà decisivo il ruolo della contrattazione collettiva nel costruire garanzie concrete per assicurare che l'efficienza tecnologica non porti a una diminuzione della dignità e dei diritti dei lavoratori.

Esonero contributivo assunzione madri di tre figli: quanto conviene

09/02/2026 - La legge di Bilancio 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>) ha previsto un esonero contributivo del 100% nel limite massimo di 8.000 euro su base annua per i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono donne madri di tre figli minori e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Il beneficio vale per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2026 e l’assunzione può avvenire con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, oppure a termine. Quanto può risparmiare il datore di lavoro? La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha previsto un esonero contributivo del 100% nel limite massimo di 8.000 euro su base annua per i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono donne madri di tre figli minori e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Il beneficio vale per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2026 e l’assunzione può avvenire con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, oppure a termine. Quanto può risparmiare il datore di lavoro?

Derivazione rafforzata: applicazione dell'OIC 34 anche per l'acquirente

05/02/2026 - La Norma di comportamento AIDC n. 234 chiarisce che il principio di derivazione rafforzata si applica anche ai casi non disciplinati espressamente dagli OIC, purché la soluzione adottata rispetti i postulati dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 11" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000862131SOMM">OIC 11</a>. L’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 34" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943020SOMM">OIC 34</a>, pur rivolto al venditore per la rilevazione dei ricavi nei contratti complessi, può essere utilizzato anche dall’acquirente per l’analisi e l’allocazione dei costi, anche se ciò non produce rilevazioni simmetriche. In assenza di un principio specifico per l’acquirente, l’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 11" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000862131SOMM">OIC 11</a> consente di definire politiche contabili autonome basate su analogia, postulati di bilancio e, se necessario, principi IFRS coerenti. Fiscalmente, tali politiche sono valide ai fini della derivazione rafforzata se correttamente applicate. Le asimmetrie tra venditore e acquirente non ostacolano il riconoscimento fiscale, salvo generare effetti distorsivi come doppia deduzione o doppia tassazione. La Norma di comportamento AIDC n. 234 chiarisce che il principio di derivazione rafforzata si applica anche ai casi non disciplinati espressamente dagli OIC, purché la soluzione adottata rispetti i postulati dell’OIC 11. L’OIC 34, pur rivolto al venditore per la rilevazione dei ricavi nei contratti complessi, può essere utilizzato anche dall’acquirente per l’analisi e l’allocazione dei costi, anche se ciò non produce rilevazioni simmetriche. In assenza di un principio specifico per l’acquirente, l’OIC 11 consente di definire politiche contabili autonome basate su analogia, postulati di bilancio e, se necessario, principi IFRS coerenti. Fiscalmente, tali politiche sono valide ai fini della derivazione rafforzata se correttamente applicate. Le asimmetrie tra venditore e acquirente non ostacolano il riconoscimento fiscale, salvo generare effetti distorsivi come doppia deduzione o doppia tassazione.

L'OIC 34 si applica anche all'acquirente

05/02/2026 - Secondo la <a target="_blank" title="Norma di Comportamento n. 234" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/02/05/derivazione-rafforzata-applicazione-oic-34-acquirente">Norma di Comportamento n. 234</a> dell’AIDC, quanto previsto dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 34" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943020SOMM">OIC 34</a> in relazione alla rilevazione dei ricavi da parte del cedente o prestatore, essendo volto al rispetto del postulato della rappresentazione sostanziale delle componenti reddituali, può essere esteso, applicando opportune cautele, anche all’acquirente dei beni e servizi, pur in assenza di una perfetta simmetria nelle relative rilevazioni contabili. Vediamo come. Secondo la Norma di Comportamento n. 234 dell’AIDC, quanto previsto dall’OIC 34 in relazione alla rilevazione dei ricavi da parte del cedente o prestatore, essendo volto al rispetto del postulato della rappresentazione sostanziale delle componenti reddituali, può essere esteso, applicando opportune cautele, anche all’acquirente dei beni e servizi, pur in assenza di una perfetta simmetria nelle relative rilevazioni contabili. Vediamo come.

Assirevi, Documento di Ricerca n. 251R (Revised)

05/02/2026 - Le attestazioni della Direzione. Le attestazioni della Direzione.

Eliminazione barriere architettoniche: quale agevolazione disponibile nel 2026?

09/02/2026 - A meno di future proroghe, con il 2025, è terminato il periodo di validità del bonus barriere architettoniche, la detrazione IRPEF e IRES del 75% per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026, in alternativa, le persone fisiche possono fruire del bonus ristrutturazioni, confermato dalla <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/31/legge-bilancio-2026-novita-professionisti-imprese">legge di Bilancio 2026</a> al 50% o al 36%. Per le imprese, invece, sono disponibili i contributi a fondo perduto messi a disposizione dall’INAIL ma, a differenza del bonus barriere architettoniche che non richiede la presenza di un disabile nell’immobile, gli incentivi INAIL sono “vincolati” all’assunzione o al reinserimento lavorativo di persone con disabilità da lavoro. Quanto si risparmia? A meno di future proroghe, con il 2025, è terminato il periodo di validità del bonus barriere architettoniche, la detrazione IRPEF e IRES del 75% per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026, in alternativa, le persone fisiche possono fruire del bonus ristrutturazioni, confermato dalla legge di Bilancio 2026 al 50% o al 36%. Per le imprese, invece, sono disponibili i contributi a fondo perduto messi a disposizione dall’INAIL ma, a differenza del bonus barriere architettoniche che non richiede la presenza di un disabile nell’immobile, gli incentivi INAIL sono “vincolati” all’assunzione o al reinserimento lavorativo di persone con disabilità da lavoro. Quanto si risparmia?

Fondo sovranità alimentare 2025‑2026: in GU criteri e modalità di utilizzo delle risorse

06/02/2026 - Il decreto del 19 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 febbraio 2026, disciplina criteri e modalità di utilizzo del Fondo per la sovranità alimentare per gli anni 2025 e 2026. L’intervento sostiene le filiere del mais, delle proteine vegetali (legumi e soia), del frumento tenero, dell’orzo e delle carni bovine legate alla linea “vacca‑vitello”, nonché delle carni SQNZ e IGP. Il decreto definisce le regole per la concessione degli aiuti, le procedure di accesso e i controlli sul rispetto dei limiti massimi. Per ciascun anno sono stanziati 23,75 milioni di euro, ripartiti tra le filiere secondo importi predeterminati. I beneficiari devono presentare domanda al soggetto gestore tramite il relativo portale, secondo modalità che saranno indicate entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto. Il decreto del 19 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 febbraio 2026, disciplina criteri e modalità di utilizzo del Fondo per la sovranità alimentare per gli anni 2025 e 2026. L’intervento sostiene le filiere del mais, delle proteine vegetali (legumi e soia), del frumento tenero, dell’orzo e delle carni bovine legate alla linea “vacca‑vitello”, nonché delle carni SQNZ e IGP. Il decreto definisce le regole per la concessione degli aiuti, le procedure di accesso e i controlli sul rispetto dei limiti massimi. Per ciascun anno sono stanziati 23,75 milioni di euro, ripartiti tra le filiere secondo importi predeterminati. I beneficiari devono presentare domanda al soggetto gestore tramite il relativo portale, secondo modalità che saranno indicate entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Facility Parco Agrisolare: in arrivo 789 milioni di euro

06/02/2026 - Il decreto del 17 dicembre 2025 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026, definisce gli interventi finanziati dal PNRR per installare impianti fotovoltaici su edifici produttivi nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale nell’ambito della misura «Facility Parco Agrisolare». Possono accedere agli incentivi imprenditori agricoli, imprese agroindustriali, cooperative agricole e soggetti organizzati in forme aggregate come ATI, RTI, reti d’impresa e comunità energetiche rinnovabili. La dotazione complessiva è di 789 milioni di euro, destinati a contributi in conto capitale per nuovi progetti selezionati tramite avvisi del MASAF e gestiti dal GSE. I progetti finanziati devono essere conclusi entro diciotto mesi dall’atto di concessione. Il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. è individuato come soggetto attuatore della misura. Il decreto del 17 dicembre 2025 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026, definisce gli interventi finanziati dal PNRR per installare impianti fotovoltaici su edifici produttivi nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale nell’ambito della misura «Facility Parco Agrisolare». Possono accedere agli incentivi imprenditori agricoli, imprese agroindustriali, cooperative agricole e soggetti organizzati in forme aggregate come ATI, RTI, reti d’impresa e comunità energetiche rinnovabili. La dotazione complessiva è di 789 milioni di euro, destinati a contributi in conto capitale per nuovi progetti selezionati tramite avvisi del MASAF e gestiti dal GSE. I progetti finanziati devono essere conclusi entro diciotto mesi dall’atto di concessione. Il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. è individuato come soggetto attuatore della misura.

Le modifiche al TUF su mercati finanziari, post-trading, clearing e finanza sostenibile

09/02/2026 - Il decreto legislativo approvato nel Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2026, n. 158, adegua il TUF alla regolamentazione europea sui mercati finanziari, il post‑trading, il clearing, la trasparenza e la finanza sostenibile. Il provvedimento rafforza i poteri di vigilanza, introduce nuovi obblighi informativi per revisori e operatori, disciplina le obbligazioni verdi europee e definisce i requisiti tecnici per l’ESAP. Il decreto legislativo approvato nel Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2026, n. 158, adegua il TUF alla regolamentazione europea sui mercati finanziari, il post‑trading, il clearing, la trasparenza e la finanza sostenibile. Il provvedimento rafforza i poteri di vigilanza, introduce nuovi obblighi informativi per revisori e operatori, disciplina le obbligazioni verdi europee e definisce i requisiti tecnici per l’ESAP.

Rischio cyber nelle imprese non finanziarie: l'analisi di Banca d'Italia

07/02/2026 - La crescita degli attacchi informatici e la maggiore digitalizzazione rendono il rischio cyber una priorità per le imprese. Il recente studio della Banca d’Italia evidenzia vulnerabilità crescenti e la necessità di includere il rischio cibernetico anche nelle valutazioni di merito creditizio. Accanto alle misure tecniche e organizzative, le coperture assicurative rappresentano uno strumento strategico per gestire il rischio residuo e garantire continuità operativa. La crescita degli attacchi informatici e la maggiore digitalizzazione rendono il rischio cyber una priorità per le imprese. Il recente studio della Banca d’Italia evidenzia vulnerabilità crescenti e la necessità di includere il rischio cibernetico anche nelle valutazioni di merito creditizio. Accanto alle misure tecniche e organizzative, le coperture assicurative rappresentano uno strumento strategico per gestire il rischio residuo e garantire continuità operativa.

Veicoli con fermo: nuove regole per la cancellazione e attestazione di inutilizzabilità

06/02/2026 - La legge 26 gennaio 2026, n. 14 introduce nuove regole per la cancellazione dai registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. Il nuovo comma 8-bis del <a target="_blank" class="rich-legge" title="d.lgs. n. 2092003" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000157034SOMM">d.lgs. n. 209/2003</a> consente la radiazione dal PRA dei veicoli destinati alla rottamazione anche se gravati da fermo, ma esclude in tali casi l’accesso a incentivi per l’acquisto di un nuovo mezzo. Il comma 8-ter disciplina i veicoli rinvenuti o non reclamati: l’ente proprietario della strada deve attestare l’inutilizzabilità e comunicarla al proprietario entro sette giorni; in assenza di opposizione entro sessanta giorni, può procedere a rimozione, demolizione e cancellazione, anche in presenza di fermo. La legge include tra i servizi a domanda individuale, l’attestazione di inutilizzabilità, con costi fissati dai comuni, e stabilisce che tale attestazione accompagni la richiesta di cancellazione per i veicoli con fermo. L’entrata in vigore è fissata al 20 febbraio 2026. La legge 26 gennaio 2026, n. 14 introduce nuove regole per la cancellazione dai registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. Il nuovo comma 8-bis del d.lgs. n. 209/2003 consente la radiazione dal PRA dei veicoli destinati alla rottamazione anche se gravati da fermo, ma esclude in tali casi l’accesso a incentivi per l’acquisto di un nuovo mezzo. Il comma 8-ter disciplina i veicoli rinvenuti o non reclamati: l’ente proprietario della strada deve attestare l’inutilizzabilità e comunicarla al proprietario entro sette giorni; in assenza di opposizione entro sessanta giorni, può procedere a rimozione, demolizione e cancellazione, anche in presenza di fermo. La legge include tra i servizi a domanda individuale, l’attestazione di inutilizzabilità, con costi fissati dai comuni, e stabilisce che tale attestazione accompagni la richiesta di cancellazione per i veicoli con fermo. L’entrata in vigore è fissata al 20 febbraio 2026.

Quotidiano Giuridico

Maternità e NASPI: quando l'onere spetta all'INPS e non al Comune

09/02/2026 - I chiarimenti sulla ripartizione dell'onere economico dell'indennità di maternità per il personale della PA assunto a tempo determinato (Trib. Torino, sentenza n. 763/2026)

Iscrizione a ruolo dell'ufficiale giudiziario anche senza contributo unificato

09/02/2026 - La cancelleria procederà poi in seguito alla riscossione del contributo nei confronti del soggetto obbligato al pagamento (DAG, Circolare 22 gennaio 2026)

SLAPP, Italia la più colpita in Europa

09/02/2026 - Il report CASE rilancia l’urgenza di estendere la direttiva UE ai procedimenti nazionali

Speciali

Pace fiscale

Fonte: ipsoa.it

Reddito di cittadinanza

Fonte: ipsoa.it

Quota 100 e pensioni 2019

Fonte: ipsoa.it

Fattura elettronica

Fonte: ipsoa.it

Tariffe Inail 2019

Fonte: ipsoa.it

Auto: ecotassa e bonus 2019

Fonte: ipsoa.it

Fondo Garanzia PMI

Fonte: ipsoa.it

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One FISCALE: la semplicità è una rivoluzione

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Lavoro in formazione, tutte le risposte su apprendistato, tirocinio e alternanza scuola - lavoro

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Scopri One LEGALE per fare la differenza nel tuo lavoro!

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