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Sostitutiva del 26% sui differenziali positivi per i crediti acquistati dai professionisti
22/09/2026 - Il <a target="_blank" title="decreto correttivo Omnibus" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/24/correttivo-omnibus-gazzetta-ufficiale-modifiche-riforma-fiscale">decreto correttivo Omnibus</a> (<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 3" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001010587ART21">art. 3</a>, <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1482026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001010587SOMM">D.Lgs. n. 148/2026</a>) ha ridefinito il trattamento tributario applicabile ai differenziali positivi derivanti dall'acquisto “sotto la pari” di crediti d'imposta da parte dei lavoratori autonomi. Il regime di tassazione ordinario è sostituito da un’imposta sostitutiva con aliquota al 26%. La nuova disciplina si applica in via ordinaria ai crediti d'imposta acquistati a decorrere dal 12 agosto 2026; tuttavia, il legislatore concede la facoltà di applicare l'imposta sostitutiva del 26% anche in via retroattiva per i crediti acquistati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. Un’opzione che richiede una attenta valutazione. Il decreto correttivo Omnibus (art. 3, D.Lgs. n. 148/2026) ha ridefinito il trattamento tributario applicabile ai differenziali positivi derivanti dall'acquisto “sotto la pari” di crediti d'imposta da parte dei lavoratori autonomi. Il regime di tassazione ordinario è sostituito da un’imposta sostitutiva con aliquota al 26%. La nuova disciplina si applica in via ordinaria ai crediti d'imposta acquistati a decorrere dal 12 agosto 2026; tuttavia, il legislatore concede la facoltà di applicare l'imposta sostitutiva del 26% anche in via retroattiva per i crediti acquistati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. Un’opzione che richiede una attenta valutazione.
Sopravvenienze attive e perdite su crediti nelle procedure di risanamento: TUIR e Codice della crisi da coordinare
22/09/2026 - Nel nuovo diritto della crisi d'impresa, la fiscalità dei piani di ristrutturazione gioca un ruolo decisivo: può rendere sostenibile un'operazione di risanamento oppure comprometterne la fattibilità economica. Sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, rinunce dei soci ai crediti, conversioni del debito in equity o strumenti partecipativi: ogni scelta negoziale ha un riflesso diretto sul reddito imponibile del debitore e sulle perdite deducibili in capo ai creditori. La progettazione fiscale del piano di ristrutturazione non è, dunque, un accessorio della struttura negoziale, ma una componente strutturale dell'operazione. Al centro del sistema restano i due pilastri del TUIR: l'art. 88 sulle sopravvenienze attive e l'art. 101 sulle perdite su crediti. Nel nuovo diritto della crisi d'impresa, la fiscalità dei piani di ristrutturazione gioca un ruolo decisivo: può rendere sostenibile un'operazione di risanamento oppure comprometterne la fattibilità economica. Sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, rinunce dei soci ai crediti, conversioni del debito in equity o strumenti partecipativi: ogni scelta negoziale ha un riflesso diretto sul reddito imponibile del debitore e sulle perdite deducibili in capo ai creditori. La progettazione fiscale del piano di ristrutturazione non è, dunque, un accessorio della struttura negoziale, ma una componente strutturale dell'operazione. Al centro del sistema restano i due pilastri del TUIR: l'art. 88 sulle sopravvenienze attive e l'art. 101 sulle perdite su crediti.
Decreto Omnibus: dall'immortalità del componente pluriennale alla prima deduzione
22/09/2026 - Il <a target="_blank" title="correttivo Omnibus" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/24/correttivo-omnibus-gazzetta-ufficiale-modifiche-riforma-fiscale">correttivo Omnibus</a> interviene sull’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 43" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110003ART57">art. 43</a>, <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.P.R. n. 6001973" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110003SOMM">D.P.R. n. 600/1973</a> e introduce una disciplina specifica per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale. La nuova regola individua nella prima deduzione della quota il momento dal quale deve essere calcolato il termine di decadenza per l’accertamento. La novella interviene così sul rapporto tra efficacia pluriennale del componente e durata del potere accertativo, ponendo un limite temporale alla possibilità per l’Amministrazione finanziaria di contestarne il fatto costitutivo nelle annualità successive. Il correttivo Omnibus interviene sull’art. 43, D.P.R. n. 600/1973 e introduce una disciplina specifica per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale. La nuova regola individua nella prima deduzione della quota il momento dal quale deve essere calcolato il termine di decadenza per l’accertamento. La novella interviene così sul rapporto tra efficacia pluriennale del componente e durata del potere accertativo, ponendo un limite temporale alla possibilità per l’Amministrazione finanziaria di contestarne il fatto costitutivo nelle annualità successive.
Raccomandata di licenziamento ricevuta. Il lavoratore è incapace di intendere e volere: cosa succede?
22/09/2026 - Con la <a target="_blank" class="rich-sent" title="sentenza n. 234862026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10SE0003202533">sentenza n. 23486/2026</a> la Corte di Cassazione a Sezioni Unite chiarisce come debba essere impugnato il licenziamento quando il lavoratore, al momento della ricezione della comunicazione o durante i successivi sessanta giorni, si trovi in uno stato di incapacità di intendere o di volere. La tutela viene ampliata, ma entro un limite rigoroso: entro quanto tempo l’azione giudiziale o la richiesta di conciliazione o arbitrato devono essere attivate dalla ricezione del licenziamento? Con la sentenza n. 23486/2026 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite chiarisce come debba essere impugnato il licenziamento quando il lavoratore, al momento della ricezione della comunicazione o durante i successivi sessanta giorni, si trovi in uno stato di incapacità di intendere o di volere. La tutela viene ampliata, ma entro un limite rigoroso: entro quanto tempo l’azione giudiziale o la richiesta di conciliazione o arbitrato devono essere attivate dalla ricezione del licenziamento?
Rimborso spese per raggiungere la sede di lavoro: attenzione al regime fiscale applicato
22/09/2026 - La gestione dei rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore per raggiungere la sede ordinaria di lavoro pone spesso il problema della corretta qualificazione fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro. A fare la differenza è la natura dello spostamento e il rapporto tra il luogo raggiunto e la sede ordinaria di svolgimento della prestazione. La distinzione tra spese di accesso e indennità di trasferta diventa quindi determinante per stabilire quando le somme concorrono alla formazione del reddito. Sul punto è intervenuta anche la <a target="_blank" class="rich-sent" title="Cassazione con lordinanza n. 252542026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10SE0003222588">Cassazione con l’ordinanza n. 25254/2026</a>. Quando il rimborso delle spese di viaggio deve essere assoggettato a tassazione? La gestione dei rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore per raggiungere la sede ordinaria di lavoro pone spesso il problema della corretta qualificazione fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro. A fare la differenza è la natura dello spostamento e il rapporto tra il luogo raggiunto e la sede ordinaria di svolgimento della prestazione. La distinzione tra spese di accesso e indennità di trasferta diventa quindi determinante per stabilire quando le somme concorrono alla formazione del reddito. Sul punto è intervenuta anche la Cassazione con l’ordinanza n. 25254/2026. Quando il rimborso delle spese di viaggio deve essere assoggettato a tassazione?
Adesione contrattuale alla previdenza complementare: cos'è, come funziona e chi versa i contributi
22/09/2026 - La previdenza complementare non passa solo dalle nuove adesioni automatiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>). È infatti presente anche l’adesione contrattuale, che deriva da una previsione inserita in un contratto collettivo che introduce, a favore di tutti i lavoratori dipendenti cui si applica il contratto, il versamento di un contributo da parte del datore di lavoro alla forma pensionistica complementare individuata nel contratto stesso. Come funziona? Quali obblighi comportano per i datori di lavoro? La previdenza complementare non passa solo dalle nuove adesioni automatiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025). È infatti presente anche l’adesione contrattuale, che deriva da una previsione inserita in un contratto collettivo che introduce, a favore di tutti i lavoratori dipendenti cui si applica il contratto, il versamento di un contributo da parte del datore di lavoro alla forma pensionistica complementare individuata nel contratto stesso. Come funziona? Quali obblighi comportano per i datori di lavoro?
L'informativa della nota integrativa secondo il nuovo OIC per le piccole e micro-imprese
17/09/2026 - La semplificazione prevista nella <a target="_blank" title="bozza del nuovo OIC dedicato alle piccole e micro-imprese" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/08/micro-piccole-imprese-oic-avvia-consultazione-bozza-principio-contabile">bozza del nuovo OIC dedicato alle piccole e micro-imprese</a> interessa anche il contenuto della nota integrativa: minori informazioni da inserire, garantendo comunque il dettaglio necessario per comprendere pienamente i risultati conseguiti dall’impresa. Riprendendo l’impostazione prevista dagli <a target="_blank" class="rich-cod" title="articoli 2435-bis" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC00010209">articoli 2435-bis</a> e <a target="_blank" class="rich-cod" title="2435-ter" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015249">2435-ter</a> c.c., il nuovo OIC (in consultazione fino al 28 febbraio 2027) riepiloga le informazioni che devono essere riportate nel bilancio abbreviato e in quello delle micro-imprese. La semplificazione prevista nella bozza del nuovo OIC dedicato alle piccole e micro-imprese interessa anche il contenuto della nota integrativa: minori informazioni da inserire, garantendo comunque il dettaglio necessario per comprendere pienamente i risultati conseguiti dall’impresa. Riprendendo l’impostazione prevista dagli articoli 2435-bis e 2435-ter c.c., il nuovo OIC (in consultazione fino al 28 febbraio 2027) riepiloga le informazioni che devono essere riportate nel bilancio abbreviato e in quello delle micro-imprese.
OIC 5 e aggiustamenti di valore nel primo bilancio di liquidazione: quali implicazioni fiscali?
15/09/2026 - Il <a target="_blank" title="nuovo principio contabile OIC 5" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/17/oic-5-bilanci-liquidazione-pubblicata-nuova-versione-principio">nuovo principio contabile OIC 5</a> dispone nel primo bilancio di liquidazione la riverifica del valore di iscrizione di una serie di poste contabili (partecipazioni, rimanenze di magazzino, immobilizzazioni immateriali e materiali, etc.): eventuali differenze derivanti dall’applicazione del nuovo criterio di valutazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce “Rettifiche di liquidazione” tra le poste del patrimonio netto, con imputazione a conto economico solo nei successivi bilanci intermedi di liquidazione. Va però verificata la coerenza con l’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 109" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002ART113">art. 109</a>, comma 4, <a target="_blank" class="rich-legge" title="TUIR" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002SOMM">TUIR</a> secondo cui “le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico di competenza”. Il nuovo principio contabile OIC 5 dispone nel primo bilancio di liquidazione la riverifica del valore di iscrizione di una serie di poste contabili (partecipazioni, rimanenze di magazzino, immobilizzazioni immateriali e materiali, etc.): eventuali differenze derivanti dall’applicazione del nuovo criterio di valutazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce “Rettifiche di liquidazione” tra le poste del patrimonio netto, con imputazione a conto economico solo nei successivi bilanci intermedi di liquidazione. Va però verificata la coerenza con l’art. 109, comma 4, TUIR secondo cui “le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico di competenza”.
ETS: disponibili i modelli di verbale per controllo e monitoraggio
14/09/2026 - Con <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001011020SOMM">decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026</a>, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato i modelli di verbale da utilizzare nell’ambito delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore previste dal D.M. n. 125/2025. I modelli adottati riguardano il controllo ordinario, il controllo straordinario e il verbale di mancato controllo per irreperibilità dell’ente. Il Ministero ha inoltre comunicato che proseguiranno le attività preparatorie necessarie all’avvio delle verifiche sugli Enti del Terzo Settore. Con decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato i modelli di verbale da utilizzare nell’ambito delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore previste dal D.M. n. 125/2025. I modelli adottati riguardano il controllo ordinario, il controllo straordinario e il verbale di mancato controllo per irreperibilità dell’ente. Il Ministero ha inoltre comunicato che proseguiranno le attività preparatorie necessarie all’avvio delle verifiche sugli Enti del Terzo Settore.
Fondo di garanzia enti del terzo settore: al via l'operatività
26/09/2026 - È operativa, dal 21 settembre 2026, la <a target="_blank" title="sezione speciale enti del terzo settore del fondo di garanzia per le PMI" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/09/22/pmi-via-operativita-sezione-speciale-enti-terzo-settore-fondo-garanzia">sezione speciale enti del terzo settore del fondo di garanzia per le PMI</a>, che consente l'accesso alla garanzia del fondo, a titolo gratuito, agli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e non iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), nonché agli enti religiosi civilmente riconosciuti. La sezione speciale opera finanziando gli interventi di garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia, riferiti alle operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro e senza l’applicazione del modello di valutazione per la determinazione del merito creditizio. Come fare domanda? È operativa, dal 21 settembre 2026, la sezione speciale enti del terzo settore del fondo di garanzia per le PMI, che consente l'accesso alla garanzia del fondo, a titolo gratuito, agli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e non iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), nonché agli enti religiosi civilmente riconosciuti. La sezione speciale opera finanziando gli interventi di garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia, riferiti alle operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro e senza l’applicazione del modello di valutazione per la determinazione del merito creditizio. Come fare domanda?
PMI: al via l'operatività della Sezione speciale Enti Terzo Settore del Fondo di garanzia
21/09/2026 - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ricorda che dal 21 settembre 2026 è operativa la Sezione speciale enti del Terzo settore del Fondo di garanzia per le PMI, istituita per facilitare l’accesso al credito degli enti iscritti al RUNTS non presenti nel REA e degli enti religiosi civilmente riconosciuti. La misura è sostenuta da uno stanziamento di 10 milioni di euro destinato a coprirne l’operatività. Per i beneficiari, la garanzia è concessa gratuitamente, con i relativi premi a carico della Sezione speciale. L’intervento riguarda operazioni finanziarie fino a 60.000 euro e prevede procedure semplificate, senza applicazione del modello ordinario di valutazione del Fondo. La garanzia diretta copre l’80% della singola operazione, mentre riassicurazione e controgaranzia intervengono secondo le percentuali e le modalità stabilite dalle disposizioni operative vigenti, rafforzando così il sostegno finanziario agli enti del Terzo settore. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ricorda che dal 21 settembre 2026 è operativa la Sezione speciale enti del Terzo settore del Fondo di garanzia per le PMI, istituita per facilitare l’accesso al credito degli enti iscritti al RUNTS non presenti nel REA e degli enti religiosi civilmente riconosciuti. La misura è sostenuta da uno stanziamento di 10 milioni di euro destinato a coprirne l’operatività. Per i beneficiari, la garanzia è concessa gratuitamente, con i relativi premi a carico della Sezione speciale. L’intervento riguarda operazioni finanziarie fino a 60.000 euro e prevede procedure semplificate, senza applicazione del modello ordinario di valutazione del Fondo. La garanzia diretta copre l’80% della singola operazione, mentre riassicurazione e controgaranzia intervengono secondo le percentuali e le modalità stabilite dalle disposizioni operative vigenti, rafforzando così il sostegno finanziario agli enti del Terzo settore.
Pesca e acquacoltura: semplificazione FEAMPA e aiuti su piccola scala
21/09/2026 - Il 21 settembre 2026, la Commissione Europea ha proposto una modifica mirata del regolamento FEAMPA per semplificare l’accesso ai finanziamenti a favore di pescatori e produttori di acquacoltura. La proposta riduce gli oneri burocratici, favorisce il ricambio generazionale con maggiori aiuti ai giovani e introduce nuove norme flessibili per l'ammodernamento dei motori e la transizione energetica. Tra le novità figurano due regimi di finanziamento distinti: uno per le riduzioni impreviste dei contingenti e uno dedicato alla pesca su piccola scala (imbarcazioni sotto i 12 metri). Viene inoltre aumentata la flessibilità per gli Stati membri nella gestione della flotta e della cessazione permanente dell'attività. Nel rispetto dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni alla pesca, le misure escludono chi pratica pesca illegale (INN) e rafforzano la tutela ambientale (aree marine protette, neutralità climatica al 2050). Il testo passa ora all’esame di Parlamento europeo e Consiglio. Il 21 settembre 2026, la Commissione Europea ha proposto una modifica mirata del regolamento FEAMPA per semplificare l’accesso ai finanziamenti a favore di pescatori e produttori di acquacoltura. La proposta riduce gli oneri burocratici, favorisce il ricambio generazionale con maggiori aiuti ai giovani e introduce nuove norme flessibili per l'ammodernamento dei motori e la transizione energetica. Tra le novità figurano due regimi di finanziamento distinti: uno per le riduzioni impreviste dei contingenti e uno dedicato alla pesca su piccola scala (imbarcazioni sotto i 12 metri). Viene inoltre aumentata la flessibilità per gli Stati membri nella gestione della flotta e della cessazione permanente dell'attività. Nel rispetto dell'Accordo OMC sulle sovvenzioni alla pesca, le misure escludono chi pratica pesca illegale (INN) e rafforzano la tutela ambientale (aree marine protette, neutralità climatica al 2050). Il testo passa ora all’esame di Parlamento europeo e Consiglio.
Responsabilità 231 e AI: cosa devono fare le imprese dopo i nuovi reati presupposto
22/09/2026 - Dando attuazione alla legge delega in materia di AI, con il <a target="_blank" title="D.Lgs n. 160/2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/09/16/ia-gu-norme-uso-tecnologico-forze-polizia-responsabilita-civili-penali">D.Lgs n. 160/2026</a> sono state introdotte due nuove fattispecie penali (art. 437 bis. e 612 quater c.p.) in caso di mancata adozione delle misure di sicurezza. Allo stesso tempo è stato integrato l’elenco dei reati presupposti per la responsabilità amministrativa dell’ente. Conseguentemente, per le imprese è necessario procedere alla mappatura dei rischi, all’aggiornamento del MOG, sia nella parte generale che in quella speciale. Come procedere? Dando attuazione alla legge delega in materia di AI, con il D.Lgs n. 160/2026 sono state introdotte due nuove fattispecie penali (art. 437 bis. e 612 quater c.p.) in caso di mancata adozione delle misure di sicurezza. Allo stesso tempo è stato integrato l’elenco dei reati presupposti per la responsabilità amministrativa dell’ente. Conseguentemente, per le imprese è necessario procedere alla mappatura dei rischi, all’aggiornamento del MOG, sia nella parte generale che in quella speciale. Come procedere?
ETS: come prepararsi ai controlli ordinari e straordinari
22/09/2026 - Uffici del Runts, Reti associative nazionali e Centri di servizio per il volontariato sono i soggetti incaricati a svolgere le verifiche sugli enti del terzo settore dopo che il <a target="_blank" title="decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/09/15/ets-disponibili-modelli-verbale-controllo-monitoraggio">decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026</a> del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato i modelli ufficiali di verbale. I controlli degli ispettori saranno di tipo ordinario e di tipo straordinario. In caso di irreperibilità dell'ente o di impossibilità di notificare l'avvio dei controlli la conseguenza prevista è la cancellazione dell’ente dal Runts. Quali documenti devono predisporre gli ETS per essere pronti? Uffici del Runts, Reti associative nazionali e Centri di servizio per il volontariato sono i soggetti incaricati a svolgere le verifiche sugli enti del terzo settore dopo che il decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato i modelli ufficiali di verbale. I controlli degli ispettori saranno di tipo ordinario e di tipo straordinario. In caso di irreperibilità dell'ente o di impossibilità di notificare l'avvio dei controlli la conseguenza prevista è la cancellazione dell’ente dal Runts. Quali documenti devono predisporre gli ETS per essere pronti?
Sostenibilità: l'UE semplifica gli obblighi di rendicontazione
21/09/2026 - Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea Serie L del 21 settembre 2026 i regolamenti delegati (UE) 2026/1560 e 2026/1563, che ridefiniscono il quadro europeo della rendicontazione di sostenibilità. Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento 20261560" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001012905SOMM">regolamento 2026/1560</a> introduce un principio di rendicontazione volontaria per le imprese non soggette agli obblighi CSRD e stabilisce un limite alle richieste informative provenienti dalla catena del valore verso le imprese con meno di 1.000 dipendenti. Il modello mantiene una struttura modulare, distinguendo tra informazioni essenziali, condizionate e volontarie. Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento 20261563" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001012906SOMM">regolamento 2026/1563</a>, invece, semplifica gli ESRS riducendo gli obblighi informativi, valorizzando gli indicatori quantitativi, chiarendo il principio di rilevanza e rafforzando la coerenza normativa e l’interoperabilità internazionale. Entrambi i provvedimenti si applicano agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2027, con disposizioni transitorie volte a favorire un’applicazione graduale delle nuove regole. Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea Serie L del 21 settembre 2026 i regolamenti delegati (UE) 2026/1560 e 2026/1563, che ridefiniscono il quadro europeo della rendicontazione di sostenibilità. Il regolamento 2026/1560 introduce un principio di rendicontazione volontaria per le imprese non soggette agli obblighi CSRD e stabilisce un limite alle richieste informative provenienti dalla catena del valore verso le imprese con meno di 1.000 dipendenti. Il modello mantiene una struttura modulare, distinguendo tra informazioni essenziali, condizionate e volontarie. Il regolamento 2026/1563, invece, semplifica gli ESRS riducendo gli obblighi informativi, valorizzando gli indicatori quantitativi, chiarendo il principio di rilevanza e rafforzando la coerenza normativa e l’interoperabilità internazionale. Entrambi i provvedimenti si applicano agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2027, con disposizioni transitorie volte a favorire un’applicazione graduale delle nuove regole.
Quotidiano Giuridico
Trasparenza salariale: cosa cambia davvero per le donne
22/09/2026 - Il recepimento della Direttiva europea sulla pay transparency introduce strumenti inediti. La loro efficacia concreta dipenderà da alcune scelte definitorie del legislatore
Verifica e dichiarazione di interesse culturale
22/09/2026 - Accertamento dell’interesse culturale, procedimento, effetti, motivazione e tutela
Avvocati: studio individuale, associazione, boutique o law firm?
22/09/2026 - La mappa degli studi legali italiani: dimensioni, skills, organizzazione e capacità di operare in network delineano pattern professionali differenti, con Milano al centro dell’evoluzione del mercato
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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