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L'Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi sulla fiscalità dello sport
08/08/2026 - Con la circolare n. 7/E/2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ad associazioni e società sportive dilettantistiche una serie di chiarimenti sull’applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo <a target="_blank" class="rich-legge" title="(D.Lgs. n. 362021" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000907007SOMM">(D.Lgs. n. 36/2021</a>). Sotto la lente la soglia di non imponibilità dei compensi, il trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari, le clausole statutarie, il regime per i proventi esenti e le raccolte fondi. Quali sono gli impatti operativi della riforma dello sport in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA? Con la circolare n. 7/E/2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ad associazioni e società sportive dilettantistiche una serie di chiarimenti sull’applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021). Sotto la lente la soglia di non imponibilità dei compensi, il trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari, le clausole statutarie, il regime per i proventi esenti e le raccolte fondi. Quali sono gli impatti operativi della riforma dello sport in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA?
Ancora sulla sentenza n. 50/2026 della Consulta: quali sono i fondamenti teorici a supporto?
08/08/2026 - Grazie all’eccezionale disponibilità del prof. Antonini si è tenuto, il 17 luglio 2026, durante il webinar organizzato da Wolters Kluwer - Scuola di Formazione, un dialogo di approfondimento rigorosamente scientifico sui presupposti teorici sottesi al <a target="_blank" title="grande “arresto” della Corte costituzionale n. 50/2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/14/pregiudizialita-penale-processo-tributario-interpretazione-costituzionalmente-orientata">grande “arresto” della Corte costituzionale n. 50/2026</a>. Nell’occasione si è prospettata un’interpretazione dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 21-bis" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000140587ART35402304">art. 21-bis</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 742000" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000140587SOMM">D.Lgs. n. 74/2000</a> in grado di configurare in questa norma non una vera e propria estensione di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione piena (perché il fatto non sussiste o non è stato commesso) in sede dibattimentale al processo tributario ancora pendente sugli stessi fatti materiali, ma una traslazione ope legis nel processo tributario delle risultanze probatorie sui fatti materiali accertati nel processo penale. Quali sono i fondamenti teorici rilevati e condivisi? Grazie all’eccezionale disponibilità del prof. Antonini si è tenuto, il 17 luglio 2026, durante il webinar organizzato da Wolters Kluwer - Scuola di Formazione, un dialogo di approfondimento rigorosamente scientifico sui presupposti teorici sottesi al grande “arresto” della Corte costituzionale n. 50/2026. Nell’occasione si è prospettata un’interpretazione dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 in grado di configurare in questa norma non una vera e propria estensione di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione piena (perché il fatto non sussiste o non è stato commesso) in sede dibattimentale al processo tributario ancora pendente sugli stessi fatti materiali, ma una traslazione ope legis nel processo tributario delle risultanze probatorie sui fatti materiali accertati nel processo penale. Quali sono i fondamenti teorici rilevati e condivisi?
Limiti all'uso del contante: tra misure premiali e l'incognita delle criptovalute
08/08/2026 - Il legislatore tributario ha previsto specifiche misure premiali destinate ai contribuenti che adottano <a target="_blank" title="modalità di pagamento alternative al contante" href="https://www.ipsoa.it/guide/limiti-uso-contante-regole-adempimenti-antiriciclaggio">modalità di pagamento alternative al contante</a>, con l’obiettivo di contrastare fenomeni evasivi e semplificare le attività di accertamento attraverso una maggiore trasparenza dei flussi finanziari, incentivando comportamenti virtuosi mediante la concessione di benefici fiscali. In tale contesto appare sempre più interessante e attuale la collocazione delle criptovalute. Sebbene il loro utilizzo quale mezzo di pagamento sia ancora limitato rispetto agli strumenti elettronici tradizionali, un numero crescente di imprese e professionisti accetta pagamenti in cryptoasset oppure sta valutando la possibilità di farlo. Con quali implicazioni? Il legislatore tributario ha previsto specifiche misure premiali destinate ai contribuenti che adottano modalità di pagamento alternative al contante, con l’obiettivo di contrastare fenomeni evasivi e semplificare le attività di accertamento attraverso una maggiore trasparenza dei flussi finanziari, incentivando comportamenti virtuosi mediante la concessione di benefici fiscali. In tale contesto appare sempre più interessante e attuale la collocazione delle criptovalute. Sebbene il loro utilizzo quale mezzo di pagamento sia ancora limitato rispetto agli strumenti elettronici tradizionali, un numero crescente di imprese e professionisti accetta pagamenti in cryptoasset oppure sta valutando la possibilità di farlo. Con quali implicazioni?
Micro e piccole imprese: l'OIC avvia la consultazione sulla bozza di Principio Contabile
07/08/2026 - L’Organismo Italiano di Contabilità ha avviato la consultazione sulla bozza di Principio Contabile per le micro e piccole imprese. Le piccole e micro imprese rappresentano la maggioranza delle imprese italiane e tale bozza di Principio Contabile fa seguito all’esito di una consultazione, avviata nel 2024, da cui era emerso un generale consenso affinché si predisponesse un unico principio contabile semplificato per le micro e piccole imprese. La bozza di principio contabile contiene varie specifiche semplificazioni che tuttavia consentono di avere risultati coerenti con i principi contabili ordinari. La fase di consultazione termina il 28 febbraio 2027. L’Organismo Italiano di Contabilità ha avviato la consultazione sulla bozza di Principio Contabile per le micro e piccole imprese. Le piccole e micro imprese rappresentano la maggioranza delle imprese italiane e tale bozza di Principio Contabile fa seguito all’esito di una consultazione, avviata nel 2024, da cui era emerso un generale consenso affinché si predisponesse un unico principio contabile semplificato per le micro e piccole imprese. La bozza di principio contabile contiene varie specifiche semplificazioni che tuttavia consentono di avere risultati coerenti con i principi contabili ordinari. La fase di consultazione termina il 28 febbraio 2027.
Correzione errori contabili: una soluzione di compromesso
06/08/2026 - Con la circolare n. 20 del 2026 Assonime analizza la nuova disciplina fiscale della correzione degli errori contabili, introdotta dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 732022" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000928562SOMM">D.L. n. 73/2022</a> e modificata - con una soluzione di compromesso - dal <a target="_blank" title="correttivo IRPEF-IRES del 2025" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/20/correttivo-irpef-ires-novita-imprese-contribuenti">correttivo IRPEF-IRES del 2025</a>: infatti, a fronte di una limitazione particolarmente incisiva sul piano quantitativo (escludendo gli errori rilevanti) e sotto il profilo temporale (non riconoscendo fiscalmente le correzioni contabili effettuate oltre l’esercizio successivo a quello in cui è stato commesso l’errore), la disciplina innovata consente alle imprese di poter operare all’interno di una cornice normativa meglio definita. Con la circolare n. 20 del 2026 Assonime analizza la nuova disciplina fiscale della correzione degli errori contabili, introdotta dal D.L. n. 73/2022 e modificata - con una soluzione di compromesso - dal correttivo IRPEF-IRES del 2025: infatti, a fronte di una limitazione particolarmente incisiva sul piano quantitativo (escludendo gli errori rilevanti) e sotto il profilo temporale (non riconoscendo fiscalmente le correzioni contabili effettuate oltre l’esercizio successivo a quello in cui è stato commesso l’errore), la disciplina innovata consente alle imprese di poter operare all’interno di una cornice normativa meglio definita.
Assirevi, Documento di Ricerca n. 218R (Revised)
04/08/2026 - Le attività di revisione contabile sui dati finanziari richieste per scopi specifici. Le attività di revisione contabile sui dati finanziari richieste per scopi specifici.
Quotidiano Giuridico
La riforma del lavoro marittimo nella Legge n. 70/2026
16/08/2026 - Novità per la gente di mare, responsabilità degli armatori e disciplina fiscale
Parallelismi tra magistratura e università
15/08/2026 - Mondi diversi, ma anche un pò simili
L'AI che hai spento non è sparita
09/08/2026 -
Dismissione dei sistemi di intelligenza artificiale e vuoto di governance: perché spegnere un sistema non coincide con la fine del trattamento
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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