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IPSOA Quotidiano

La dichiarazione IVA in bianco si considera omessa solo ai fini della liquidazione

16/10/2026 - Si considera omessa, “ai fini della liquidazione”, anche la dichiarazione IVA priva dei quadri necessari a liquidare l'imposta. È quanto prevede l'<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 54-bis.1" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000109684ART36743861">art. 54-bis.1</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.P.R. n. 6331972" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000109684SOMM">D.P.R. n. 633/1972</a>, introdotto dalla <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/24/legge-bilancio-2026-novita-fiscali">legge di Bilancio 2026</a> e reso operativo dal <a target="_blank" title="provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/29/omessa-dichiarazione-iva-fatture-elettroniche-corrispettivi-versamenti-liquidazione">provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2026</a>. L'inciso circoscrive l'equiparazione alla sola procedura automatizzata, pertanto a ogni altro effetto la dichiarazione “in bianco” resta una dichiarazione presentata, sia pure infedele. Prima della comunicazione il contribuente dovrebbe quindi poter correggere la dichiarazione “in bianco” con l'integrativa e il <a target="_blank" title="ravvedimento operoso" href="https://www.ipsoa.it/guide/ravvedimento-operoso-costa-sanare-violazioni">ravvedimento operoso</a>, a un costo assai inferiore a quello della liquidazione. Si considera omessa, “ai fini della liquidazione”, anche la dichiarazione IVA priva dei quadri necessari a liquidare l'imposta. È quanto prevede l'art. 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla legge di Bilancio 2026 e reso operativo dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2026. L'inciso circoscrive l'equiparazione alla sola procedura automatizzata, pertanto a ogni altro effetto la dichiarazione “in bianco” resta una dichiarazione presentata, sia pure infedele. Prima della comunicazione il contribuente dovrebbe quindi poter correggere la dichiarazione “in bianco” con l'integrativa e il ravvedimento operoso, a un costo assai inferiore a quello della liquidazione.

Rottamazione quinquies enti territoriali: pronte le istruzioni operative per aderire dal 16 ottobre 2026

16/10/2026 - Dalla verifica dei carichi definibili alla domanda fino alla gestione delle controversie e delle rateizzazioni in corso: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dettato le istruzioni operative per l’adesione - dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 - alla rottamazione quinquies degli enti territoriali. La procedura telematica per la definizione agevolata richiede attenzione già prima dell’invio della domanda. Quali sono i passaggi da seguire per aderire consapevolmente e non compromettere i benefici della misura? Dalla verifica dei carichi definibili alla domanda fino alla gestione delle controversie e delle rateizzazioni in corso: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dettato le istruzioni operative per l’adesione - dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 - alla rottamazione quinquies degli enti territoriali. La procedura telematica per la definizione agevolata richiede attenzione già prima dell’invio della domanda. Quali sono i passaggi da seguire per aderire consapevolmente e non compromettere i benefici della misura?

Cessione di credito garantito da ipoteca volontaria e finanziamenti a medio-lungo termine: regime fiscale

15/10/2026 - Con la risposta a interpello n. 182 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la formalità di annotazione del trasferimento del credito, garantito da ipoteca volontaria, può essere attratta nel regime dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, con esenzione dall'imposta ipotecaria, a condizione che la stessa cessione di credito si ponga a garanzia di un finanziamento per il quale, al ricorrere delle condizioni oggettive e soggettive richieste, sia esercitata l'opzione per iscritto del regime in argomento nell'atto stesso di finanziamento. Con la risposta a interpello n. 182 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la formalità di annotazione del trasferimento del credito, garantito da ipoteca volontaria, può essere attratta nel regime dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, con esenzione dall'imposta ipotecaria, a condizione che la stessa cessione di credito si ponga a garanzia di un finanziamento per il quale, al ricorrere delle condizioni oggettive e soggettive richieste, sia esercitata l'opzione per iscritto del regime in argomento nell'atto stesso di finanziamento.

Ammortizzatori sociali, disposizioni generali: per te il corso di autoformazione on line

16/10/2026 - Disposizioni generali e comuni applicate a tutti gli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, indipendentemente dal settore e dal requisito dimensionale del datore di lavoro. Sono questi gli argomenti trattati nel corso di autoformazione on line a cura di Simone Baghin, gratuito per gli abbonati a IPSOA Quotidiano. Il corso è accreditato per Consulenti del Lavoro. Disposizioni generali e comuni applicate a tutti gli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, indipendentemente dal settore e dal requisito dimensionale del datore di lavoro. Sono questi gli argomenti trattati nel corso di autoformazione on line a cura di Simone Baghin, gratuito per gli abbonati a IPSOA Quotidiano. Il corso è accreditato per Consulenti del Lavoro.

Lavoratori con gravi patologie: come gestire i permessi aggiuntivi e la denuncia contributiva

16/10/2026 - I lavoratori dipendenti affetti da patologie oncologiche in fase attiva o da malattie invalidanti o croniche con invalidità pari o superiore al 74% possono beneficiare di 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite, esami e cure mediche frequenti. La misura, prevista dalla <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1062025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000986938SOMM">legge n. 106/2025</a>, estesa anche ai genitori che assistono figli minorenni nelle stesse condizioni, si affianca ai permessi previsti dalla <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1041992" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000101348SOMM">legge n. 104/1992</a> ma presenta requisiti e finalità differenti. Quali sono le modalità di fruizione dei permessi? Quali gli obblighi documentali in capo al lavoratore? Quali codici devono utilizzare i datori di lavoro nelle denunce contributive? I lavoratori dipendenti affetti da patologie oncologiche in fase attiva o da malattie invalidanti o croniche con invalidità pari o superiore al 74% possono beneficiare di 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite, esami e cure mediche frequenti. La misura, prevista dalla legge n. 106/2025, estesa anche ai genitori che assistono figli minorenni nelle stesse condizioni, si affianca ai permessi previsti dalla legge n. 104/1992 ma presenta requisiti e finalità differenti. Quali sono le modalità di fruizione dei permessi? Quali gli obblighi documentali in capo al lavoratore? Quali codici devono utilizzare i datori di lavoro nelle denunce contributive?

Giudici onorari tributari: la Cassazione riapre il tema della tutela previdenziale

16/10/2026 - La <a target="_blank" class="rich-sent" title="sentenza n. 234992026 delle Sezioni Unite" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10SE0003202560">sentenza n. 23499/2026 delle Sezioni Unite</a> della Corte di Cassazione esclude l’obbligo di contribuzione alla Cassa Forense per i giudici onorari di tribunale in assenza di una specifica base normativa, negando applicazioni analogiche con la disciplina prevista per i giudici onorari aggregati. La sentenza, pur offrendo regola metodologica importante, non colma il vuoto lasciato dalla legislazione nazionale che potrebbe alimentare domande giudiziali aventi a oggetto le ferie retribuite, la previdenza, l'assistenza, le prestazioni per malattia e maternità e, nei casi di reiterazione degli incarichi, il risarcimento del danno. La sentenza n. 23499/2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione esclude l’obbligo di contribuzione alla Cassa Forense per i giudici onorari di tribunale in assenza di una specifica base normativa, negando applicazioni analogiche con la disciplina prevista per i giudici onorari aggregati. La sentenza, pur offrendo regola metodologica importante, non colma il vuoto lasciato dalla legislazione nazionale che potrebbe alimentare domande giudiziali aventi a oggetto le ferie retribuite, la previdenza, l'assistenza, le prestazioni per malattia e maternità e, nei casi di reiterazione degli incarichi, il risarcimento del danno.

Assirevi, Documento di Ricerca n. 265

08/10/2026 - L’attività del revisore legale con riferimento alla comunicazione sulle imposte sul reddito (CBCR - Country-by-Country reporting) ai sensi del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1392015" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000818245SOMM">D.Lgs. n. 139/2015</a>. L’attività del revisore legale con riferimento alla comunicazione sulle imposte sul reddito (CBCR - Country-by-Country reporting) ai sensi del D.Lgs. n. 139/2015.

IFRS Foundation: EFRAG propone limiti alla modifica dello Statuto

07/10/2026 - L’EFRAG ha pubblicato la bozza di lettera di commento sulla proposta di modifica mirata dello Statuto della IFRS Foundation, avviando una consultazione pubblica con osservazioni aperte fino al 7 novembre 2026. Nel documento, EFRAG si oppone alla possibilità di ridurre la composizione dello IASB e dell’ISSB fino a otto membri, raccomandando una struttura stabile di almeno 12 componenti per ciascun Consiglio e una maggiore definizione dei criteri che dovrebbero giustificare eventuali variazioni. L’organismo europeo chiede inoltre di preservare l’attuale rappresentanza dell’Europa, mantenendo tre seggi per ciascun Board e garantendo almeno due posti all’Unione europea, in considerazione del suo peso economico, dei mercati dei capitali e del contributo finanziario alla Fondazione IFRS. EFRAG condivide invece il mantenimento dei requisiti di qualificazione e delle nuove regole di voto, esprimendo però riserve sulla possibilità di prevedere mandati inferiori a cinque anni per alcuni membri. L’EFRAG ha pubblicato la bozza di lettera di commento sulla proposta di modifica mirata dello Statuto della IFRS Foundation, avviando una consultazione pubblica con osservazioni aperte fino al 7 novembre 2026. Nel documento, EFRAG si oppone alla possibilità di ridurre la composizione dello IASB e dell’ISSB fino a otto membri, raccomandando una struttura stabile di almeno 12 componenti per ciascun Consiglio e una maggiore definizione dei criteri che dovrebbero giustificare eventuali variazioni. L’organismo europeo chiede inoltre di preservare l’attuale rappresentanza dell’Europa, mantenendo tre seggi per ciascun Board e garantendo almeno due posti all’Unione europea, in considerazione del suo peso economico, dei mercati dei capitali e del contributo finanziario alla Fondazione IFRS. EFRAG condivide invece il mantenimento dei requisiti di qualificazione e delle nuove regole di voto, esprimendo però riserve sulla possibilità di prevedere mandati inferiori a cinque anni per alcuni membri.

Le semplificazioni per le micro-imprese nel nuovo principio OIC

30/09/2026 - Quali sono le ulteriori semplificazioni applicabili, in base alla <a target="_blank" title="bozza del nuovo OIC dedicato alle piccole e micro-imprese" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/08/micro-piccole-imprese-oic-avvia-consultazione-bozza-principio-contabile">bozza del nuovo OIC dedicato alle piccole e micro-imprese</a> (in consultazione fino al 28 febbraio 2027), alle micro-imprese, rispetto a quelle previste per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata? Le micro-imprese beneficiano di due ulteriori categorie di semplificazioni: quelle obbligatorie per legge, non rimesse alla scelta dell'impresa e quelle facoltative esercitabili, in modo parziale o totale, a scelta dell’impresa. Quali sono le ulteriori semplificazioni applicabili, in base alla bozza del nuovo OIC dedicato alle piccole e micro-imprese (in consultazione fino al 28 febbraio 2027), alle micro-imprese, rispetto a quelle previste per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata? Le micro-imprese beneficiano di due ulteriori categorie di semplificazioni: quelle obbligatorie per legge, non rimesse alla scelta dell'impresa e quelle facoltative esercitabili, in modo parziale o totale, a scelta dell’impresa.

Iperammortamento 2026: come compilare e inviare al GSE la comunicazione di completamento

16/10/2026 - Dal 15 ottobre 2026 le imprese che hanno ottenuto l'esito positivo della comunicazione di conferma possono trasmettere al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti tramite la piattaforma informatica NPTR5. La comunicazione può essere trasmessa dopo la conclusione degli investimenti, intesa come avvenuta interconnessione per i beni 4.0 ovvero come entrata in funzione degli impianti FER. È possibile inviare una o più comunicazioni di completamento riferite anche soltanto a una parte dei beni indicati nella comunicazione di conferma. Quali documenti preparare e come compilare le diverse sezioni della procedura? Dal 15 ottobre 2026 le imprese che hanno ottenuto l'esito positivo della comunicazione di conferma possono trasmettere al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti tramite la piattaforma informatica NPTR5. La comunicazione può essere trasmessa dopo la conclusione degli investimenti, intesa come avvenuta interconnessione per i beni 4.0 ovvero come entrata in funzione degli impianti FER. È possibile inviare una o più comunicazioni di completamento riferite anche soltanto a una parte dei beni indicati nella comunicazione di conferma. Quali documenti preparare e come compilare le diverse sezioni della procedura?

Impianti agrivoltaici: attiva la funzionalità per la rendicontazione delle spese

15/10/2026 - Dal 15 ottobre alle ore 12:00 è attiva la funzionalità per la comunicazione di entrata in esercizio e la rendicontazione delle spese degli impianti agrivoltaici rientranti in posizione utile in graduatoria. La funzionalità verrà abilitata dal Gestore Servizi Energetici (GSE) all'interno del Portale Agrivoltaico solo per i soggetti beneficiari titolari di impianti agrivoltaici entrati in esercizio e che hanno inviato la notifica di accettazione dell'Atto di Concessione. Nel mese di novembre sarà attivata la funzionalità per trasmettere, tramite il nuovo portale unico della rendicontazione delle spese, la richiesta di erogazione dell'anticipazione con garanzia. Dal 15 ottobre alle ore 12:00 è attiva la funzionalità per la comunicazione di entrata in esercizio e la rendicontazione delle spese degli impianti agrivoltaici rientranti in posizione utile in graduatoria. La funzionalità verrà abilitata dal Gestore Servizi Energetici (GSE) all'interno del Portale Agrivoltaico solo per i soggetti beneficiari titolari di impianti agrivoltaici entrati in esercizio e che hanno inviato la notifica di accettazione dell'Atto di Concessione. Nel mese di novembre sarà attivata la funzionalità per trasmettere, tramite il nuovo portale unico della rendicontazione delle spese, la richiesta di erogazione dell'anticipazione con garanzia.

Iperammortamento 2026: dal 15 ottobre via alle comunicazioni di completamento degli investimenti

15/10/2026 - Le imprese che hanno già ottenuto l'esito positivo della comunicazione di conferma per il nuovo piano di Transizione 5.0 (iperammortamento) possono trasmettere dal 15 ottobre 2026 la comunicazione di completamento degli investimenti attraverso la piattaforma del GSE. Quali sono i documenti che servono per concludere correttamente l’iter di invio? Le imprese che hanno già ottenuto l'esito positivo della comunicazione di conferma per il nuovo piano di Transizione 5.0 (iperammortamento) possono trasmettere dal 15 ottobre 2026 la comunicazione di completamento degli investimenti attraverso la piattaforma del GSE. Quali sono i documenti che servono per concludere correttamente l’iter di invio?

Responsabilità 231: restano i dubbi su holding, gruppi d'imprese ed enti stranieri

16/10/2026 - Il <a target="_blank" title="disegno di legge di riforma del D.Lgs. n. 231/2001" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/05/responsabilita-231-cambia-riforma">disegno di legge di riforma del D.Lgs. n. 231/2001</a> interviene solo marginalmente sulla soggettività passiva dell'ente. Restano privi di una disciplina organica la responsabilità della holding, l'interesse di gruppo e il coinvolgimento dell'ente straniero, demandando alla giurisprudenza, in quest’ultimo caso, di verificare di volte in volta i presupposti per l’eventuale responsabilità. Un ulteriore profilo, affrontato solo parzialmente, riguarda l'ipotesi in cui l'illecito amministrativo sia stato commesso nel territorio nazionale da un ente straniero. Cosa viene stabilito nel DDL di riforma della responsabilità 231? Il disegno di legge di riforma del D.Lgs. n. 231/2001 interviene solo marginalmente sulla soggettività passiva dell'ente. Restano privi di una disciplina organica la responsabilità della holding, l'interesse di gruppo e il coinvolgimento dell'ente straniero, demandando alla giurisprudenza, in quest’ultimo caso, di verificare di volte in volta i presupposti per l’eventuale responsabilità. Un ulteriore profilo, affrontato solo parzialmente, riguarda l'ipotesi in cui l'illecito amministrativo sia stato commesso nel territorio nazionale da un ente straniero. Cosa viene stabilito nel DDL di riforma della responsabilità 231?

Punto di accesso unico europeo: in GU il decreto di recepimento della direttiva UE

15/10/2026 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2026 il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 184, che recepisce la <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva (UE) 20232864" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000954705SOMM">direttiva (UE) 2023/2864</a> e adegua l’ordinamento nazionale ai <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamenti (UE) 20232859" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000954704SOMM">regolamenti (UE) 2023/2859</a> e 2023/2869 in materia di Punto di Accesso Unico Europeo (ESAP). Il sistema introduce una piattaforma centralizzata per l’accesso alle informazioni pubbliche riguardanti servizi finanziari, mercati dei capitali e sostenibilità. Il decreto disciplina le modalità di trasmissione dei dati, che dovranno essere resi disponibili in formato elettronico estraibile o leggibile meccanicamente e corredati da specifici metadati, inclusi gli identificativi LEI. L’obbligo riguarda, tra l’altro, bilanci, relazioni sulla gestione, documentazione di revisione e informazioni di sostenibilità ESG. La raccolta delle informazioni sarà affidata ai soggetti individuati dalla normativa, tra cui il Registro delle imprese per le società non quotate. Le nuove disposizioni si applicheranno gradualmente a partire dal 10 gennaio 2028 e dal 10 gennaio 2030. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2026 il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 184, che recepisce la direttiva (UE) 2023/2864 e adegua l’ordinamento nazionale ai regolamenti (UE) 2023/2859 e 2023/2869 in materia di Punto di Accesso Unico Europeo (ESAP). Il sistema introduce una piattaforma centralizzata per l’accesso alle informazioni pubbliche riguardanti servizi finanziari, mercati dei capitali e sostenibilità. Il decreto disciplina le modalità di trasmissione dei dati, che dovranno essere resi disponibili in formato elettronico estraibile o leggibile meccanicamente e corredati da specifici metadati, inclusi gli identificativi LEI. L’obbligo riguarda, tra l’altro, bilanci, relazioni sulla gestione, documentazione di revisione e informazioni di sostenibilità ESG. La raccolta delle informazioni sarà affidata ai soggetti individuati dalla normativa, tra cui il Registro delle imprese per le società non quotate. Le nuove disposizioni si applicheranno gradualmente a partire dal 10 gennaio 2028 e dal 10 gennaio 2030.

Settore ferroviario: legittimo il cumulo delle penali per ritardo

15/10/2026 - Con la sentenza del 15 ottobre 2026 nelle cause riunite C‑161/25 e C‑162/25, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fornito importanti chiarimenti sull’interpretazione dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 35" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000777953ART108">articolo 35</a> della <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva 201234UE" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000777953SOMM">direttiva 2012/34/UE</a> relativo ai sistemi di prestazione nel settore ferroviario. La controversia riguardava il regime di penali introdotto da Rete Ferroviaria Italiana per il superamento dei tempi di sosta nelle stazioni di collegamento con le reti ferroviarie estere. La Corte ha affermato che tali penali possono rientrare nel sistema delle prestazioni previsto dalla direttiva anche se non formalmente adottate in attuazione di essa, purché finalizzate a migliorare l’efficienza della rete e a ridurre le perturbazioni del traffico. È inoltre ammessa la coesistenza di regimi sanzionatori diversi, anche cumulabili per il medesimo ritardo, nel rispetto dei principi di trasparenza, coerenza e proporzionalità. Esclusa, infine, l’applicabilità dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 97" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000653341ART277">articolo 97</a> <a target="_blank" class="rich-legge" title="TFUE" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000653341SOMM">TFUE</a> a tale disciplina nazionale. Con la sentenza del 15 ottobre 2026 nelle cause riunite C‑161/25 e C‑162/25, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fornito importanti chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 35 della direttiva 2012/34/UE relativo ai sistemi di prestazione nel settore ferroviario. La controversia riguardava il regime di penali introdotto da Rete Ferroviaria Italiana per il superamento dei tempi di sosta nelle stazioni di collegamento con le reti ferroviarie estere. La Corte ha affermato che tali penali possono rientrare nel sistema delle prestazioni previsto dalla direttiva anche se non formalmente adottate in attuazione di essa, purché finalizzate a migliorare l’efficienza della rete e a ridurre le perturbazioni del traffico. È inoltre ammessa la coesistenza di regimi sanzionatori diversi, anche cumulabili per il medesimo ritardo, nel rispetto dei principi di trasparenza, coerenza e proporzionalità. Esclusa, infine, l’applicabilità dell’articolo 97 TFUE a tale disciplina nazionale.

Quotidiano Giuridico

Privacy, l'impatto della ISO 9001 del 2026

16/10/2026 - Le tecnologie emergenti che gestiscono i dati personali devono essere valutati ai fini della qualità

È valida la caparra confirmatoria di importo elevato se contenuta nei limiti della prestazione principale

16/10/2026 - La nullità scatta solo se l'importo pattuito in caso di inadempimento è uguale o eccedente l'ammontare della prestazione principale (Cassazione n. 8217/2026)

Il posto auto al condomino disabile: quando l'uguaglianza non significa trattare tutti allo stesso modo

16/10/2026 - Riservare un posto auto il più possibile vicino all’abitazione del condomino disabile non configura una discriminazione verso gli altri condomini (Tribunale Roma, ordinanza 21 agosto 2026)

Speciali

Pace fiscale

Fonte: ipsoa.it

Reddito di cittadinanza

Fonte: ipsoa.it

Quota 100 e pensioni 2019

Fonte: ipsoa.it

Fattura elettronica

Fonte: ipsoa.it

Tariffe Inail 2019

Fonte: ipsoa.it

Auto: ecotassa e bonus 2019

Fonte: ipsoa.it

Fondo Garanzia PMI

Fonte: ipsoa.it

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One FISCALE: la semplicità è una rivoluzione

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Lavoro in formazione, tutte le risposte su apprendistato, tirocinio e alternanza scuola - lavoro

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