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IPSOA Quotidiano

Dogane: legittimo l'effetto retroattivo di un'autorizzazione al perfezionamento attivo

20/11/2025 - In tema di effetto retroattivo di un’autorizzazione al perfezionamento attivo, con la decisione resa nella causa C617/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che non vi è alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 172, paragrafi 1 e 2, del <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento delegato (UE) 20152446" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000822715SOMM">regolamento delegato (UE) 2015/2446</a> della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento (UE) n. 9522013" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000790383SOMM">regolamento (UE) n. 952/2013</a> del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione. In tema di effetto retroattivo di un’autorizzazione al perfezionamento attivo, con la decisione resa nella causa C617/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che non vi è alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 172, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione.

Professionisti Insieme: Elbano de Nuccio è il nuovo presidente

20/11/2025 - Con un comunicato stampa del 20 novembre 2025, il CNDCEC ha evidenziato che il presidente Elbano de Nuccio è il nuovo presidente di “Professionisti Insieme”, l’Associazione costituitasi a giugno alla presenza del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che riunisce i Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), degli Avvocati (CNF), dei Notai (CNN) e della Federazione dei Medici chirurghi e Odontoiatri (FNOMCEO). Con un comunicato stampa del 20 novembre 2025, il CNDCEC ha evidenziato che il presidente Elbano de Nuccio è il nuovo presidente di “Professionisti Insieme”, l’Associazione costituitasi a giugno alla presenza del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che riunisce i Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), degli Avvocati (CNF), dei Notai (CNN) e della Federazione dei Medici chirurghi e Odontoiatri (FNOMCEO).

Con la Riforma dei Commercialisti chiarezza sul ruolo dei non Ordinistici

20/11/2025 - Con un comunicato stampa del 20 novembre 2025, il CNDCEC ha sottolineato come non sia condivisibile la scelta di inserire nel disegno di legge delega di riforma dell’Ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili un riferimento esplicito alla <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge 42013" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000779967SOMM">legge 4/2013</a> che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. Con un comunicato stampa del 20 novembre 2025, il CNDCEC ha sottolineato come non sia condivisibile la scelta di inserire nel disegno di legge delega di riforma dell’Ordinamento dei dottori commercialisti e degli esperti contabili un riferimento esplicito alla legge 4/2013 che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

Obbligo vaccinale per il personale militare: legittimo sempre

20/11/2025 - Nelle conclusioni sulla causa C-522/24 del 2025, l’Avvocato Generale Ćapeta ha affermato che la direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento non osta alla previsione di un obbligo vaccinale per il personale militare. Le opinioni personali basate su preoccupazioni sanitarie o dissenso verso la politica governativa non rientrano tra le convinzioni personali tutelate dalla direttiva. Anche qualora fossero ricondotte a tale categoria, l’eventuale disparità sarebbe comunque giustificata dall’obiettivo legittimo di tutela della salute pubblica nel contesto emergenziale. Nelle conclusioni sulla causa C-522/24 del 2025, l’Avvocato Generale Ćapeta ha affermato che la direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento non osta alla previsione di un obbligo vaccinale per il personale militare. Le opinioni personali basate su preoccupazioni sanitarie o dissenso verso la politica governativa non rientrano tra le convinzioni personali tutelate dalla direttiva. Anche qualora fossero ricondotte a tale categoria, l’eventuale disparità sarebbe comunque giustificata dall’obiettivo legittimo di tutela della salute pubblica nel contesto emergenziale.

CCNL telecomunicazioni - Servizi di telefonia: firmato il rinnovo

20/11/2025 - <p>Per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, Assotelecomunicazioni-Asstel con Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno sottoscritto in data 11 novembre 2025 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. L'accordo decorre dalla data di stipula (salvo quanto specificatamente previsto per i singoli istituti) e scade il 31 dicembre 2028.</p> Per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, Assotelecomunicazioni-Asstel con Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno sottoscritto in data 11 novembre 2025 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. L'accordo decorre dalla data di stipula (salvo quanto specificatamente previsto per i singoli istituti) e scade il 31 dicembre 2028.

Sostituzione di lavoratori in congedo parentale: un anno in più per il contratto a termine

20/11/2025 - Il <a target="_blank" title="disegno di legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/speciali/legge-bilancio">disegno di legge di Bilancio 2026</a> (A.S. 1689) introduce una modifica al <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1512001" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000145774SOMM">D.Lgs. n. 151/2001</a> rafforzando il contratto a tempo determinato per la sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo parentale. In particolare, viene prevista la possibilità di prolungare il contratto con un ulteriore periodo di affiancamento, di durata non superiore al primo anno di età del bambino. La misura si inserisce nel quadro normativo che disciplina congedi, permessi e sostegni alla maternità e paternità, in linea con gli obiettivi di parità di genere. Il disegno di legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689) introduce una modifica al D.Lgs. n. 151/2001 rafforzando il contratto a tempo determinato per la sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo parentale. In particolare, viene prevista la possibilità di prolungare il contratto con un ulteriore periodo di affiancamento, di durata non superiore al primo anno di età del bambino. La misura si inserisce nel quadro normativo che disciplina congedi, permessi e sostegni alla maternità e paternità, in linea con gli obiettivi di parità di genere.

PMI: l'OIC pubblica il Feedback Statement sul progetto delle semplificazioni

19/11/2025 - L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il Feedback Statement in tema di semplificazioni contabili per le piccole imprese. Il documento, in sintesi, riepiloga le risultanze della consultazione avviata nel 2024 evidenziando un diffuso consenso sull’esigenza di prevedere delle regole contabili semplificate per le piccole e micro imprese. Altro aspetto importante di tale documento è la comparazione con quanto svolto in materia di regole contabili per le PMI dai principali paesi Europei. A corredo di tale lavoro di analisi, vengono individuate delle possibili linee di intervento dell’OIC. L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il Feedback Statement in tema di semplificazioni contabili per le piccole imprese. Il documento, in sintesi, riepiloga le risultanze della consultazione avviata nel 2024 evidenziando un diffuso consenso sull’esigenza di prevedere delle regole contabili semplificate per le piccole e micro imprese. Altro aspetto importante di tale documento è la comparazione con quanto svolto in materia di regole contabili per le PMI dai principali paesi Europei. A corredo di tale lavoro di analisi, vengono individuate delle possibili linee di intervento dell’OIC.

Revisori EELL e bilancio di previsione 2026-2028: lo schema di parere

17/11/2025 - Il CNDCEC, in collaborazione con ANCREL, ha messo a disposizione dei revisori degli enti locali lo schema di “<a target="_blank" title="Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/11/05/revisori-el-pubblicato-parere-proposta-bilancio-previsione-2026-2028">Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028</a>". Il documento, aggiornato alle novità contenute nel Ddl di Bilancio 2026, rappresenta uno strumento a supporto dell’organo di revisione per la formulazione del parere: fornisce infatti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace e, alla luce del ruolo specifico che la norma gli attribuisce, particolarmente attenta nel presidiare il permanere degli equilibri e l’evoluzione della gestione delle entrate e delle spese. Il CNDCEC, in collaborazione con ANCREL, ha messo a disposizione dei revisori degli enti locali lo schema di “Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028". Il documento, aggiornato alle novità contenute nel Ddl di Bilancio 2026, rappresenta uno strumento a supporto dell’organo di revisione per la formulazione del parere: fornisce infatti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace e, alla luce del ruolo specifico che la norma gli attribuisce, particolarmente attenta nel presidiare il permanere degli equilibri e l’evoluzione della gestione delle entrate e delle spese.

Revisori EL: pubblicato il parere sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028

04/11/2025 - Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e la Fondazionale Nazionale dei Commercialisti (FNC), in collaborazione con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), hanno reso disponibile lo schema di “Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028" aggiornato con le disposizioni normative e di prassi emanate fino alla data della presente pubblicazione oltre alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, attualmente in discussione alla Camera. Il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri di bilancio e dell'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e la Fondazionale Nazionale dei Commercialisti (FNC), in collaborazione con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), hanno reso disponibile lo schema di “Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028" aggiornato con le disposizioni normative e di prassi emanate fino alla data della presente pubblicazione oltre alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, attualmente in discussione alla Camera. Il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri di bilancio e dell'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese.

Transizione 5.0: per CNA la misura deve avere validità almeno triennale per essere efficace

20/11/2025 - La CNA, in un comunicato stampa, ha espresso apprezzamento per l’impegno del Governo nel garantire diritti e risorse alle imprese che hanno presentato domanda per Transizione 5.0 dopo il 7 novembre, pur manifestando rammarico per l’anticipo della chiusura dei termini al 27 novembre. La Confederazione ha sottolineato che l’annuncio del Governo riduce l’incertezza per le imprese già impegnate negli investimenti. CNA ha però ribadito le proprie riserve sulla Nuova Transizione 5.0, in vigore dal 2026, evidenziando criticità legate al ritorno al super-ammortamento, che riduce la platea dei beneficiari, rinvia i vantaggi e aumenta la complessità burocratica. La Confederazione chiede di mantenere il credito d’imposta per investimenti sotto i 500mila euro e di estendere la misura almeno a tre anni per garantire una programmazione adeguata. La CNA, in un comunicato stampa, ha espresso apprezzamento per l’impegno del Governo nel garantire diritti e risorse alle imprese che hanno presentato domanda per Transizione 5.0 dopo il 7 novembre, pur manifestando rammarico per l’anticipo della chiusura dei termini al 27 novembre. La Confederazione ha sottolineato che l’annuncio del Governo riduce l’incertezza per le imprese già impegnate negli investimenti. CNA ha però ribadito le proprie riserve sulla Nuova Transizione 5.0, in vigore dal 2026, evidenziando criticità legate al ritorno al super-ammortamento, che riduce la platea dei beneficiari, rinvia i vantaggi e aumenta la complessità burocratica. La Confederazione chiede di mantenere il credito d’imposta per investimenti sotto i 500mila euro e di estendere la misura almeno a tre anni per garantire una programmazione adeguata.

Umbria e Marche: in GU le disposizioni per il rilancio dell'economia

20/11/2025 - La <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge 18 novembre 2025, n. 171" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000993620SOMM">legge 18 novembre 2025, n. 171</a>, entrata in vigore il 20 novembre 2025 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2025, introduce misure per il rilancio economico nelle regioni Marche e Umbria. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, è previsto l’aggiornamento del Piano strategico della ZES unica, già disciplinato dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto-legge 1242023" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000949832SOMM">decreto-legge 124/2023</a>, con l’obiettivo di individuare i settori da incentivare e consolidare, definire investimenti e interventi prioritari, favorire la riconversione industriale orientata alla transizione energetica e stabilire le modalità di attuazione. In attesa dell’aggiornamento, si applicano alle due regioni, se compatibili, le disposizioni del Piano strategico approvato con <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000975237SOMM">decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2024</a>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2025. La legge 18 novembre 2025, n. 171, entrata in vigore il 20 novembre 2025 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2025, introduce misure per il rilancio economico nelle regioni Marche e Umbria. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, è previsto l’aggiornamento del Piano strategico della ZES unica, già disciplinato dal decreto-legge 124/2023, con l’obiettivo di individuare i settori da incentivare e consolidare, definire investimenti e interventi prioritari, favorire la riconversione industriale orientata alla transizione energetica e stabilire le modalità di attuazione. In attesa dell’aggiornamento, si applicano alle due regioni, se compatibili, le disposizioni del Piano strategico approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2025.

Energia: in arrivo 262 milioni per nuovi impianti fotovoltaici e termo-fotovoltaici nel Mezzogiorno

20/11/2025 - Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha annunciato il 20 novembre 2025 un Avviso pubblico da 262 milioni di euro per progetti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, nell’ambito del programma PNRIC 2021-2027. L’iniziativa, rivolta a imprese di ogni dimensione e reti con personalità giuridica, sostiene la realizzazione di impianti fotovoltaici e termo-fotovoltaici per autoconsumo, con possibilità di integrare sistemi di accumulo. I progetti devono essere localizzati in aree industriali, produttive o artigianali di Comuni con oltre 5.000 abitanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Alle PMI è destinato il 60% delle risorse, di cui almeno un quarto riservato a micro e piccole imprese. La misura, gestita dal MASE con il supporto del GSE, prevede la presentazione delle domande esclusivamente online dal 3 dicembre 2025 al 3 marzo 2026. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha annunciato il 20 novembre 2025 un Avviso pubblico da 262 milioni di euro per progetti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, nell’ambito del programma PNRIC 2021-2027. L’iniziativa, rivolta a imprese di ogni dimensione e reti con personalità giuridica, sostiene la realizzazione di impianti fotovoltaici e termo-fotovoltaici per autoconsumo, con possibilità di integrare sistemi di accumulo. I progetti devono essere localizzati in aree industriali, produttive o artigianali di Comuni con oltre 5.000 abitanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Alle PMI è destinato il 60% delle risorse, di cui almeno un quarto riservato a micro e piccole imprese. La misura, gestita dal MASE con il supporto del GSE, prevede la presentazione delle domande esclusivamente online dal 3 dicembre 2025 al 3 marzo 2026.

Dati biometrici e genetici: i principi stabiliti dalla Corte di giustizia UE

20/11/2025 - La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 20 novembre 2025 nella causa C‑57/23, ha chiarito i principi relativi alla gestione dei dati biometrici e genetici. Il riferimento al «diritto dello Stato membro» riguarda norme generali che stabiliscono condizioni minime, purché interpretate dai giudici nazionali in modo accessibile e prevedibile. L’ordinamento dell’UE non ostacola una normativa nazionale che consenta la raccolta di tali dati per persone perseguite o sospettate di reati dolosi, a condizione che non si operi distinzione tra le due categorie e che i responsabili del trattamento rispettino i principi applicabili ai dati sensibili. Inoltre, la Corte ha riconosciuto la possibilità che la valutazione sulla necessità di conservazione sia affidata alle autorità di polizia, purché siano previsti controlli periodici e sia verificata la stretta necessità di mantenere i dati. Non è richiesto un termine massimo di conservazione. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 20 novembre 2025 nella causa C‑57/23, ha chiarito i principi relativi alla gestione dei dati biometrici e genetici. Il riferimento al «diritto dello Stato membro» riguarda norme generali che stabiliscono condizioni minime, purché interpretate dai giudici nazionali in modo accessibile e prevedibile. L’ordinamento dell’UE non ostacola una normativa nazionale che consenta la raccolta di tali dati per persone perseguite o sospettate di reati dolosi, a condizione che non si operi distinzione tra le due categorie e che i responsabili del trattamento rispettino i principi applicabili ai dati sensibili. Inoltre, la Corte ha riconosciuto la possibilità che la valutazione sulla necessità di conservazione sia affidata alle autorità di polizia, purché siano previsti controlli periodici e sia verificata la stretta necessità di mantenere i dati. Non è richiesto un termine massimo di conservazione.

License Agreement alternativo alla locazione commerciale negli USA

20/11/2025 - Negli USA il contratto detto “commercial lease”, ossia il contratto di locazione commerciale, costituisce il modello tradizionale, attribuendo al conduttore (“tenant”) il possesso esclusivo dello spazio e consentendo di costruire su tale base l’organizzazione commerciale nel medio-lungo periodo. Tuttavia, la crescente diffusione di negozi temporanei (pop-up store) e spazi di vendita dedicati all’interno di un punto vendita più grande (shop-in-shop) ha favorito l’emergere di soluzioni contrattuali più flessibili. In questo contesto, il “license agreement” si è affermato come strumento per consentire l’utilizzo temporaneo di uno spazio commerciale senza trasferire il diritto di godimento esclusivo dello stesso. Quali sono le differenze tra commercial lease e license agreement negli Stati Uniti? E in che modo la gestione concreta dello spazio incide sulla qualificazione del rapporto contrattuale e sulle tutele disponibili per il commerciante nel corso dell’operazione? Negli USA il contratto detto “commercial lease”, ossia il contratto di locazione commerciale, costituisce il modello tradizionale, attribuendo al conduttore (“tenant”) il possesso esclusivo dello spazio e consentendo di costruire su tale base l’organizzazione commerciale nel medio-lungo periodo. Tuttavia, la crescente diffusione di negozi temporanei (pop-up store) e spazi di vendita dedicati all’interno di un punto vendita più grande (shop-in-shop) ha favorito l’emergere di soluzioni contrattuali più flessibili. In questo contesto, il “license agreement” si è affermato come strumento per consentire l’utilizzo temporaneo di uno spazio commerciale senza trasferire il diritto di godimento esclusivo dello stesso. Quali sono le differenze tra commercial lease e license agreement negli Stati Uniti? E in che modo la gestione concreta dello spazio incide sulla qualificazione del rapporto contrattuale e sulle tutele disponibili per il commerciante nel corso dell’operazione?

Regolamento sui servizi digitali: respinto il ricorso Amazon

20/11/2025 - Il Tribunale UE, con sentenza del 19 novembre 2025 (causa T-367/23), ha respinto il ricorso di Amazon contro la decisione della Commissione che designava Amazon Store come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai sensi del Regolamento sui servizi digitali (Regolamento UE 2022/2065). La Corte ha ritenuto proporzionati gli obblighi imposti, giustificati dalla prevenzione dei rischi sistemici e dalla tutela dei consumatori. È comunque possibile l’impugnazione alla Corte di giustizia entro due mesi e dieci giorni. Il Tribunale UE, con sentenza del 19 novembre 2025 (causa T-367/23), ha respinto il ricorso di Amazon contro la decisione della Commissione che designava Amazon Store come piattaforma online di dimensioni molto grandi ai sensi del Regolamento sui servizi digitali (Regolamento UE 2022/2065). La Corte ha ritenuto proporzionati gli obblighi imposti, giustificati dalla prevenzione dei rischi sistemici e dalla tutela dei consumatori. È comunque possibile l’impugnazione alla Corte di giustizia entro due mesi e dieci giorni.

Quotidiano Giuridico

Sequestro preventivo e pertinenzialità dei beni societari in caso di disastro edilizio

20/11/2025 - La Corte di Cassazione chiarisce condizioni e limiti per l’applicazione del sequestro impeditivo a società e quote aziendali (sentenza n. 32491/2025)

Formazione avvocati: chiarimenti sul numero di crediti per il 2025

20/11/2025 - Il Consiglio Nazionale Forense ricorda che i crediti minimi per l’annualità in corso sono 15, di cui 12 in materie ordinarie e 3 in quelle obbligatorie (Parere 10 ottobre 2025, n. 57)

Mappe catastali online, l'AdE apre accesso diretto ai cittadini

20/11/2025 - Da novembre l’Agenzia delle Entrate offre un servizio digitale free per la consultazione e il download della cartografia finora appannaggio dei soli professionisti, accessibile tramite SPID, CIE o CNS

Speciali

Pace fiscale

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Reddito di cittadinanza

Fonte: ipsoa.it

Quota 100 e pensioni 2019

Fonte: ipsoa.it

Fattura elettronica

Fonte: ipsoa.it

Tariffe Inail 2019

Fonte: ipsoa.it

Auto: ecotassa e bonus 2019

Fonte: ipsoa.it

Fondo Garanzia PMI

Fonte: ipsoa.it

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One FISCALE: la semplicità è una rivoluzione

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Lavoro in formazione, tutte le risposte su apprendistato, tirocinio e alternanza scuola - lavoro

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