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Retro-imputazione della detrazione IVA negata dall'Avvocato UE
12/09/2026 - Il diritto di detrazione deve essere esercitato in relazione al periodo in cui sono soddisfatte le due condizioni richieste, vale a dire l’effettuazione della cessione o prestazione e il possesso della relativa fattura. Di conseguenza, contrariamente al principio espresso dal <a target="_blank" title="Tribunale UE (causa T-689/24)" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/02/12/detrazione-iva-consentita-fatture-ricevute">Tribunale UE (causa T-689/24)</a>, è legittima sul piano unionale la normativa nazionale in base alla quale il soggetto passivo non può operare la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo in cui risulta soddisfatta la condizione sostanziale se, nello stesso periodo, non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora quest’ultima sia stata ricevuta prima della presentazione della dichiarazione. A stabilirlo è l’Avvocato generale UE nelle <a target="_blank" title="conclusioni presentate il 10 settembre 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/09/11/detrazione-iva-assolta-monte-casi">conclusioni presentate il 10 settembre 2026</a> che, se confermate dalla Corte, richiederanno l’adeguamento della normativa risultante dalle modifiche introdotte dal <a target="_blank" title="decreto Omnibus" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/25/termini-detrazione-iva-ritorno-passato-incognita">decreto Omnibus</a>. Il diritto di detrazione deve essere esercitato in relazione al periodo in cui sono soddisfatte le due condizioni richieste, vale a dire l’effettuazione della cessione o prestazione e il possesso della relativa fattura. Di conseguenza, contrariamente al principio espresso dal Tribunale UE (causa T-689/24), è legittima sul piano unionale la normativa nazionale in base alla quale il soggetto passivo non può operare la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo in cui risulta soddisfatta la condizione sostanziale se, nello stesso periodo, non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora quest’ultima sia stata ricevuta prima della presentazione della dichiarazione. A stabilirlo è l’Avvocato generale UE nelle conclusioni presentate il 10 settembre 2026 che, se confermate dalla Corte, richiederanno l’adeguamento della normativa risultante dalle modifiche introdotte dal decreto Omnibus.
Lo status ordinamentale del magistrato tributario. Verso la definizione della quinta magistratura?
12/09/2026 - Il processo di <a target="_blank" title="riforma ordinamentale della giustizia tributaria" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/24/g-u-assetto-ordinamentale-giurisdizione-tributaria">riforma ordinamentale della giustizia tributaria</a> si arricchisce di elementi importanti a seguito del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1492026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001010589SOMM">D.Lgs. n. 149/2026</a>: il legislatore definisce, sotto molteplici profili, lo status giuridico del magistrato tributario, disciplinando l’insieme dei diritti e dei doveri che ne caratterizzano il rapporto con la funzione giurisdizionale e adeguando la legislazione per prendere atto della presenza nell’ordinamento di questo nuova figura di magistrato, di per sè non riconducibile a quelle già regolate dalla legislazione. Ma esiste oggi una quinta magistratura tributaria, dopo che è stato normato il quinto magistrato tributario? La risposta non è agevole… Il processo di riforma ordinamentale della giustizia tributaria si arricchisce di elementi importanti a seguito del D.Lgs. n. 149/2026: il legislatore definisce, sotto molteplici profili, lo status giuridico del magistrato tributario, disciplinando l’insieme dei diritti e dei doveri che ne caratterizzano il rapporto con la funzione giurisdizionale e adeguando la legislazione per prendere atto della presenza nell’ordinamento di questo nuova figura di magistrato, di per sè non riconducibile a quelle già regolate dalla legislazione. Ma esiste oggi una quinta magistratura tributaria, dopo che è stato normato il quinto magistrato tributario? La risposta non è agevole…
Compensi soggetti a ritenuta alla fonte: dati entro il 31 ottobre 2026
12/09/2026 - L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui le Amministrazioni di Senato, Camera dei Deputati e Corte costituzionale e la Presidenza della Repubblica trasmettono - entro il 31 ottobre 2026 - i dati fiscali relativi ai versamenti, ai crediti e alle compensazioni effettuati sulle somme e valori assoggettati a ritenuta d’acconto nonché gli altri dati previsti dalla normativa vigente. Devono essere utilizzate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione <a target="_blank" title="modello 770/2026" href="https://www.ipsoa.it/guide/modello-770">modello 770/2026</a>. L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui le Amministrazioni di Senato, Camera dei Deputati e Corte costituzionale e la Presidenza della Repubblica trasmettono - entro il 31 ottobre 2026 - i dati fiscali relativi ai versamenti, ai crediti e alle compensazioni effettuati sulle somme e valori assoggettati a ritenuta d’acconto nonché gli altri dati previsti dalla normativa vigente. Devono essere utilizzate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2026.
Certificazione delle competenze: potenziata la formazione sulle nuove tecnologie
12/09/2026 - L'aggiornamento del Sistema nazionale di certificazione delle competenze si intreccia con la necessità di rispondere ai nuovi fabbisogni delle imprese, sempre più orientati verso competenze digitali, intelligenza artificiale e apprendimento continuo. Il regolamento di Sviluppo Lavoro Italia, pubblicato nel mese di luglio 2026, punta infatti a potenziare il SNCC e i servizi di individuazione e validazione delle competenze rilanciando il ruolo dei Centri Duale Nazionale (DU-NA), in una prospettiva che valorizza la formazione, il capitale umano e il collegamento tra professionalità, produttività e sviluppo economico. L'aggiornamento del Sistema nazionale di certificazione delle competenze si intreccia con la necessità di rispondere ai nuovi fabbisogni delle imprese, sempre più orientati verso competenze digitali, intelligenza artificiale e apprendimento continuo. Il regolamento di Sviluppo Lavoro Italia, pubblicato nel mese di luglio 2026, punta infatti a potenziare il SNCC e i servizi di individuazione e validazione delle competenze rilanciando il ruolo dei Centri Duale Nazionale (DU-NA), in una prospettiva che valorizza la formazione, il capitale umano e il collegamento tra professionalità, produttività e sviluppo economico.
Somministrazione di lavoro: il decreto Lavoro 2026 chiarisce (finalmente) i dubbi
12/09/2026 - Nel decreto Lavoro 2026 il legislatore è tornato su una delle disposizioni di maggiore impatto pratico introdotte dal Collegato Lavoro 2024: l’assimilazione tra il contratto a tempo determinato e la somministrazione di lavoro. Norma che lasciava aperti molti significativi interrogativi in merito alla scelta di creare una così netta assimilazione tra i due istituti, soprattutto quando il lavoratore è assunto dall’Agenzia per il lavoro a tempo indeterminato. Con l’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 16-quinquies" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001003337ART96">art. 16-quinquies</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 622026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001003337SOMM">D.L. n. 62/2026</a> si torna su quel passaggio fondamentale, partendo dal principio per cui il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia non può e non deve essere trattato come se fosse un lavoratore a termine. Il suo orizzonte temporale di missione può essere differente, proprio alla luce della diversa tutela e garanzia di cui gode. La scelta del legislatore non è soltanto tecnica, ma risulta coerente con la struttura trilaterale della somministrazione di lavoro e con la finalità della <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva 2008104CE" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000636425SOMM">direttiva 2008/104/CE</a>, che riconosce il lavoro tramite Agenzia per il lavoro come strumento di reale flessibilità e non come vettore di potenziale precarietà. Un passo avanti nella semplificazione. Nel decreto Lavoro 2026 il legislatore è tornato su una delle disposizioni di maggiore impatto pratico introdotte dal Collegato Lavoro 2024: l’assimilazione tra il contratto a tempo determinato e la somministrazione di lavoro. Norma che lasciava aperti molti significativi interrogativi in merito alla scelta di creare una così netta assimilazione tra i due istituti, soprattutto quando il lavoratore è assunto dall’Agenzia per il lavoro a tempo indeterminato. Con l’art. 16-quinquies del D.L. n. 62/2026 si torna su quel passaggio fondamentale, partendo dal principio per cui il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia non può e non deve essere trattato come se fosse un lavoratore a termine. Il suo orizzonte temporale di missione può essere differente, proprio alla luce della diversa tutela e garanzia di cui gode. La scelta del legislatore non è soltanto tecnica, ma risulta coerente con la struttura trilaterale della somministrazione di lavoro e con la finalità della direttiva 2008/104/CE, che riconosce il lavoro tramite Agenzia per il lavoro come strumento di reale flessibilità e non come vettore di potenziale precarietà. Un passo avanti nella semplificazione.
Giornalisti autonomi: redditi 2025 all'INPGI entro il 30 settembre 2026
11/09/2026 - Scade il 30 settembre 2026 il termine per trasmettere all’INPGI la comunicazione obbligatoria dei redditi conseguiti nel 2025 per attività giornalistica autonoma. L’adempimento interessa i giornalisti che hanno svolto attività libero-professionale con partita IVA o ritenuta d’acconto, partecipato a società semplici o associazioni professionali oppure percepito compensi per cessione del diritto d’autore. La comunicazione deve essere presentata esclusivamente online, accedendo con SPID o CIE. Il saldo contributivo risultante dalla dichiarazione dovrà essere versato entro il 31 ottobre 2026, in unica soluzione oppure, su richiesta, in tre rate mensili. La <a target="_blank" class="rich-legge" title="circolare INPGI n. 62026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001012151SOMM">circolare INPGI n. 6/2026</a> detta inoltre le istruzioni per la determinazione del reddito netto e lordo, disciplina i casi di assenza di reddito e ricorda le sanzioni applicabili in caso di comunicazione tardiva. Scade il 30 settembre 2026 il termine per trasmettere all’INPGI la comunicazione obbligatoria dei redditi conseguiti nel 2025 per attività giornalistica autonoma. L’adempimento interessa i giornalisti che hanno svolto attività libero-professionale con partita IVA o ritenuta d’acconto, partecipato a società semplici o associazioni professionali oppure percepito compensi per cessione del diritto d’autore. La comunicazione deve essere presentata esclusivamente online, accedendo con SPID o CIE. Il saldo contributivo risultante dalla dichiarazione dovrà essere versato entro il 31 ottobre 2026, in unica soluzione oppure, su richiesta, in tre rate mensili. La circolare INPGI n. 6/2026 detta inoltre le istruzioni per la determinazione del reddito netto e lordo, disciplina i casi di assenza di reddito e ricorda le sanzioni applicabili in caso di comunicazione tardiva.
Dalla contabilità finanziaria alla contabilità d'impatto: il capitale naturale come nuovo linguaggio del valore
09/09/2026 - La natura è sempre più un fattore strategico per la creazione di valore, incidendo su rischi, costi e performance aziendali. In un contesto di crescente degrado degli ecosistemi, le imprese sono chiamate a considerare nei processi decisionali le proprie dipendenze e i propri impatti sulla natura. La contabilità d’impatto propone un’evoluzione della tradizionale rappresentazione del valore, rendendo misurabili gli effetti dell’attività d’impresa sui diversi capitali da cui dipende, con particolare attenzione al capitale naturale, inteso come stock di risorse ed ecosistemi che generano benefici per la società e sostengono l’attività economica. Come passare dalla misurazione alla valutazione degli impatti? E come procedere alla loro progressiva integrazione nei processi decisionali? Quale è il ruolo dei professionisti contabili e finanziari nella costruzione di un nuovo linguaggio del valore, capace di includere anche ciò che oggi rimane in larga parte fuori dal bilancio? La natura è sempre più un fattore strategico per la creazione di valore, incidendo su rischi, costi e performance aziendali. In un contesto di crescente degrado degli ecosistemi, le imprese sono chiamate a considerare nei processi decisionali le proprie dipendenze e i propri impatti sulla natura. La contabilità d’impatto propone un’evoluzione della tradizionale rappresentazione del valore, rendendo misurabili gli effetti dell’attività d’impresa sui diversi capitali da cui dipende, con particolare attenzione al capitale naturale, inteso come stock di risorse ed ecosistemi che generano benefici per la società e sostengono l’attività economica. Come passare dalla misurazione alla valutazione degli impatti? E come procedere alla loro progressiva integrazione nei processi decisionali? Quale è il ruolo dei professionisti contabili e finanziari nella costruzione di un nuovo linguaggio del valore, capace di includere anche ciò che oggi rimane in larga parte fuori dal bilancio?
Revisori legali, nuove istruzioni MEF sulla formazione 2026-2028
08/09/2026 - La circolare n. 15 del 7 settembre 2026 la Ragioneria Generale dello Stato del MEF definisce le regole per la formazione continua dei revisori legali nel triennio 2026-2028, disciplinando modalità di assolvimento dell’obbligo formativo, riconoscimento dei crediti, controlli ministeriali e accreditamento degli enti formatori. I revisori devono acquisire almeno 20 crediti annui, di cui 10 nelle materie caratterizzanti la revisione legale; per i revisori della sostenibilità il minimo sale a 25 crediti. Non è ammessa la compensazione tra annualità diverse e i crediti sono validi solo se maturati durante l’iscrizione al Registro. La circolare conferma i canali formativi riconosciuti, rafforza gli obblighi di comunicazione dei crediti da parte degli enti formatori e precisa le regole per docenza, corsi multipli e formazione a distanza. Sono esclusi esoneri o deroghe e il mancato adempimento può comportare sanzioni fino alla sospensione o cancellazione dal Registro. La circolare n. 15 del 7 settembre 2026 la Ragioneria Generale dello Stato del MEF definisce le regole per la formazione continua dei revisori legali nel triennio 2026-2028, disciplinando modalità di assolvimento dell’obbligo formativo, riconoscimento dei crediti, controlli ministeriali e accreditamento degli enti formatori. I revisori devono acquisire almeno 20 crediti annui, di cui 10 nelle materie caratterizzanti la revisione legale; per i revisori della sostenibilità il minimo sale a 25 crediti. Non è ammessa la compensazione tra annualità diverse e i crediti sono validi solo se maturati durante l’iscrizione al Registro. La circolare conferma i canali formativi riconosciuti, rafforza gli obblighi di comunicazione dei crediti da parte degli enti formatori e precisa le regole per docenza, corsi multipli e formazione a distanza. Sono esclusi esoneri o deroghe e il mancato adempimento può comportare sanzioni fino alla sospensione o cancellazione dal Registro.
Revisori legali: controlli essenziali per tutelarsi dalle sanzioni
04/09/2026 - Il sistema sanzionatorio applicabile ai revisori legali e, dopo il recepimento della CSRD, anche ai revisori della sostenibilità è disciplinato dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 24" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000657885ART60">art. 24</a>, <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. 392010" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000657885SOMM">D.Lgs. 39/2010</a>. Il MEF interviene quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione o dell’attestazione ESG, applicando le sanzioni ivi previste, nel rispetto del procedimento disciplinato dal <a target="_blank" title="D.M. n. 135/2021" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2021/10/05/revisori-legali-definita-procedura-adozione-provvedimenti-sanzionatori">D.M. n. 135/2021</a>. Le sanzioni (per violazioni su obbligo formativo, deontologia, indipendenza, etc.) vanno dall’avvertimento alla cancellazione dal Registro; sono previste anche sospensioni cautelari e sospensioni per mancato versamento del contributo annuale. Come tutelarsi? Con la prevenzione, che si fonda su una gestione professionale rigorosa, documentata e conforme ai principi di revisione: la documentazione costituisce il principale strumento difensivo in caso di contestazioni. Il sistema sanzionatorio applicabile ai revisori legali e, dopo il recepimento della CSRD, anche ai revisori della sostenibilità è disciplinato dall’art. 24, D.Lgs. 39/2010. Il MEF interviene quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione o dell’attestazione ESG, applicando le sanzioni ivi previste, nel rispetto del procedimento disciplinato dal D.M. n. 135/2021. Le sanzioni (per violazioni su obbligo formativo, deontologia, indipendenza, etc.) vanno dall’avvertimento alla cancellazione dal Registro; sono previste anche sospensioni cautelari e sospensioni per mancato versamento del contributo annuale. Come tutelarsi? Con la prevenzione, che si fonda su una gestione professionale rigorosa, documentata e conforme ai principi di revisione: la documentazione costituisce il principale strumento difensivo in caso di contestazioni.
ETS, avviso 2/2026 per attività di rilevanza nazionale: al via le domande di contributo
12/09/2026 - Dal 17 settembre al 22 ottobre 2026 gli ETS possono presentare domanda di finanziamento per progetti di rilevanza nazionale rispondenti agli obiettivi prioritari di inclusione sociale, contrasto alla povertà, transizione digitale etica e sviluppo sostenibile. Le iniziative finanziate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con contributi a fondo perduto sono riservate agli enti iscritti nelle rispettive sezioni delle Organizzazioni di volontariato (ODV), delle Associazioni di promozione sociale (APS) e delle Fondazioni del terzo settore. Secondo quanto previsto dal <a target="_blank" title="decreto direttoriale 10 settembre 2026, n. 213" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/09/01/ets-stabiliti-obiettivi-generali-finanziabili-2026">decreto direttoriale 10 settembre 2026, n. 213</a> il sostegno alle attività progettuali dovrà essere accompagnato dalla misurazione dell'impatto sociale che l’iniziativa è in grado di generare sul territorio. Quali sono i requisiti di ammissibilità dei progetti e le modalità di presentazione delle domande? Dal 17 settembre al 22 ottobre 2026 gli ETS possono presentare domanda di finanziamento per progetti di rilevanza nazionale rispondenti agli obiettivi prioritari di inclusione sociale, contrasto alla povertà, transizione digitale etica e sviluppo sostenibile. Le iniziative finanziate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con contributi a fondo perduto sono riservate agli enti iscritti nelle rispettive sezioni delle Organizzazioni di volontariato (ODV), delle Associazioni di promozione sociale (APS) e delle Fondazioni del terzo settore. Secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 10 settembre 2026, n. 213 il sostegno alle attività progettuali dovrà essere accompagnato dalla misurazione dell'impatto sociale che l’iniziativa è in grado di generare sul territorio. Quali sono i requisiti di ammissibilità dei progetti e le modalità di presentazione delle domande?
Cinema e audiovisivo: approvata dalla Camera la delega per la riforma del settore
11/09/2026 - La Camera, nella seduta del 10 settembre 2026, ha approvato il testo unificato recante disposizioni in materia di cinema e audiovisivo. Il provvedimento delega il Governo, per ventiquattro mesi, ad adottare decreti legislativi diretti al riordino complessivo del settore, con l’obiettivo di semplificare le procedure, rafforzare la competitività delle imprese e rendere più efficaci i sistemi di sostegno pubblico. Tra le principali novità figurano la programmazione triennale delle politiche di settore, il rilancio delle sale cinematografiche, il sostegno a giovani autori, opere di valore culturale e PMI, nonché misure dedicate ai videogiochi e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Dal 2028 sono inoltre previsti contributi diretti, esenti da imposizione fiscale, per il funzionamento, il ripristino e la riqualificazione delle sale cinematografiche. Il testo introduce anche strumenti per agevolare l’accesso al credito delle imprese del comparto. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. La Camera, nella seduta del 10 settembre 2026, ha approvato il testo unificato recante disposizioni in materia di cinema e audiovisivo. Il provvedimento delega il Governo, per ventiquattro mesi, ad adottare decreti legislativi diretti al riordino complessivo del settore, con l’obiettivo di semplificare le procedure, rafforzare la competitività delle imprese e rendere più efficaci i sistemi di sostegno pubblico. Tra le principali novità figurano la programmazione triennale delle politiche di settore, il rilancio delle sale cinematografiche, il sostegno a giovani autori, opere di valore culturale e PMI, nonché misure dedicate ai videogiochi e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Dal 2028 sono inoltre previsti contributi diretti, esenti da imposizione fiscale, per il funzionamento, il ripristino e la riqualificazione delle sale cinematografiche. Il testo introduce anche strumenti per agevolare l’accesso al credito delle imprese del comparto. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
Digital Europe: in arrivo 96 milioni di euro per rafforzare la cybersicurezza UE
11/09/2026 - L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), in qualità di Centro Nazionale di Coordinamento italiano (NCC-IT), ha segnalato l’apertura della call DIGITAL-ECCC-2027-DEPLOY-CYBER-11 - Strengthening European Cybersecurity Technologies, Capacities and Preparedness, pubblicata dal Centro europeo di competenza per la cybersicurezza (ECCC) nell’ambito del Digital Europe Programme. L’iniziativa dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 96 milioni di euro destinata a rafforzare tecnologie, capacità operative e livelli di preparazione in materia di cybersicurezza nell’Unione europea. Le proposte progettuali dovranno essere presentate entro il 14 gennaio 2027 alle ore 17.00 CET tramite il Funding & Tenders Portal. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), in qualità di Centro Nazionale di Coordinamento italiano (NCC-IT), ha segnalato l’apertura della call DIGITAL-ECCC-2027-DEPLOY-CYBER-11 - Strengthening European Cybersecurity Technologies, Capacities and Preparedness, pubblicata dal Centro europeo di competenza per la cybersicurezza (ECCC) nell’ambito del Digital Europe Programme. L’iniziativa dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 96 milioni di euro destinata a rafforzare tecnologie, capacità operative e livelli di preparazione in materia di cybersicurezza nell’Unione europea. Le proposte progettuali dovranno essere presentate entro il 14 gennaio 2027 alle ore 17.00 CET tramite il Funding & Tenders Portal.
European Innovation Act: come le nuove regole UE valorizzano brevetti, proprietà intellettuale e R&S
12/09/2026 - La Commissione europea ha presentato il 9 settembre 2026 la proposta di <a target="_blank" title="European Innovation Act" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/09/10/innovazione-proposte-nuova-legge-europea">European Innovation Act</a>, il nuovo regolamento destinato a rafforzare l’ecosistema europeo dell’innovazione e a facilitare la crescita delle imprese innovative nel mercato unico. La proposta interviene principalmente su due fronti: valorizzazione della proprietà intellettuale e appalti pubblici di ricerca e sviluppo. Per brevetti e altri asset immateriali è prevista la creazione, presso l’EUIPO, di un centro di competenza dedicato all’IP-backed finance, insieme a un quadro europeo comune per la valutazione della proprietà intellettuale e a un marketplace digitale per la sua commercializzazione. Sul fronte degli appalti, viene invece introdotto un quadro armonizzato per gli acquisti pubblici di servizi R&S, anche congiunti e transfrontalieri. Cosa cambia per le imprese? La Commissione europea ha presentato il 9 settembre 2026 la proposta di European Innovation Act, il nuovo regolamento destinato a rafforzare l’ecosistema europeo dell’innovazione e a facilitare la crescita delle imprese innovative nel mercato unico. La proposta interviene principalmente su due fronti: valorizzazione della proprietà intellettuale e appalti pubblici di ricerca e sviluppo. Per brevetti e altri asset immateriali è prevista la creazione, presso l’EUIPO, di un centro di competenza dedicato all’IP-backed finance, insieme a un quadro europeo comune per la valutazione della proprietà intellettuale e a un marketplace digitale per la sua commercializzazione. Sul fronte degli appalti, viene invece introdotto un quadro armonizzato per gli acquisti pubblici di servizi R&S, anche congiunti e transfrontalieri. Cosa cambia per le imprese?
Sanzioni privacy: la Cassazione rafforza i poteri del Garante
11/09/2026 - Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 551 dell’11 settembre 2026, evidenzia il rilievo di tre recenti sentenze della Cassazione (nn. 22791, 24861 e 24862/2026), che rafforzano e chiariscono i poteri dell’Autorità in materia di provvedimenti correttivi e sanzionatori. Le pronunce precisano che il termine di 120 giorni previsto dalla disciplina privacy riguarda la notifica della contestazione e decorre dal definitivo accertamento della violazione, non dalla sua semplice conoscenza. La Corte conferma inoltre l’autonomia tra procedimento di reclamo e procedimento sanzionatorio, escludendo che il superamento dei termini per la decisione sul reclamo comporti la decadenza del potere sanzionatorio del Garante. Prima dell’accertamento definitivo, l’Autorità può svolgere attività istruttorie senza un termine perentorio, purché nel rispetto dei criteri di ragionevolezza. Resta ferma la prescrizione quinquennale dalla commissione della violazione. Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 551 dell’11 settembre 2026, evidenzia il rilievo di tre recenti sentenze della Cassazione (nn. 22791, 24861 e 24862/2026), che rafforzano e chiariscono i poteri dell’Autorità in materia di provvedimenti correttivi e sanzionatori. Le pronunce precisano che il termine di 120 giorni previsto dalla disciplina privacy riguarda la notifica della contestazione e decorre dal definitivo accertamento della violazione, non dalla sua semplice conoscenza. La Corte conferma inoltre l’autonomia tra procedimento di reclamo e procedimento sanzionatorio, escludendo che il superamento dei termini per la decisione sul reclamo comporti la decadenza del potere sanzionatorio del Garante. Prima dell’accertamento definitivo, l’Autorità può svolgere attività istruttorie senza un termine perentorio, purché nel rispetto dei criteri di ragionevolezza. Resta ferma la prescrizione quinquennale dalla commissione della violazione.
Cyber Resilience Act: come le imprese devono adempiere agli obblighi di segnalazione
11/09/2026 - L’11 settembre 2026 è la data di prima applicazione del Cyber Resilience Act (<a target="_blank" class="rich-legge" title="Regolamento UE 20242847" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000972262SOMM">Regolamento UE 2024/2847</a>). Da questa data entra in vigore, infatti, il relativo articolo 14, che regolamenta gli obblighi di segnalazione per le imprese. Il Cyber Resilience Act stabilisce un quadro giuridico uniforme per i requisiti essenziali di cybersicurezza dei prodotti con elementi digitali lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. L’articolo 14, in particolare, impone alle imprese di notificare le vulnerabilità attivamente sfruttate, ossia quelle per le quali esistono evidenze comprovate che un soggetto malevolo le abbia sfruttate senza autorizzazione, e gli incidenti gravi che hanno un impatto sulla sicurezza del prodotto. Quale procedura devono seguire le imprese per adempiere correttamente all’obbligo e cosa devono fare per prepararsi al meglio? L’11 settembre 2026 è la data di prima applicazione del Cyber Resilience Act (Regolamento UE 2024/2847). Da questa data entra in vigore, infatti, il relativo articolo 14, che regolamenta gli obblighi di segnalazione per le imprese. Il Cyber Resilience Act stabilisce un quadro giuridico uniforme per i requisiti essenziali di cybersicurezza dei prodotti con elementi digitali lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. L’articolo 14, in particolare, impone alle imprese di notificare le vulnerabilità attivamente sfruttate, ossia quelle per le quali esistono evidenze comprovate che un soggetto malevolo le abbia sfruttate senza autorizzazione, e gli incidenti gravi che hanno un impatto sulla sicurezza del prodotto. Quale procedura devono seguire le imprese per adempiere correttamente all’obbligo e cosa devono fare per prepararsi al meglio?
Quotidiano Giuridico
Pagamento del TFR: quando interviene il Fondo di Garanzia?
11/09/2026 - La Corte d’Appello di Catania chiarisce i limiti dell’onere esecutivo del lavoratore e i presupposti per l’intervento del Fondo (sentenza n. 884/2026).
Lo scorrimento delle graduatorie nelle procedure di mobilità volontaria
11/09/2026 - Natura, limiti e differenze rispetto al reclutamento concorsuale
Referendum 2026, l'informazione politico-elettorale degli italiani
11/09/2026 - Il report dell’Osservatorio AGCOM sul sistema dell’informazione fotografa i comportamenti informativi degli italiani nel corso della campagna per il referendum...
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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