AGENZIA WOLTERS KLUWER PER LA BASILICATA
IPSOA Quotidiano
Commercialisti: si è insediato il neoeletto Consiglio nazionale
04/06/2026 - Il neoeletto Consiglio nazionale dei commercialisti, guidato dal presidente Elbano de Nuccio, si è insediato con una cerimonia svoltasi presso il Ministero della Giustizia, alla presenza del ministro Carlo Nordio e del Viceministro Francesco Paolo Sisto. Il neoeletto Consiglio nazionale dei commercialisti, guidato dal presidente Elbano de Nuccio, si è insediato con una cerimonia svoltasi presso il Ministero della Giustizia, alla presenza del ministro Carlo Nordio e del Viceministro Francesco Paolo Sisto.
Trasferimenti di valori mobiliari: il trattamento fiscale
04/06/2026 - Con la sentenza resa nella causa C-837/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che non è ammissibile una normativa nazionale che preveda che un’operazione di costituzione di una società di capitali, il cui capitale sociale sia interamente versato, mediante partecipazioni detenute in altre società che possiedono beni immobili, dalla società conferente, la quale riceva, come corrispettivo, la totalità del capitale sociale della società così costituita, sia assoggettata ad un’imposta la cui base è determinata secondo il valore patrimoniale fiscale di tali beni immobili o, eventualmente, il valore contabile di bilancio. Con la sentenza resa nella causa C-837/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che non è ammissibile una normativa nazionale che preveda che un’operazione di costituzione di una società di capitali, il cui capitale sociale sia interamente versato, mediante partecipazioni detenute in altre società che possiedono beni immobili, dalla società conferente, la quale riceva, come corrispettivo, la totalità del capitale sociale della società così costituita, sia assoggettata ad un’imposta la cui base è determinata secondo il valore patrimoniale fiscale di tali beni immobili o, eventualmente, il valore contabile di bilancio.
Esenzione per imposta di successione anche per trasferimenti di altre quote sociali
04/06/2026 - Con la risposta interpello n. 116 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esenzione ex art. 3, comma 4ter, <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. 3461990" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000119510SOMM">D.Lgs. 346/1990</a> si applica al trasferimento di quote di società di persone anche quando sulla partecipazione sia costituito usufrutto, purché sia il nudo proprietariosocio a impegnarsi a proseguire l'attività d'impresa e a mantenere la partecipazione per cinque anni, non potendosi imporre tale obbligo all'usufruttuario che, pur titolare di diritti patrimoniali e di alcuni diritti amministrativi, non acquista la qualità di socio né il potere di incidere sulle modifiche del contratto sociale. Con la risposta interpello n. 116 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esenzione ex art. 3, comma 4ter, D.Lgs. 346/1990 si applica al trasferimento di quote di società di persone anche quando sulla partecipazione sia costituito usufrutto, purché sia il nudo proprietariosocio a impegnarsi a proseguire l'attività d'impresa e a mantenere la partecipazione per cinque anni, non potendosi imporre tale obbligo all'usufruttuario che, pur titolare di diritti patrimoniali e di alcuni diritti amministrativi, non acquista la qualità di socio né il potere di incidere sulle modifiche del contratto sociale.
CCNL Terziario avanzato - ANPIT: acconti sui futuri aumenti contrattuali e una tantum I.v.c.
04/06/2026 - <p>Per i dirigenti, quadri, impiegati e operai del terziario avanzato, ANPIT, Unica, Ateca e Aifes con Cisal Terziario e l’assistenza di Cisal hanno concordato in data 25 maggio 2026 gli acconti su futuri aumenti contrattuali e un'una tantum a compensazione della mancata I.v.c.. </p> Per i dirigenti, quadri, impiegati e operai del terziario avanzato, ANPIT, Unica, Ateca e Aifes con Cisal Terziario e l’assistenza di Cisal hanno concordato in data 25 maggio 2026 gli acconti su futuri aumenti contrattuali e un'una tantum a compensazione della mancata I.v.c..
CCNL Studi professionali e Agenzie di assicurazioni - ANPIT: acconti e una tantum
04/06/2026 - <p>Per i dipendenti degli Studi professionali e agenzie di assicurazione, ANPIT e UNICA con CISAL Terziario e CISAL hanno sottoscritto in data 26 maggio 2026 l'accordo sugli acconti relativi ai futuri aumenti contrattuali e un'una tantum a compensazione della mancata I.v.c.</p> Per i dipendenti degli Studi professionali e agenzie di assicurazione, ANPIT e UNICA con CISAL Terziario e CISAL hanno sottoscritto in data 26 maggio 2026 l'accordo sugli acconti relativi ai futuri aumenti contrattuali e un'una tantum a compensazione della mancata I.v.c.
CCNL Multiservizi - Conflavoro PMI: le novità del rinnovo
04/06/2026 - <p>Per i dipendenti delle imprese multiservizi, Conflavoro Pmi con Confsal, Confsal Federlavoratori e Fesica Confsal hanno sottoscritto in data 19 maggio 2026 l'accordo per il rinnovo del CCNL. L'accordo decorre dal 1° giugno 2026 e scadrà il 31 maggio 2029.</p> Per i dipendenti delle imprese multiservizi, Conflavoro Pmi con Confsal, Confsal Federlavoratori e Fesica Confsal hanno sottoscritto in data 19 maggio 2026 l'accordo per il rinnovo del CCNL. L'accordo decorre dal 1° giugno 2026 e scadrà il 31 maggio 2029.
Sostenibilità, l'OIC risponde alla Commissione UE: cautela sugli anticipated financial effect
04/06/2026 - L'Organismo Italiano di Contabilità ha espresso la propria posizione ufficiale nell'ambito della <a target="_blank" title="consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/07/sostenibilita-consultazione-ue-revised-esrs-standard-volontario">consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea</a> sulle bozze di atti delegati relativi ai nuovi standard di sostenibilità (revised ESRS) e allo standard volontario. L’OIC ha posto l'accento su alcuni aspetti tecnici essenziali, ribadendo in particolare le forti perplessità sugli anticipated financial effect data la limitata misurabilità ed affidabilità di queste informazioni stante la mancanza di metodologie mature e consolidate. L'Organismo Italiano di Contabilità ha espresso la propria posizione ufficiale nell'ambito della consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulle bozze di atti delegati relativi ai nuovi standard di sostenibilità (revised ESRS) e allo standard volontario. L’OIC ha posto l'accento su alcuni aspetti tecnici essenziali, ribadendo in particolare le forti perplessità sugli anticipated financial effect data la limitata misurabilità ed affidabilità di queste informazioni stante la mancanza di metodologie mature e consolidate.
IAS 28 sulle opzioni di fair value: l'EFRAG pubblica il documento di feedback sulla bozza di interpretazione
02/06/2026 - L’EFRAG, nella Dichiarazione di feedback sull’ED/2026/1, conferma il sostegno alle proposte di modifica relative all’opzione di valutazione al fair value per investimenti in collegate e joint venture. Le proposte risultano adeguate a risolvere le criticità segnalate dalle compagnie assicurative riguardo alle diverse interpretazioni del concetto di “entità simili” nei paragrafi 18‑19 dello IAS 28 e ai riflessi sulla classificazione ai sensi dell’IFRS 18. L’EFRAG riconosce tuttavia che permangono interpretazioni divergenti sulla formulazione delle modifiche, in particolare sull’interazione tra IAS 28 e IFRS 18 e sull’applicazione dell’opzione al fair value ai diversi livelli dell’entità. Per questo suggerisce ulteriori chiarimenti tecnici per garantire coerenza applicativa e ridurre il rischio di disallineamenti interpretativi. L’EFRAG, nella Dichiarazione di feedback sull’ED/2026/1, conferma il sostegno alle proposte di modifica relative all’opzione di valutazione al fair value per investimenti in collegate e joint venture. Le proposte risultano adeguate a risolvere le criticità segnalate dalle compagnie assicurative riguardo alle diverse interpretazioni del concetto di “entità simili” nei paragrafi 18‑19 dello IAS 28 e ai riflessi sulla classificazione ai sensi dell’IFRS 18. L’EFRAG riconosce tuttavia che permangono interpretazioni divergenti sulla formulazione delle modifiche, in particolare sull’interazione tra IAS 28 e IFRS 18 e sull’applicazione dell’opzione al fair value ai diversi livelli dell’entità. Per questo suggerisce ulteriori chiarimenti tecnici per garantire coerenza applicativa e ridurre il rischio di disallineamenti interpretativi.
IFRS 20 Attività e passività regolamentate: come rappresentare le differenze temporali
29/05/2026 - Il <a target="_blank" title="nuovo IFRS 20" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/28/ifrs-20-principio-contabile-attivita-passivita-regolamentate">nuovo IFRS 20</a> disciplina la contabilizzazione delle attività e passività regolatorie nelle imprese soggette a regolazione tariffaria. Il principio, che si applica agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2029 o data successiva, con facoltà di applicazione anticipata, mira a rappresentare in modo più fedele gli effetti delle differenze temporali, che sorgono quando i beni o servizi sono forniti in un esercizio, ma il relativo corrispettivo viene recuperato attraverso le tariffe in un periodo successivo. Il nuovo standard migliora inoltre la comparabilità tra imprese operanti in settori regolamentati, come utilities ed energia. Il nuovo IFRS 20 disciplina la contabilizzazione delle attività e passività regolatorie nelle imprese soggette a regolazione tariffaria. Il principio, che si applica agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2029 o data successiva, con facoltà di applicazione anticipata, mira a rappresentare in modo più fedele gli effetti delle differenze temporali, che sorgono quando i beni o servizi sono forniti in un esercizio, ma il relativo corrispettivo viene recuperato attraverso le tariffe in un periodo successivo. Il nuovo standard migliora inoltre la comparabilità tra imprese operanti in settori regolamentati, come utilities ed energia.
Formazione continua: in arrivo 11 milioni di euro da Fondoartigianato
04/06/2026 - Fondartigianato, con comunicato del 4 giugno 2026, annuncia l’avvio dell’Invito 1‑2026, che dal 1° luglio 2026 mette a disposizione 11 milioni di euro per sostenere la formazione continua di lavoratori e imprese, in particolare micro, piccole e medie aziende. L’Invito prosegue in continuità con le precedenti programmazioni valorizzando le buone pratiche e articolandosi in sei linee di intervento: sviluppo territoriale e settoriale, progetti tramite Accordi Quadro Regionali, integrazione con FSBA, formazione per microimprese, interventi Just in Time per nuove adesioni e Linea della Bilateralità Artigiana. Le priorità riguardano riorganizzazione e riconversione dei settori, digitalizzazione, transizione ecologica, sviluppo delle competenze, inclusione di donne, giovani e stranieri, formazione tecnico‑professionale e salute e sicurezza. L’Invito promuove inoltre la diffusione degli strumenti della bilateralità e amplia la partecipazione delle aziende neo‑aderenti. Fondartigianato, con comunicato del 4 giugno 2026, annuncia l’avvio dell’Invito 1‑2026, che dal 1° luglio 2026 mette a disposizione 11 milioni di euro per sostenere la formazione continua di lavoratori e imprese, in particolare micro, piccole e medie aziende. L’Invito prosegue in continuità con le precedenti programmazioni valorizzando le buone pratiche e articolandosi in sei linee di intervento: sviluppo territoriale e settoriale, progetti tramite Accordi Quadro Regionali, integrazione con FSBA, formazione per microimprese, interventi Just in Time per nuove adesioni e Linea della Bilateralità Artigiana. Le priorità riguardano riorganizzazione e riconversione dei settori, digitalizzazione, transizione ecologica, sviluppo delle competenze, inclusione di donne, giovani e stranieri, formazione tecnico‑professionale e salute e sicurezza. L’Invito promuove inoltre la diffusione degli strumenti della bilateralità e amplia la partecipazione delle aziende neo‑aderenti.
PNRR: l'Italia incassa l'ottava rata
04/06/2026 - L’Italia riceve l’ottavo pagamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), pari a 12,8 miliardi di euro, è stato erogato dalla Commissione europea il 3 giugno 2026, a seguito della richiesta presentata il 30 dicembre 2025 e approvata il 29 aprile 2026. Le risorse sostengono riforme e investimenti in ambiti strategici: pubblica amministrazione, giustizia, governance fiscale, istruzione, occupazione, contrasto al lavoro sommerso, ricerca, sanità, turismo, cultura, energia, mobilità sostenibile, agricoltura ed economia circolare. Con questo pagamento, l’Italia raggiunge circa l’85% dei fondi previsti dal proprio PNRR, finanziato complessivamente con 194,4 miliardi di euro. In vista della chiusura del RRF a fine 2026, gli Stati membri devono completare tutte le tappe e gli obiettivi entro agosto 2026 e presentare le ultime richieste di pagamento entro settembre 2026.abstract L’Italia riceve l’ottavo pagamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), pari a 12,8 miliardi di euro, è stato erogato dalla Commissione europea il 3 giugno 2026, a seguito della richiesta presentata il 30 dicembre 2025 e approvata il 29 aprile 2026. Le risorse sostengono riforme e investimenti in ambiti strategici: pubblica amministrazione, giustizia, governance fiscale, istruzione, occupazione, contrasto al lavoro sommerso, ricerca, sanità, turismo, cultura, energia, mobilità sostenibile, agricoltura ed economia circolare. Con questo pagamento, l’Italia raggiunge circa l’85% dei fondi previsti dal proprio PNRR, finanziato complessivamente con 194,4 miliardi di euro. In vista della chiusura del RRF a fine 2026, gli Stati membri devono completare tutte le tappe e gli obiettivi entro agosto 2026 e presentare le ultime richieste di pagamento entro settembre 2026.abstract
Contributi di entità significativa a carico dello Stato: in vigore il regolamento
04/06/2026 - Il 4 giugno 2026 entra in vigore il <a target="_blank" title="DPCM n. 84 del 20 marzo 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/21/contributi-pubblici-definita-soglia-entita-significativa">DPCM n. 84 del 20 marzo 2026</a> che, in attuazione all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 1" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000974540ART21">art. 1</a>, c. 857, <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 2072024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000974540SOMM">legge n. 207/2024</a> (legge di bilancio 2025), regolamenta la definizione di contributo di entità significativa a carico dello Stato. Il DPCM regolamenta anche un ulteriore onere a carico del collegio sindacale e dell’organo di revisione (collegiali o monocratici), che prevede un’attività di verifica sull’utilizzo dei contributi ricevuti dal soggetto beneficiario e l’invio di una relazione annuale al MEF sulle risultanze delle verifiche effettuate. Ai contributi percepiti da quale data si applicano le norme? Il 4 giugno 2026 entra in vigore il DPCM n. 84 del 20 marzo 2026 che, in attuazione all’art. 1, c. 857, legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), regolamenta la definizione di contributo di entità significativa a carico dello Stato. Il DPCM regolamenta anche un ulteriore onere a carico del collegio sindacale e dell’organo di revisione (collegiali o monocratici), che prevede un’attività di verifica sull’utilizzo dei contributi ricevuti dal soggetto beneficiario e l’invio di una relazione annuale al MEF sulle risultanze delle verifiche effettuate. Ai contributi percepiti da quale data si applicano le norme?
Crociera viaggio «tutto compreso»: chiarimenti sulle azioni risarcitorie per i danni al passeggero
04/06/2026 - La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 4 giugno 2026 nella Causa C-629/24, ha dichiarato che qualora una crociera presenti le caratteristiche di un servizio turistico «tutto compreso», ai sensi del <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento (CE) n. 3922009" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000644498SOMM">regolamento (CE) n. 392/2009</a> sulla responsabilità dei vettori marittimi, le azioni risarcitorie relative a un danno alla persona subito nel corso del trasporto via mare da un passeggero che si trova a bordo della nave da crociera sono disciplinate dal regime di responsabilità del vettore marittimo che effettua la crociera con tale nave. La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 4 giugno 2026 nella Causa C-629/24, ha dichiarato che qualora una crociera presenti le caratteristiche di un servizio turistico «tutto compreso», ai sensi del regolamento (CE) n. 392/2009 sulla responsabilità dei vettori marittimi, le azioni risarcitorie relative a un danno alla persona subito nel corso del trasporto via mare da un passeggero che si trova a bordo della nave da crociera sono disciplinate dal regime di responsabilità del vettore marittimo che effettua la crociera con tale nave.
Insolvenza transfrontaliera: niente immunità di giurisdizione per gli Stati membri convenuti
04/06/2026 - L’avvocato generale della Corte di Giustizia UE, nelle conclusioni del 4 giugno 2026 nella Causa C-41/25, afferma che il quadro normativo dell’Unione in materia di procedure di insolvenza implica una rinuncia alla possibilità per gli Stati membri di invocare l’immunità di giurisdizione quando vengono convenuti davanti ai giudici dello Stato in cui la procedura è stata aperta. L’azione revocatoria proposta dall’amministratore giudiziario rientra pienamente nell’ambito di tale disciplina, anche se diretta contro l’amministrazione fiscale di un altro Stato membro. Secondo l’avvocato generale, il diritto dell’Unione può prevedere una rinuncia, anche implicita, all’immunità statale quando ciò risulta dalla struttura e dalla finalità dell’atto. Consentire a uno Stato di opporre l’immunità comprometterebbe l’efficacia delle procedure di insolvenza, creerebbe disparità tra creditori e priverebbe l’amministratore giudiziario di un ricorso effettivo. Tale rinuncia è inoltre coerente con i principi dell’ordinamento dell’Unione, fondati sulla cooperazione leale, sull’uguaglianza tra Stati membri e sull’accettazione della giurisdizione reciproca nelle controversie transfrontaliere. L’avvocato generale della Corte di Giustizia UE, nelle conclusioni del 4 giugno 2026 nella Causa C-41/25, afferma che il quadro normativo dell’Unione in materia di procedure di insolvenza implica una rinuncia alla possibilità per gli Stati membri di invocare l’immunità di giurisdizione quando vengono convenuti davanti ai giudici dello Stato in cui la procedura è stata aperta. L’azione revocatoria proposta dall’amministratore giudiziario rientra pienamente nell’ambito di tale disciplina, anche se diretta contro l’amministrazione fiscale di un altro Stato membro. Secondo l’avvocato generale, il diritto dell’Unione può prevedere una rinuncia, anche implicita, all’immunità statale quando ciò risulta dalla struttura e dalla finalità dell’atto. Consentire a uno Stato di opporre l’immunità comprometterebbe l’efficacia delle procedure di insolvenza, creerebbe disparità tra creditori e priverebbe l’amministratore giudiziario di un ricorso effettivo. Tale rinuncia è inoltre coerente con i principi dell’ordinamento dell’Unione, fondati sulla cooperazione leale, sull’uguaglianza tra Stati membri e sull’accettazione della giurisdizione reciproca nelle controversie transfrontaliere.
Banche: l'UE adotta adeguamenti temporanei delle norme sul rischio di mercato
04/06/2026 - La Commissione europea ha introdotto il 4 giugno 2026 modifiche mirate e temporanee all’attuazione dell’FRTB, il nuovo quadro per il capitale di rischio di mercato previsto dagli standard di Basilea III, per garantire condizioni di parità alle banche dell’UE rispetto ai concorrenti internazionali. Le misure, applicabili per tre anni dal 1° gennaio 2027, rispondono ai ritardi nell’attuazione dell’FRTB in altre giurisdizioni e includono un moltiplicatore volto a compensare temporaneamente gli impatti patrimoniali negativi per gli intermediari europei. L’atto delegato, adottato sulla base di una consultazione pubblica e di una valutazione tecnica, assicura un’implementazione coerente del quadro nell’UE e consente un monitoraggio globale dei progressi. La Commissione europea ha introdotto il 4 giugno 2026 modifiche mirate e temporanee all’attuazione dell’FRTB, il nuovo quadro per il capitale di rischio di mercato previsto dagli standard di Basilea III, per garantire condizioni di parità alle banche dell’UE rispetto ai concorrenti internazionali. Le misure, applicabili per tre anni dal 1° gennaio 2027, rispondono ai ritardi nell’attuazione dell’FRTB in altre giurisdizioni e includono un moltiplicatore volto a compensare temporaneamente gli impatti patrimoniali negativi per gli intermediari europei. L’atto delegato, adottato sulla base di una consultazione pubblica e di una valutazione tecnica, assicura un’implementazione coerente del quadro nell’UE e consente un monitoraggio globale dei progressi.
Quotidiano Giuridico
Per la morte del congiunto è possibile che i figli ottengano risarcimenti tra loro differenti?
04/06/2026 - Il figlio che non prova di avere avuto rapporti effettivi con il padre deceduto ha diritto ad una somma inferiore rispetto ai fratelli (Cassazione n. 2183/2026)
Danni all'immobile locato? Il conduttore è legittimato all'azione risarcitoria
04/06/2026 -
A norma dell'art. 1585, comma 2 c.c., il conduttore dell'immobile locato ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della medesima, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Siracusa del 28/04/2026, n. 881.
Riesame: controllo solo sul fumus del reato, non sulla fondatezza concreta dell'accusa
04/06/2026 -
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente in materia di reati tributari, il Tribunale del riesame, nel valutare la sussistenza del fumus commissi delicti ex art. 321 c.p.p., deve limitarsi a verificare l'astratta riconducibilità del fatto contestato alla fattispecie incriminatrice, senza poter svolgere un accertamento sulla concreta fondatezza dell'imputazione né un giudizio anticipato sulla responsabilità dell'indagato. Lo stabilisce la Cassazione penale, sez. III, sentenza 26 maggio 2026, n. 18922.
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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