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Rottamazione al 31 luglio 2026 tra tolleranza a doppio binario e decadenza differita

24/07/2026 - Il 31 luglio 2026 scade la prima o unica rata della rottamazione quinquies. Al pagamento in unica soluzione si applica la tolleranza di 5 giorni, con possibilità di eseguire il versamento fino al 5 agosto, ma il maggior termine non trova applicazione in caso di opzione per il piano rateale. In quest’ultimo caso, infatti, l’omesso versamento della prima rata da parte del rateizzante non determina la decadenza, che l’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 1" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314ART19">art. 1</a>, comma 95, <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a> subordina all’inadempimento di due rate. Il versamento tardivo eseguito viene però imputato alla rata scaduta più risalente, con la conseguenza che l’arretrato non si estingue ma si trasferisce alle scadenze seguenti. La regolarizzazione presuppone il pagamento, a una qualsiasi scadenza, dell’importo di due rate. Il 31 luglio 2026 scade la prima o unica rata della rottamazione quinquies. Al pagamento in unica soluzione si applica la tolleranza di 5 giorni, con possibilità di eseguire il versamento fino al 5 agosto, ma il maggior termine non trova applicazione in caso di opzione per il piano rateale. In quest’ultimo caso, infatti, l’omesso versamento della prima rata da parte del rateizzante non determina la decadenza, che l’art. 1, comma 95, legge n. 199/2025 subordina all’inadempimento di due rate. Il versamento tardivo eseguito viene però imputato alla rata scaduta più risalente, con la conseguenza che l’arretrato non si estingue ma si trasferisce alle scadenze seguenti. La regolarizzazione presuppone il pagamento, a una qualsiasi scadenza, dell’importo di due rate.

La tassa italiana sui pacchi si cumulerà al dazio UE

24/07/2026 - A partire dal 1° ottobre 2026, la tassa sui piccoli pacchi di 2 euro, introdotta dalla <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/24/legge-bilancio-2026-novita-fiscali">legge di Bilancio 2026</a>, si cumulerà al dazio di 3 euro introdotto dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento (UE) n. 2026382" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000998990SOMM">regolamento (UE) n. 2026/382</a>. Lo ha ribadito il Ministro Giorgetti nel corso del question time alla Camera. Si tratta, infatti, di due misure diverse: l’applicazione del dazio forfettario di 3 euro per le spedizioni di valore fino a 150 euro è finalizzata a governare temporaneamente la pretesa impositiva una volta eliminata l’esenzione daziaria; il contributo di gestione introdotto dalla norma nazionale serve, invece, a compensare gli oneri amministrativi che le autorità doganali devono sostenere in relazione allo sdoganamento e controllo delle piccole spedizioni. A partire dal 1° ottobre 2026, la tassa sui piccoli pacchi di 2 euro, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, si cumulerà al dazio di 3 euro introdotto dal regolamento (UE) n. 2026/382. Lo ha ribadito il Ministro Giorgetti nel corso del question time alla Camera. Si tratta, infatti, di due misure diverse: l’applicazione del dazio forfettario di 3 euro per le spedizioni di valore fino a 150 euro è finalizzata a governare temporaneamente la pretesa impositiva una volta eliminata l’esenzione daziaria; il contributo di gestione introdotto dalla norma nazionale serve, invece, a compensare gli oneri amministrativi che le autorità doganali devono sostenere in relazione allo sdoganamento e controllo delle piccole spedizioni.

Adempimento spontaneo in dogana: cosa cambia?

24/07/2026 - Con la <a target="_blank" title="circolare n. 19/D del 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/23/adempimento-spontaneo-dogana-nuove-istruzioni">circolare n. 19/D del 2026</a>, l’Agenzia delle Dogane ha di fatto sostituito le precedenti istruzioni (dettate dalla <a target="_blank" title="circolare n. 16/D/2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/06/23/dichiarazione-istanza-parte-ravvedimento-operoso-chiarimenti-dogane">circolare n. 16/D/2026</a>), soffermandosi sul tema dell’adempimento spontaneo, prima dello svincolo della merce oppure in una fase successiva, distinguendo il caso in cui il contribuente non abbia avuto conoscenza formale di accessi, ispezioni o verifiche, nei suoi confronti, o dell’avvio di qualsivoglia attività di accertamento amministrativo, rispetto a quello in cui ne abbia avuto contezza. Spazio poi alla regolarizzazione a posteriori, in caso di omessa dichiarazione, e alla revisione di più dichiarazioni. In tali casi, come dovrà comportarsi il contribuente per regolarizzare la propria posizione? Con la circolare n. 19/D del 2026, l’Agenzia delle Dogane ha di fatto sostituito le precedenti istruzioni (dettate dalla circolare n. 16/D/2026), soffermandosi sul tema dell’adempimento spontaneo, prima dello svincolo della merce oppure in una fase successiva, distinguendo il caso in cui il contribuente non abbia avuto conoscenza formale di accessi, ispezioni o verifiche, nei suoi confronti, o dell’avvio di qualsivoglia attività di accertamento amministrativo, rispetto a quello in cui ne abbia avuto contezza. Spazio poi alla regolarizzazione a posteriori, in caso di omessa dichiarazione, e alla revisione di più dichiarazioni. In tali casi, come dovrà comportarsi il contribuente per regolarizzare la propria posizione?

Licenziare un apprendista: quando è possibile?

24/07/2026 - Può succedere che durante il percorso formativo di un apprendista si verifichino fatti che possono spingere il datore di lavoro a recedere anticipatamente dal contratto. E’ sempre possibile? La risposta è tutt’altro che scontata, in quanto l’apprendistato gode di una tutela normativa rafforzata perchè inserito in un percorso di formazione obbligatoria. Quali sono, quindi, i casi specifici in cui è possibile licenziare? Quando invece non lo è? Può succedere che durante il percorso formativo di un apprendista si verifichino fatti che possono spingere il datore di lavoro a recedere anticipatamente dal contratto. E’ sempre possibile? La risposta è tutt’altro che scontata, in quanto l’apprendistato gode di una tutela normativa rafforzata perchè inserito in un percorso di formazione obbligatoria. Quali sono, quindi, i casi specifici in cui è possibile licenziare? Quando invece non lo è?

Lavoro su piattaforme digitali: supervisione umana e diritto al riesame a garanzia dei lavoratori

24/07/2026 - Nel lavoro mediante piattaforme digitali, la supervisione umana e il diritto di riesame da parte di una persona fisica occupano una posizione centrale nella disciplina del rapporto. L’organizzazione algoritmica delle prestazioni, caratterizzata dallo strutturale avvalimento di monitoraggi e decisioni automatizzate, comporta, infatti, l’attribuzione di nuovi diritti e nuovi strumenti di tutela a favore di coloro che svolgono l’attività lavorativa interfacciandosi costantemente con interlocutori tecnologici. È questo il quadro delineato dallo <a target="_blank" title="schema di decreto legislativo attuativo della direttiva n. 2024/2831" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/24/piattaforme-digitali-nuove-regole-attuazione-direttiva-ue">schema di decreto legislativo attuativo della direttiva n. 2024/2831</a>, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2026. Nel lavoro mediante piattaforme digitali, la supervisione umana e il diritto di riesame da parte di una persona fisica occupano una posizione centrale nella disciplina del rapporto. L’organizzazione algoritmica delle prestazioni, caratterizzata dallo strutturale avvalimento di monitoraggi e decisioni automatizzate, comporta, infatti, l’attribuzione di nuovi diritti e nuovi strumenti di tutela a favore di coloro che svolgono l’attività lavorativa interfacciandosi costantemente con interlocutori tecnologici. È questo il quadro delineato dallo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva n. 2024/2831, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2026.

Bonus assunzione del decreto Coesione: istanze entro il 30 settembre 2026

24/07/2026 - Con il <a target="_blank" class="rich-legge" title="messaggio n. 24512026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001009139SOMM">messaggio n. 2451/2026</a> l’INPS ricorda a datori lavoro ed intermediari che la presentazione delle istanze di riconoscimento dei bonus per le assunzioni di giovani, donne e nelle ZES, previsti dal decreto Coesione (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 602024" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000962555SOMM">D.L. n. 60/2024</a>), è consentita solo fino al 30 settembre 2026. Pertanto, dal 1° ottobre 2026 non sarà più possibile inviare nuove domande per il riconoscimento dell’esonero contributivo in relazione alle assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Con il messaggio n. 2451/2026 l’INPS ricorda a datori lavoro ed intermediari che la presentazione delle istanze di riconoscimento dei bonus per le assunzioni di giovani, donne e nelle ZES, previsti dal decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), è consentita solo fino al 30 settembre 2026. Pertanto, dal 1° ottobre 2026 non sarà più possibile inviare nuove domande per il riconoscimento dell’esonero contributivo in relazione alle assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

IAS 28: EFRAG approva la proposta degli emendamenti adottati dall'UE

23/07/2026 - EFRAG annuncia di aver trasmesso alla Commissione europea il proprio parere di approvazione sugli emendamenti allo <a target="_blank" class="rich-legge" title="IAS 28" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643042SOMM">IAS 28</a> relativi all’opzione del fair value per investimenti in società collegate e joint venture, pubblicati dallo IASB il 26 giugno 2026. Le modifiche chiariscono le diverse interpretazioni del concetto di “entità simili” nei paragrafi 18 e 19 dello <a target="_blank" class="rich-legge" title="IAS 28" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643042SOMM">IAS 28</a> e il loro impatto sulla classificazione ai sensi dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 18" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999326SOMM">IFRS 18</a>. Gli emendamenti entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027, con possibilità di applicazione anticipata. Nel parere, EFRAG conclude che le modifiche rispettano i criteri tecnici del regolamento IAS e risultano favorevoli al bene pubblico europeo, raccomandandone l’adozione. EFRAG annuncia di aver trasmesso alla Commissione europea il proprio parere di approvazione sugli emendamenti allo IAS 28 relativi all’opzione del fair value per investimenti in società collegate e joint venture, pubblicati dallo IASB il 26 giugno 2026. Le modifiche chiariscono le diverse interpretazioni del concetto di “entità simili” nei paragrafi 18 e 19 dello IAS 28 e il loro impatto sulla classificazione ai sensi dell’IFRS 18. Gli emendamenti entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027, con possibilità di applicazione anticipata. Nel parere, EFRAG conclude che le modifiche rispettano i criteri tecnici del regolamento IAS e risultano favorevoli al bene pubblico europeo, raccomandandone l’adozione.

ISA per LCE: al via la pubblica consultazione delle proposte di revisione dell'IAASB

22/07/2026 - L’IAASB ha pubblicato il 22 luglio 2026 le proposte di revisione dell’ISA per le entità meno complesse (ISA per LCE), avviando una consultazione pubblica. Le modifiche aggiornano lo standard per riflettere gli sviluppi in tema di frode, continuità aziendale e considerazioni di interesse pubblico, assicurando che i requisiti restino adeguati alle caratteristiche delle LCE. Tra gli interventi principali figurano l’integrazione delle recenti revisioni sulle responsabilità dei revisori in materia di frode, l’allineamento ai nuovi orientamenti sulla continuità aziendale, la sostituzione del termine entità quotata con entità negoziata in borsa, per le quali l’uso dello standard è vietato, e il rafforzamento dell’interoperabilità con il Codice etico internazionale dell’IESBA, inclusi gli standard di indipendenza. L’IAASB ha pubblicato il 22 luglio 2026 le proposte di revisione dell’ISA per le entità meno complesse (ISA per LCE), avviando una consultazione pubblica. Le modifiche aggiornano lo standard per riflettere gli sviluppi in tema di frode, continuità aziendale e considerazioni di interesse pubblico, assicurando che i requisiti restino adeguati alle caratteristiche delle LCE. Tra gli interventi principali figurano l’integrazione delle recenti revisioni sulle responsabilità dei revisori in materia di frode, l’allineamento ai nuovi orientamenti sulla continuità aziendale, la sostituzione del termine entità quotata con entità negoziata in borsa, per le quali l’uso dello standard è vietato, e il rafforzamento dell’interoperabilità con il Codice etico internazionale dell’IESBA, inclusi gli standard di indipendenza.

Il nuovo OIC 5 introduce un inedito criterio valutativo delle attività liquidatorie

22/07/2026 - Il <a target="_blank" title="nuovo principio contabile OIC 5 Bilanci di liquidazione" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/17/oic-5-bilanci-liquidazione-pubblicata-nuova-versione-principio">nuovo principio contabile OIC 5 Bilanci di liquidazione</a> individua un criterio generale di valutazione delle attività (il minore tra il costo e il valore di realizzo) ma prevede anche la possibilità di valutare le attività con un criterio alternativo, del tutto inedito: il valore di realizzo, utilizzabile al verificarsi di determinate condizioni (che sostanzialmente assicurano il buon esito dell’operazione). Le rivalutazioni operate in base a questo secondo criterio richiedono un’indagine sia sul versante dei riflessi fiscali e sia in ordine ai vincoli della loro distribuzione. Il nuovo principio contabile OIC 5 Bilanci di liquidazione individua un criterio generale di valutazione delle attività (il minore tra il costo e il valore di realizzo) ma prevede anche la possibilità di valutare le attività con un criterio alternativo, del tutto inedito: il valore di realizzo, utilizzabile al verificarsi di determinate condizioni (che sostanzialmente assicurano il buon esito dell’operazione). Le rivalutazioni operate in base a questo secondo criterio richiedono un’indagine sia sul versante dei riflessi fiscali e sia in ordine ai vincoli della loro distribuzione.

Automotive: necessario l'accesso reale alle micro e piccole imprese

23/07/2026 - CNA Meccanica, Confartigianato Meccanica e Subfornitura e Casartigiani Meccanica e Impianti hanno scritto al ministro Urso sull’attuazione del DPCM Automotive. Le Confederazioni apprezzano lo stanziamento di 1,35 miliardi e la destinazione del 70% delle risorse alla filiera, ma chiedono che i Mini‑contratti di sviluppo siano realmente accessibili alle micro e piccole imprese. Propongono una linea dedicata alle MPMI, con soglia minima di 200mila euro, procedure semplificate, tempi certi e riconoscimento delle reti d’impresa. Sottolineano che la transizione dell’automotive richiede il coinvolgimento dell’intero sistema produttivo, poiché escludere le imprese minori indebolirebbe la filiera e penalizzerebbe competenze e occupazione nei territori. CNA Meccanica, Confartigianato Meccanica e Subfornitura e Casartigiani Meccanica e Impianti hanno scritto al ministro Urso sull’attuazione del DPCM Automotive. Le Confederazioni apprezzano lo stanziamento di 1,35 miliardi e la destinazione del 70% delle risorse alla filiera, ma chiedono che i Mini‑contratti di sviluppo siano realmente accessibili alle micro e piccole imprese. Propongono una linea dedicata alle MPMI, con soglia minima di 200mila euro, procedure semplificate, tempi certi e riconoscimento delle reti d’impresa. Sottolineano che la transizione dell’automotive richiede il coinvolgimento dell’intero sistema produttivo, poiché escludere le imprese minori indebolirebbe la filiera e penalizzerebbe competenze e occupazione nei territori.

Fondo Indennizzo Risparmiatori: al via la presentazione delle nuove richieste di indennizzo

23/07/2026 - La CONSAP Spa comunica che la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una disciplina straordinaria che consente ai risparmiatori di ripresentare la domanda di indennizzo al FIR nei casi in cui l’istanza originaria sia stata respinta, totalmente o parzialmente, per incompletezza documentale o procedimentale. La misura dispone di 80 milioni di euro complessivi (20 milioni nel 2026, 30 nel 2027 e 30 nel 2028). Le nuove domande saranno valutate secondo la normativa istitutiva del Fondo da una Commissione Tecnica MEF, incaricata anche dell’esame delle istanze oggetto di contenzioso pendente. CONSAP è confermata nel ruolo di Segreteria Tecnica. La piattaforma per l’invio delle istanze aprirà il 28 luglio 2026; il termine di presentazione è di 120 giorni, mentre l’istruttoria si concluderà entro 180 giorni, salvo sospensioni per integrazioni. Le domande andranno presentate tramite il Portale FIR. La CONSAP Spa comunica che la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una disciplina straordinaria che consente ai risparmiatori di ripresentare la domanda di indennizzo al FIR nei casi in cui l’istanza originaria sia stata respinta, totalmente o parzialmente, per incompletezza documentale o procedimentale. La misura dispone di 80 milioni di euro complessivi (20 milioni nel 2026, 30 nel 2027 e 30 nel 2028). Le nuove domande saranno valutate secondo la normativa istitutiva del Fondo da una Commissione Tecnica MEF, incaricata anche dell’esame delle istanze oggetto di contenzioso pendente. CONSAP è confermata nel ruolo di Segreteria Tecnica. La piattaforma per l’invio delle istanze aprirà il 28 luglio 2026; il termine di presentazione è di 120 giorni, mentre l’istruttoria si concluderà entro 180 giorni, salvo sospensioni per integrazioni. Le domande andranno presentate tramite il Portale FIR.

Derrate Alimentari: stabiliti i criteri di distribuzione alle persone indigenti per l'anno 2026

23/07/2026 - Con il decreto 23 giugno 2026, pubblicato in G.U. n. 169 del 23 luglio 2026, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste definisce i criteri di distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti per l’anno 2026, adottando il programma annuale finanziato con 54.900.000 euro a valere sul Fondo di cui all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 58" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000770831ART70">art. 58</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. 832012" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000770831SOMM">D.L. 83/2012</a>. Le tipologie di prodotti sono elencate nell’allegato 1, parte integrante del provvedimento. AGEA cura le procedure di gara per l’acquisizione e la consegna dei prodotti alle organizzazioni caritatevoli, con rimborso dei contributi ANAC a valere su risorse residue e ribassi d’asta. Sono ammissibili le spese per servizi logistici e amministrativi delle organizzazioni entro il limite del 5% dei costi di acquisto per ciascuna aggiudicazione. Con il decreto 23 giugno 2026, pubblicato in G.U. n. 169 del 23 luglio 2026, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste definisce i criteri di distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti per l’anno 2026, adottando il programma annuale finanziato con 54.900.000 euro a valere sul Fondo di cui all’art. 58 del D.L. 83/2012. Le tipologie di prodotti sono elencate nell’allegato 1, parte integrante del provvedimento. AGEA cura le procedure di gara per l’acquisizione e la consegna dei prodotti alle organizzazioni caritatevoli, con rimborso dei contributi ANAC a valere su risorse residue e ribassi d’asta. Sono ammissibili le spese per servizi logistici e amministrativi delle organizzazioni entro il limite del 5% dei costi di acquisto per ciascuna aggiudicazione.

Riforma del sistema sanzionatorio: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al TUF

24/07/2026 - Il D.Lgs. n. 128/2026, attuativo della delega prevista dalla <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 212024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000959583SOMM">legge n. 21/2024</a>, è stato pubblicato sulla G.U. 23 luglio 2026, n. 169. Il provvedimento introduce una riforma organica del sistema sanzionatorio del TUF, ridefinendo criteri di rilevanza delle violazioni, poteri correttivi delle Autorità e l’intero impianto procedurale. Le sanzioni si applicano solo quando la violazione presenta un’effettiva rilevanza, valutata sulla base di parametri oggettivi legati all’impatto organizzativo, ai rischi per investitori e mercati, alla trasparenza e all’integrità del sistema finanziario; restano comunque rilevanti le violazioni con minimo edittale superiore a 30.000 euro. Le Autorità possono ordinare la rimozione delle infrazioni o adottare dichiarazioni pubbliche, con incremento della sanzione in caso di inottemperanza. La procedura sanzionatoria viene strutturata secondo principi di contraddittorio, trasparenza e separazione tra istruttoria e decisione, con termini certi e ricorsi devoluti al giudice amministrativo. Sono inoltre previsti strumenti alternativi, quali impegni, applicazione concordata delle sanzioni e pagamento in misura ridotta, che favoriscono efficienza, proporzionalità e certezza del quadro regolatorio, completati da regolamenti attuativi delle Autorità di vigilanza. Il D.Lgs. n. 128/2026, attuativo della delega prevista dalla legge n. 21/2024, è stato pubblicato sulla G.U. 23 luglio 2026, n. 169. Il provvedimento introduce una riforma organica del sistema sanzionatorio del TUF, ridefinendo criteri di rilevanza delle violazioni, poteri correttivi delle Autorità e l’intero impianto procedurale. Le sanzioni si applicano solo quando la violazione presenta un’effettiva rilevanza, valutata sulla base di parametri oggettivi legati all’impatto organizzativo, ai rischi per investitori e mercati, alla trasparenza e all’integrità del sistema finanziario; restano comunque rilevanti le violazioni con minimo edittale superiore a 30.000 euro. Le Autorità possono ordinare la rimozione delle infrazioni o adottare dichiarazioni pubbliche, con incremento della sanzione in caso di inottemperanza. La procedura sanzionatoria viene strutturata secondo principi di contraddittorio, trasparenza e separazione tra istruttoria e decisione, con termini certi e ricorsi devoluti al giudice amministrativo. Sono inoltre previsti strumenti alternativi, quali impegni, applicazione concordata delle sanzioni e pagamento in misura ridotta, che favoriscono efficienza, proporzionalità e certezza del quadro regolatorio, completati da regolamenti attuativi delle Autorità di vigilanza.

IA: slittano le regole per l'alto rischio, introdotti nuovi obblighi UE

24/07/2026 - Il regolamento (UE) n. 2026/1744 dell’8 luglio 2026 (pacchetto “Omnibus VII”) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 luglio 2026. Il regolamento mira a semplificare il quadro normativo digitale dell’UE e l’attuazione dell’AI Act. In pratica, poiché le norme sui sistemi di IA ad alto rischio sarebbero entrate in vigore il 2 agosto 2026, viene fissato un nuovo calendario: 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi e 2 agosto 2028 per quelli incorporati nei prodotti. La legge introduce il divieto di pratiche di IA che generano contenuti sessuali non consensuali o materiale di abuso su minori, con stop ai sistemi che generano immagini di nudo di persone reali o che modificano fotografie, dal dicembre 2026. Sono rinviati al 2 agosto 2027 gli AI regulatory sandboxes e ridotti a tre mesi i tempi per le misure di trasparenza (scadenza 2 dicembre 2026). Il regolamento chiarisce le competenze dell’AI Office, disciplina l’interazione con le normative settoriali e prevede orientamenti per gli operatori economici. Il regolamento (UE) n. 2026/1744 dell’8 luglio 2026 (pacchetto “Omnibus VII”) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 luglio 2026. Il regolamento mira a semplificare il quadro normativo digitale dell’UE e l’attuazione dell’AI Act. In pratica, poiché le norme sui sistemi di IA ad alto rischio sarebbero entrate in vigore il 2 agosto 2026, viene fissato un nuovo calendario: 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi e 2 agosto 2028 per quelli incorporati nei prodotti. La legge introduce il divieto di pratiche di IA che generano contenuti sessuali non consensuali o materiale di abuso su minori, con stop ai sistemi che generano immagini di nudo di persone reali o che modificano fotografie, dal dicembre 2026. Sono rinviati al 2 agosto 2027 gli AI regulatory sandboxes e ridotti a tre mesi i tempi per le misure di trasparenza (scadenza 2 dicembre 2026). Il regolamento chiarisce le competenze dell’AI Office, disciplina l’interazione con le normative settoriali e prevede orientamenti per gli operatori economici.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026: le misure per imprese e professioni

24/07/2026 - Con il <a target="_blank" title="disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/24/carburanti-via-riforma-settore-distribuzione">disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026</a>, approvato in Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2026, si avvia la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, favorendo la chiusura o la riconversione degli impianti obsoleti e a basso erogato verso i biocarburanti e la ricarica elettrica. Dal 2028, per ottenere una nuova autorizzazione, gli impianti dovranno inoltre offrire almeno una soluzione di alimentazione alternativa ai carburanti fossili. Per sostenere la trasformazione è istituito un fondo da 120 milioni di euro per il triennio 2028-2030, destinato alla riconversione degli impianti e agli indennizzi per i gestori che non proseguano l'attività. Ci sono anche misure che riguardano le emittenti televisive, gli agenti di affari in mediazione e le assicurazioni. Quali? Con il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026, approvato in Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2026, si avvia la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, favorendo la chiusura o la riconversione degli impianti obsoleti e a basso erogato verso i biocarburanti e la ricarica elettrica. Dal 2028, per ottenere una nuova autorizzazione, gli impianti dovranno inoltre offrire almeno una soluzione di alimentazione alternativa ai carburanti fossili. Per sostenere la trasformazione è istituito un fondo da 120 milioni di euro per il triennio 2028-2030, destinato alla riconversione degli impianti e agli indennizzi per i gestori che non proseguano l'attività. Ci sono anche misure che riguardano le emittenti televisive, gli agenti di affari in mediazione e le assicurazioni. Quali?

Quotidiano Giuridico

Rappresentanza in mediazione: tra partecipazione personale e procura

24/07/2026 - Analisi delle recenti pronunce di Cassazione 9608/2026 e 10978/2026 e le indicazioni operative post-Riforma Cartabia per evitare l'improcedibilità

Dichiarazione fraudolenta e appalto fittizio di servizi: il difetto di ''genuinità'' integra il reato tributario

24/07/2026 - L'utilizzo di fatture relative a un appalto di servizi che maschera una somministrazione irregolare di manodopera configura l'illecito ex art. 2 D.lgs. n. 74/2000 (Cass. n. 23735/2026)

L'avvocato non è mai in pausa: il titolo che non si può abbreviare

24/07/2026 - Da "p. Avv." ad "Abogado", il monito del CNF sul rischio di perdere la toga per un’abbreviazione

Novità e anteprime

Speciali

Pace fiscale

Fonte: ipsoa.it

Reddito di cittadinanza

Fonte: ipsoa.it

Quota 100 e pensioni 2019

Fonte: ipsoa.it

Fattura elettronica

Fonte: ipsoa.it

Tariffe Inail 2019

Fonte: ipsoa.it

Auto: ecotassa e bonus 2019

Fonte: ipsoa.it

Fondo Garanzia PMI

Fonte: ipsoa.it

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One FISCALE: la semplicità è una rivoluzione

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