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IPSOA Quotidiano
Associazioni professionali interdisciplinari: il modello ISA applicabile e le possibili anomalie da dichiarare
02/09/2026 - Nel caso di uno studio associato composto da avvocati e da dottori commercialisti deve essere compilato e applicato il modello ISA relativo all’attività prevalente; la prevalenza dell’una o dell’altra attività deve essere misurata avendo riguardo ai compensi percepiti. È probabile, però, che l’unico modello ISA applicabile non riesca a “intercettare” la peculiarità dell’associazione professionale interdisciplinare, facendo scaturire un punteggio insufficiente. Come indicare l’anomalia all’Agenzia delle Entrate? Nel caso di uno studio associato composto da avvocati e da dottori commercialisti deve essere compilato e applicato il modello ISA relativo all’attività prevalente; la prevalenza dell’una o dell’altra attività deve essere misurata avendo riguardo ai compensi percepiti. È probabile, però, che l’unico modello ISA applicabile non riesca a “intercettare” la peculiarità dell’associazione professionale interdisciplinare, facendo scaturire un punteggio insufficiente. Come indicare l’anomalia all’Agenzia delle Entrate?
Controversie sui magistrati tributari: il rimedio resta amministrativo
02/09/2026 - Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1492026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001010589SOMM">D.Lgs. n. 149/2026</a>, entrato in vigore il 26 agosto 2026, chiude l’attuazione della delega sull’ordinamento della giurisdizione tributaria: otto osservazioni della Camera, nove del Senato, recepite tutte ma non tutte per intero. Sul rimedio disciplinare, il nuovo <a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 135" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000676805ART303">art. 135</a>, comma 1, lettera a), del <a target="_blank" class="rich-legge" title="Codice del processo amministrativo" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000676805SOMM">Codice del processo amministrativo</a> devolve alla competenza inderogabile del TAR del Lazio tutte le controversie sui provvedimenti riguardanti i magistrati tributari “adottati ai sensi” del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 5451992" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000109840SOMM">D.Lgs. n. 545/1992</a> e del Testo unico: ne presuppone la natura amministrativa e vi attrae anche il decreto ministeriale che applica la sanzione. L’uniformazione ai magistrati ordinari si compie su ciò che è curriculum e non su ciò che è garanzia: nessuna osservazione tocca i poteri che sulla giurisdizione esercita il dicastero che dei giudizi tributari è parte. Il D.Lgs. n. 149/2026, entrato in vigore il 26 agosto 2026, chiude l’attuazione della delega sull’ordinamento della giurisdizione tributaria: otto osservazioni della Camera, nove del Senato, recepite tutte ma non tutte per intero. Sul rimedio disciplinare, il nuovo art. 135, comma 1, lettera a), del Codice del processo amministrativo devolve alla competenza inderogabile del TAR del Lazio tutte le controversie sui provvedimenti riguardanti i magistrati tributari “adottati ai sensi” del D.Lgs. n. 545/1992 e del Testo unico: ne presuppone la natura amministrativa e vi attrae anche il decreto ministeriale che applica la sanzione. L’uniformazione ai magistrati ordinari si compie su ciò che è curriculum e non su ciò che è garanzia: nessuna osservazione tocca i poteri che sulla giurisdizione esercita il dicastero che dei giudizi tributari è parte.
Maso chiuso: quando si decade dalle agevolazioni fiscali
01/09/2026 - Con la risposta a interpello n. 168 del 1° settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la stipula dell'atto di permuta, qualora eseguita conformemente all'autorizzazione rilasciata dalla Commissione locale per i masi chiusi e ferma restando la conduzione diretta del maso per il periodo previsto dall'<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 5-bis" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000146473ART8">art. 5-bis</a>, comma 3, del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 2282001" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000146473SOMM">D.Lgs. n. 228/2001</a>, decorrente dalla data di richiesta delle agevolazioni fruite in sede di donazione del maso chiuso, non comporta la decadenza dalle stesse. Con la risposta a interpello n. 168 del 1° settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la stipula dell'atto di permuta, qualora eseguita conformemente all'autorizzazione rilasciata dalla Commissione locale per i masi chiusi e ferma restando la conduzione diretta del maso per il periodo previsto dall'art. 5-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 228/2001, decorrente dalla data di richiesta delle agevolazioni fruite in sede di donazione del maso chiuso, non comporta la decadenza dalle stesse.
Welfare aziendale: via libera ai rimborsi per istruzione e assistenza ai familiari
02/09/2026 - Nuove aperture sul fronte del welfare aziendale. Con due recenti risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate amplia le possibilità di rimborso per i dipendenti: dalle spese di istruzione dei figli, anche se materialmente pagate dal coniuge, ai costi di assistenza e ricovero in RSA per familiari anziani o non autosufficienti, anche non conviventi. Chiarimenti che rendono i piani di welfare ancora più interessanti per aziende e lavoratori, ma che richiedono particolare attenzione alla loro corretta formalizzazione, alla documentazione delle spese e al divieto di duplicazione dei benefici fiscali. Nuove aperture sul fronte del welfare aziendale. Con due recenti risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate amplia le possibilità di rimborso per i dipendenti: dalle spese di istruzione dei figli, anche se materialmente pagate dal coniuge, ai costi di assistenza e ricovero in RSA per familiari anziani o non autosufficienti, anche non conviventi. Chiarimenti che rendono i piani di welfare ancora più interessanti per aziende e lavoratori, ma che richiedono particolare attenzione alla loro corretta formalizzazione, alla documentazione delle spese e al divieto di duplicazione dei benefici fiscali.
Potere di disposizione INL e retribuzione adeguata: cosa cambia con il salario giusto
02/09/2026 - Con la <a target="_blank" class="rich-sent" title="sentenza n. 49692026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10SE0003199193">sentenza n. 4969/2026</a> il Consiglio di Stato ha stabilito che il provvedimento di disposizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro consente di tutelare il lavoratore subordinato riconoscendogli una retribuzione conforme ai canoni dell’<a target="_blank" class="rich-cod" title="art. 36" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/05AC00009904">art. 36</a> della Costituzione. Un principio che però deve essere valutato alla luce di quanto previsto dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 622026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001003337SOMM">D.L. n. 62/2026</a>, che attribuisce alla contrattazione collettiva un ruolo centrale nella determinazione del salario giusto. Quali criticità possono sorgere dalla mancata considerazione in sede ispettiva del precetto normativo introdotto dal decreto Lavoro 2026? Con la sentenza n. 4969/2026 il Consiglio di Stato ha stabilito che il provvedimento di disposizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro consente di tutelare il lavoratore subordinato riconoscendogli una retribuzione conforme ai canoni dell’art. 36 della Costituzione. Un principio che però deve essere valutato alla luce di quanto previsto dal D.L. n. 62/2026, che attribuisce alla contrattazione collettiva un ruolo centrale nella determinazione del salario giusto. Quali criticità possono sorgere dalla mancata considerazione in sede ispettiva del precetto normativo introdotto dal decreto Lavoro 2026?
Riders: LUL anche nei mesi senza consegne
01/09/2026 - Il Ministero del Lavoro, nell’interpello del 31 agosto 2026, chiarisce i nuovi obblighi di tenuta del LUL per i rider autonomi. La proroga di 90 giorni riguarda soltanto il prospetto di luglio 2026, mentre dai mesi successivi valgono le scadenze ordinarie. Le consegne vanno registrate nel mese in cui sono effettuate e i compensi secondo il principio di cassa. Il prospetto deve essere elaborato anche nei mesi senza attività, con valori pari a zero. Regole specifiche, infine, per le consegne di ordini multipli. Il Ministero del Lavoro, nell’interpello del 31 agosto 2026, chiarisce i nuovi obblighi di tenuta del LUL per i rider autonomi. La proroga di 90 giorni riguarda soltanto il prospetto di luglio 2026, mentre dai mesi successivi valgono le scadenze ordinarie. Le consegne vanno registrate nel mese in cui sono effettuate e i compensi secondo il principio di cassa. Il prospetto deve essere elaborato anche nei mesi senza attività, con valori pari a zero. Regole specifiche, infine, per le consegne di ordini multipli.
Il nuovo OIC 5 delinea il bilancio finale di liquidazione
02/09/2026 - In base al <a target="_blank" title="nuovo principio contabile OIC 5" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/17/oic-5-bilanci-liquidazione-pubblicata-nuova-versione-principio">nuovo principio contabile OIC 5</a>, il bilancio finale di liquidazione è redatto dai liquidatori al termine della procedura liquidatoria, con indicazione della parte della divisione dell’attivo spettante a ciascun socio. La struttura e composizione del bilancio finale ricalcano quella indicata per i bilanci intermedi di liquidazione: lo stato patrimoniale contiene l’indicazione delle voci inerenti alle disponibilità liquide nell’attivo e l’importo da distribuire ai soci nel passivo; il conto economico è riferito alla frazione del periodo che intercorre tra la data di chiusura dell’ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data di completamento delle attività liquidatorie. In base al nuovo principio contabile OIC 5, il bilancio finale di liquidazione è redatto dai liquidatori al termine della procedura liquidatoria, con indicazione della parte della divisione dell’attivo spettante a ciascun socio. La struttura e composizione del bilancio finale ricalcano quella indicata per i bilanci intermedi di liquidazione: lo stato patrimoniale contiene l’indicazione delle voci inerenti alle disponibilità liquide nell’attivo e l’importo da distribuire ai soci nel passivo; il conto economico è riferito alla frazione del periodo che intercorre tra la data di chiusura dell’ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data di completamento delle attività liquidatorie.
Intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari: in GU le nuove disposizioni sul bilancio
28/08/2026 - Il provvedimento della Banca d’Italia del 5 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199/2026, introduce le nuove disposizioni sul bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari. Le regole entrano in vigore: dal 31 dicembre 2026 per gli emendamenti relativi ai nuovi requisiti di informativa derivanti dalle modifiche all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 9" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842287SOMM">IFRS 9</a> e all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 7" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643068SOMM">IFRS 7</a>; dal 31 dicembre 2027 per gli ulteriori emendamenti, inclusi quelli connessi all’adozione dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 18" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999326SOMM">IFRS 18</a>.Dal 2027 sono abrogate le disposizioni del provvedimento del 17 novembre 2022, che continuano ad applicarsi ai bilanci 2026, integrate dagli aggiornamenti informativi su redditività complessiva, impatti degli eventi contingenti sui flussi contrattuali, patrimonio e bilancio consolidato. Le nuove regole mirano ad allineare la rendicontazione degli intermediari IFRS all’evoluzione degli standard internazionali, rafforzando trasparenza e coerenza informativa. Il provvedimento della Banca d’Italia del 5 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199/2026, introduce le nuove disposizioni sul bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari. Le regole entrano in vigore: dal 31 dicembre 2026 per gli emendamenti relativi ai nuovi requisiti di informativa derivanti dalle modifiche all’IFRS 9 e all’IFRS 7; dal 31 dicembre 2027 per gli ulteriori emendamenti, inclusi quelli connessi all’adozione dell’IFRS 18.Dal 2027 sono abrogate le disposizioni del provvedimento del 17 novembre 2022, che continuano ad applicarsi ai bilanci 2026, integrate dagli aggiornamenti informativi su redditività complessiva, impatti degli eventi contingenti sui flussi contrattuali, patrimonio e bilancio consolidato. Le nuove regole mirano ad allineare la rendicontazione degli intermediari IFRS all’evoluzione degli standard internazionali, rafforzando trasparenza e coerenza informativa.
Micro e piccole imprese: l'OIC avvia la consultazione sulla bozza di Principio Contabile
07/08/2026 - L’Organismo Italiano di Contabilità ha avviato la consultazione sulla bozza di Principio Contabile per le micro e piccole imprese. Le piccole e micro imprese rappresentano la maggioranza delle imprese italiane e tale bozza di Principio Contabile fa seguito all’esito di una consultazione, avviata nel 2024, da cui era emerso un generale consenso affinché si predisponesse un unico principio contabile semplificato per le micro e piccole imprese. La bozza di principio contabile contiene varie specifiche semplificazioni che tuttavia consentono di avere risultati coerenti con i principi contabili ordinari. La fase di consultazione termina il 28 febbraio 2027. L’Organismo Italiano di Contabilità ha avviato la consultazione sulla bozza di Principio Contabile per le micro e piccole imprese. Le piccole e micro imprese rappresentano la maggioranza delle imprese italiane e tale bozza di Principio Contabile fa seguito all’esito di una consultazione, avviata nel 2024, da cui era emerso un generale consenso affinché si predisponesse un unico principio contabile semplificato per le micro e piccole imprese. La bozza di principio contabile contiene varie specifiche semplificazioni che tuttavia consentono di avere risultati coerenti con i principi contabili ordinari. La fase di consultazione termina il 28 febbraio 2027.
Credito d'imposta gasolio autotrasporto: domande fino al 15 settembre 2026
02/09/2026 - Dal 1° settembre 2026 le imprese di trasporto merci e persone per conto terzi possono richiedere il credito d’imposta per compensare i maggiori costi sostenuti per l’acquisto del carburante nel periodo compreso tra marzo e agosto 2026. Le domande di accesso al beneficio possono essere presentate fino al 15 settembre 2026 attraverso l’apposita piattaforma informatica gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Come si compila l’istanza? Dal 1° settembre 2026 le imprese di trasporto merci e persone per conto terzi possono richiedere il credito d’imposta per compensare i maggiori costi sostenuti per l’acquisto del carburante nel periodo compreso tra marzo e agosto 2026. Le domande di accesso al beneficio possono essere presentate fino al 15 settembre 2026 attraverso l’apposita piattaforma informatica gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Come si compila l’istanza?
Finanziamenti indiretti per la cooperazione allo sviluppo: definiti criteri, condizioni e destinatari
01/09/2026 - Il decreto 1° luglio 2026 del Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, pubblicato nella G.U. n. 201 del 31 agosto 2026, attua l’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 27" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000803571ART57">art. 27</a>, comma 3, lett. b), della <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1252014" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000803571SOMM">legge n. 125/2014</a>, definendo destinatari, criteri e condizioni per la concessione dei finanziamenti indiretti nell’ambito della cooperazione allo sviluppo. Il provvedimento chiarisce quali soggetti finanziatori – istituzioni europee, banche vigilate, istituzioni di sviluppo, fondi di investimento e altri organismi individuati dal Comitato congiunto – possono concorrere agli apporti al Fondo rotativo, incrementabile tramite risorse pubbliche e private, nazionali e internazionali. Le iniziative finanziabili devono essere coerenti con la programmazione triennale, realizzate nei Paesi partner da imprese UE o locali e rispettare requisiti di sostenibilità del debito, tutela degli investimenti, creazione di occupazione e valore aggiunto locale. Il Comitato congiunto disciplina sezioni e sottosezioni del Fondo e le modalità di utilizzo delle risorse integrative. Il decreto 1° luglio 2026 del Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, pubblicato nella G.U. n. 201 del 31 agosto 2026, attua l’art. 27, comma 3, lett. b), della legge n. 125/2014, definendo destinatari, criteri e condizioni per la concessione dei finanziamenti indiretti nell’ambito della cooperazione allo sviluppo. Il provvedimento chiarisce quali soggetti finanziatori – istituzioni europee, banche vigilate, istituzioni di sviluppo, fondi di investimento e altri organismi individuati dal Comitato congiunto – possono concorrere agli apporti al Fondo rotativo, incrementabile tramite risorse pubbliche e private, nazionali e internazionali. Le iniziative finanziabili devono essere coerenti con la programmazione triennale, realizzate nei Paesi partner da imprese UE o locali e rispettare requisiti di sostenibilità del debito, tutela degli investimenti, creazione di occupazione e valore aggiunto locale. Il Comitato congiunto disciplina sezioni e sottosezioni del Fondo e le modalità di utilizzo delle risorse integrative.
Impianti di interesse strategico nazionale: chiarimenti sulle garanzie finanziarie
31/08/2026 - Il decreto‑legge 28 agosto 2026, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2026, introduce misure urgenti per garantire la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, intervenendo sull’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 208" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000401022ART209">art. 208</a>, comma 11, del <a target="_blank" class="rich-legge" title="d.lgs. 1522006" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000401022SOMM">d.lgs. 152/2006</a>. La nuova formulazione della lettera g) stabilisce che le garanzie finanziarie devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, mentre per le discariche restano applicabili le regole dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 14" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000154686ART15">art. 14</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="d.lgs. 362003" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000154686SOMM">d.lgs. 36/2003</a>. Per le società in amministrazione straordinaria che gestiscono impianti dichiarati di interesse strategico nazionale, le garanzie possono essere prestate su base annuale, anche se l’autorizzazione ha durata superiore, e sono considerate conformi per il periodo di efficacia senza ulteriori previsioni contrattuali. Resta fermo che nessuna attività di discarica può essere svolta senza garanzia finanziaria. Il decreto‑legge 28 agosto 2026, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2026, introduce misure urgenti per garantire la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, intervenendo sull’art. 208, comma 11, del d.lgs. 152/2006. La nuova formulazione della lettera g) stabilisce che le garanzie finanziarie devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, mentre per le discariche restano applicabili le regole dell’art. 14 del d.lgs. 36/2003. Per le società in amministrazione straordinaria che gestiscono impianti dichiarati di interesse strategico nazionale, le garanzie possono essere prestate su base annuale, anche se l’autorizzazione ha durata superiore, e sono considerate conformi per il periodo di efficacia senza ulteriori previsioni contrattuali. Resta fermo che nessuna attività di discarica può essere svolta senza garanzia finanziaria.
Composizione negoziata della crisi d'impresa: come fare la transazione fiscale
02/09/2026 - In sede di composizione negoziata della crisi d’impresa l’imprenditore può formulare, nel corso delle trattative con i creditori, una proposta di pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari. L’accordo può riguardare qualsiasi tributo amministrato dall’Agenzia delle Entrate (ivi inclusa l’IVA) e, con la pubblicazione del D.Lgs. n. 147/2026, anche i tributi locali; nessun accordo può invece essere concluso con gli enti previdenziali ed assistenziali. Cosa deve fare l’impresa che vuole raggiungere un accordo transattivo? In sede di composizione negoziata della crisi d’impresa l’imprenditore può formulare, nel corso delle trattative con i creditori, una proposta di pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari. L’accordo può riguardare qualsiasi tributo amministrato dall’Agenzia delle Entrate (ivi inclusa l’IVA) e, con la pubblicazione del D.Lgs. n. 147/2026, anche i tributi locali; nessun accordo può invece essere concluso con gli enti previdenziali ed assistenziali. Cosa deve fare l’impresa che vuole raggiungere un accordo transattivo?
Cyber Resilience Act: dall'11 settembre 2026 scatta l'obbligo di segnalare le vulnerabilità e gli incidenti gravi
01/09/2026 - L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ricorda che dall’11 settembre 2026 i produttori con elementi digitali immessi nel mercato europeo devono segnalare vulnerabilità e incidenti gravi, in attuazione del Cyber Resilience Act. Per supportare gli operatori, la Commissione europea ha pubblicato linee guida non vincolanti rivolte a produttori, sviluppatori e imprese, articolate in nove sezioni con esempi pratici e casi d’uso. Gli orientamenti chiariscono aspetti interpretativi su ambito di applicazione, software gratuiti e open source, modifiche sostanziali, periodo di supporto, prodotti critici, valutazione del rischio, remote data processing e gestione delle vulnerabilità, inclusi gli oneri di segnalazione e l’interazione con altre normative. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ricorda che dall’11 settembre 2026 i produttori con elementi digitali immessi nel mercato europeo devono segnalare vulnerabilità e incidenti gravi, in attuazione del Cyber Resilience Act. Per supportare gli operatori, la Commissione europea ha pubblicato linee guida non vincolanti rivolte a produttori, sviluppatori e imprese, articolate in nove sezioni con esempi pratici e casi d’uso. Gli orientamenti chiariscono aspetti interpretativi su ambito di applicazione, software gratuiti e open source, modifiche sostanziali, periodo di supporto, prodotti critici, valutazione del rischio, remote data processing e gestione delle vulnerabilità, inclusi gli oneri di segnalazione e l’interazione con altre normative.
Fornitori di rating ESG: pubblicate le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione
01/09/2026 - Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento delegato (UE) 20261119" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001011768SOMM">regolamento delegato (UE) 2026/1119</a>, pubblicato nella GUUE del 1° settembre 2026, integra il <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento (UE) 20243005" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000973474SOMM">regolamento (UE) 2024/3005</a> precisando le informazioni che i soggetti richiedenti devono includere nelle domande di autorizzazione o riconoscimento come fornitori di rating ESG. Il provvedimento stabilisce che le domande presentate all’ESMA devono contenere, oltre ai dati previsti dall’allegato I del regolamento base, le informazioni aggiuntive degli allegati II, IV e V, a seconda che si tratti di autorizzazione ordinaria, avallo o richiesta di fornire indici di riferimento. Ogni documento deve essere identificato con un numero di riferimento unico e le informazioni devono essere fornite in formato leggibile meccanicamente, garantendo accessibilità e integrità nel tempo. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione dell’alta dirigenza che attesti completezza e correttezza dei dati forniti. Il regolamento delegato (UE) 2026/1119, pubblicato nella GUUE del 1° settembre 2026, integra il regolamento (UE) 2024/3005 precisando le informazioni che i soggetti richiedenti devono includere nelle domande di autorizzazione o riconoscimento come fornitori di rating ESG. Il provvedimento stabilisce che le domande presentate all’ESMA devono contenere, oltre ai dati previsti dall’allegato I del regolamento base, le informazioni aggiuntive degli allegati II, IV e V, a seconda che si tratti di autorizzazione ordinaria, avallo o richiesta di fornire indici di riferimento. Ogni documento deve essere identificato con un numero di riferimento unico e le informazioni devono essere fornite in formato leggibile meccanicamente, garantendo accessibilità e integrità nel tempo. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione dell’alta dirigenza che attesti completezza e correttezza dei dati forniti.
Quotidiano Giuridico
Annullamento d'ufficio di titoli edilizi oltre i termini di legge: quando e a quali condizioni?
02/09/2026 - Il CGA Sicilia circoscrive la deroga ai limiti temporali e richiede l’accertamento penale del falso (sentenza n. 478/2026)
Avvocati, ricavi record per gli studi legali statunitensi nel primo semestre 2026
02/09/2026 - Pesano tariffe più alte e la corsa agli investimenti nell’intelligenza artificiale: crescita media del fatturato del 12,4%
Va sospeso l'avvocato che omette di pagare lo stipendio alla segretaria
02/09/2026 -
Va sospeso l’avvocato che abbia omesso il pagamento dello stipendio nei confronti della dipendente con funzioni di segretaria assunta presso il proprio Studio legale, dal mese di dicembre 2017 sino alle dimissioni date dalla stessa in data 2 settembre 2019; abbia sottoscritto accordi con dilazioni di pagamento rateizzato del debito accumulato nei confronti della dipendente, senza rispettare le obbligazioni assunte; abbia violato l’ordine di pagamento del quinto dello stipendio della dipendente disposto dal Giudice dell’esecuzione, omettendo il versamento e continuando a indicare la trattenuta del quinto nelle buste paga; abbia fatto credere alla dipendente di aver eseguito i pagamenti previsti negli accordi sottoscritti, inviando contabili bancarie attestanti bonifici in realtà mai giunti sul conto della creditrice, con ciò ledendo la credibilità e l’affidabilità dell’avvocato verso i terzi e procurando un danno all’immagine della categoria forense. È quanto stabilito dalla Cassazione civile, sez. un., ordinanza, 27/08/2026, n. 24805.
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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