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Come si compila la dichiarazione semestrale per l'accisa sul gas naturale?

14/07/2026 - Con la <a target="_blank" title="circolare n. 9/D del 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/09/dichiarazioni-semestrali-gas-naturale-energia-elettrica-istruzioni-dogane">circolare n. 9/D del 2026</a> l’Agenzia delle Dogare ha fornito le istruzioni per la compilazione e trasmissione telematica della dichiarazione semestrale per l’accisa sul gas naturale, prevista dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 432025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000980318SOMM">D.Lgs. n. 43/2025</a>, di <a target="_blank" title="riforma delle accise" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/04/05/accise-novita-riforma-gazzetta-ufficiale">riforma delle accise</a>. I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sono ora tenuti a presentare due dichiarazioni semestrali: la prima, entro la fine del mese di settembre, con riguardo al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2026; la seconda entro la fine del mese di marzo 2027, con riguardo al periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026, in relazione ai quantitativi di gas naturale fatturati a consumatori finali o consumati per uso proprio. Con la circolare n. 9/D del 2026 l’Agenzia delle Dogare ha fornito le istruzioni per la compilazione e trasmissione telematica della dichiarazione semestrale per l’accisa sul gas naturale, prevista dal D.Lgs. n. 43/2025, di riforma delle accise. I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sono ora tenuti a presentare due dichiarazioni semestrali: la prima, entro la fine del mese di settembre, con riguardo al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2026; la seconda entro la fine del mese di marzo 2027, con riguardo al periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026, in relazione ai quantitativi di gas naturale fatturati a consumatori finali o consumati per uso proprio.

Per il rilascio del DURF contano anche i versamenti per definire le comunicazioni di irregolarità

14/07/2026 - Al fine del rispetto dei requisiti necessari per il rilascio del DURF, il documento unico di regolarità fiscale, quali versamenti sono inclusi nel computo dei “complessivi versamenti registrati nel conto fiscale”? E a quali condizioni? Con la <a target="_blank" title="risposta a interpello n. 63 del 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/03/04/documento-unico-regolarita-fiscale-condizioni">risposta a interpello n. 63 del 2026</a> l'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento, affrontando il tema (nuovo) della rilevanza dei versamenti effettuati mediante modello F24 a seguito di comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici derivanti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni. Al fine del rispetto dei requisiti necessari per il rilascio del DURF, il documento unico di regolarità fiscale, quali versamenti sono inclusi nel computo dei “complessivi versamenti registrati nel conto fiscale”? E a quali condizioni? Con la risposta a interpello n. 63 del 2026 l'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento, affrontando il tema (nuovo) della rilevanza dei versamenti effettuati mediante modello F24 a seguito di comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici derivanti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni.

Summer Shop: l'estate Wolters Kluwer con risparmi fino al 50%

14/07/2026 - Aggiornare la propria biblioteca professionale non deve per forza pesare sul budget. Con Summer Shop, la campagna estiva di Wolters Kluwer Italia, puoi scegliere contenuti autorevoli a condizioni davvero convenienti. Fino al 31 agosto 2026, 50% di risparmio su ebook, libri digitali, e riviste digitali, 44% sui pacchetti carta + ebook ancora disponibili e 25% sui percorsi e-learning ospitati su <a target="_blank" title="ShopWKI" href="https://shop.wki.it/summershop/">ShopWKI</a>. Aggiornare la propria biblioteca professionale non deve per forza pesare sul budget. Con Summer Shop, la campagna estiva di Wolters Kluwer Italia, puoi scegliere contenuti autorevoli a condizioni davvero convenienti. Fino al 31 agosto 2026, 50% di risparmio su ebook, libri digitali, e riviste digitali, 44% sui pacchetti carta + ebook ancora disponibili e 25% sui percorsi e-learning ospitati su ShopWKI.

Trasparenza preassuntiva e divieto di indagini retributive: quali criticità per il datore di lavoro?

14/07/2026 - Con il decreto Trasparenza retributiva (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 962026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001005575SOMM">D.Lgs. n. 96/2026</a>) cambiano le regole del recruiting. Viene disposto il divieto di richiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite in precedenti rapporti di lavoro e l’obbligo di indicare negli annunci la relativa fascia salariale prevista. Rimangono, tuttavia, aperte due problematiche: la prima relativa all’ampiezza ammissibile della fascia retributiva comunicabile al candidato e la seconda con riferimento al regime di responsabilità del datore di lavoro quando l’attività di ricerca è affidata a intermediari. Quali controlli deve effettuare il datore di lavoro per evitare criticità operative? Con il decreto Trasparenza retributiva (D.Lgs. n. 96/2026) cambiano le regole del recruiting. Viene disposto il divieto di richiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite in precedenti rapporti di lavoro e l’obbligo di indicare negli annunci la relativa fascia salariale prevista. Rimangono, tuttavia, aperte due problematiche: la prima relativa all’ampiezza ammissibile della fascia retributiva comunicabile al candidato e la seconda con riferimento al regime di responsabilità del datore di lavoro quando l’attività di ricerca è affidata a intermediari. Quali controlli deve effettuare il datore di lavoro per evitare criticità operative?

Bonus assunzioni ZES 2026: requisiti e condizioni da rispettare per ottenerlo

14/07/2026 - Sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES Unica per il Mezzogiorno e ridurre i divari territoriali che continuano a caratterizzare il mercato del lavoro. È il duplice obiettivo del bonus assunzioni ZES previsto dal decreto Lavoro 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 622026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001003337SOMM">D.L. n. 62/2026</a> convertito in <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1122026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001007292SOMM">legge n. 112/2026</a>). Si tratta di un esonero contributivo integrale riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti e che assumono a tempo indeterminato, nel corso del 2026, lavoratori ultratrentacinquenni disoccupati di lunga durata. Il diritto all'esonero è però subordinato al rispetto di un articolato sistema di condizioni, generali e specifiche. Quali? Sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES Unica per il Mezzogiorno e ridurre i divari territoriali che continuano a caratterizzare il mercato del lavoro. È il duplice obiettivo del bonus assunzioni ZES previsto dal decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026 convertito in legge n. 112/2026). Si tratta di un esonero contributivo integrale riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti e che assumono a tempo indeterminato, nel corso del 2026, lavoratori ultratrentacinquenni disoccupati di lunga durata. Il diritto all'esonero è però subordinato al rispetto di un articolato sistema di condizioni, generali e specifiche. Quali?

Fondo competenze: nuove risorse per la riqualificazione professionale

13/07/2026 - Nel decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 211/2026 è disciplinata la programmazione e l'utilizzo delle risorse destinate a percettori di NASpI e beneficiari di ammortizzatori sociali, rafforzando il ruolo della formazione nei percorsi di ricollocazione e aggiornamento professionale. Nel decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 211/2026 è disciplinata la programmazione e l'utilizzo delle risorse destinate a percettori di NASpI e beneficiari di ammortizzatori sociali, rafforzando il ruolo della formazione nei percorsi di ricollocazione e aggiornamento professionale.

Errori contabili e piani di risanamento CCII: quando la correzione ha rilevanza fiscale immediata

10/07/2026 - Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. 1922025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000995711SOMM">D.Lgs. 192/2025</a> (<a target="_blank" title="correttivo IRPEF-IRES" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/20/correttivo-irpef-ires-novita-imprese-contribuenti">correttivo IRPEF-IRES</a>) ha ridisegnato in senso restrittivo la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili ai sensi dell'art. 83 TUIR, riservando il riconoscimento diretto nell'esercizio di correzione ai soli errori “non rilevanti” commessi da soggetti sottoposti a revisione legale obbligatoria. Per gli errori “rilevanti”, o in assenza dei presupposti, torna necessaria la dichiarazione integrativa relativa al periodo di competenza originario. Il tema assume particolare delicatezza quando le rettifiche emergono nell'ambito di un piano di risanamento predisposto ai sensi del Codice della crisi (CCII), dove è essenziale distinguere la correzione di un errore contabile pregresso dal semplice aggiornamento di una stima. Il D.Lgs. 192/2025 (correttivo IRPEF-IRES) ha ridisegnato in senso restrittivo la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili ai sensi dell'art. 83 TUIR, riservando il riconoscimento diretto nell'esercizio di correzione ai soli errori “non rilevanti” commessi da soggetti sottoposti a revisione legale obbligatoria. Per gli errori “rilevanti”, o in assenza dei presupposti, torna necessaria la dichiarazione integrativa relativa al periodo di competenza originario. Il tema assume particolare delicatezza quando le rettifiche emergono nell'ambito di un piano di risanamento predisposto ai sensi del Codice della crisi (CCII), dove è essenziale distinguere la correzione di un errore contabile pregresso dal semplice aggiornamento di una stima.

Criptovalute e diritto d'uso: nuove linee guida sulla gestione del rischio fiscale

07/07/2026 - Con un comunicato stampa del 7 luglio 2026, l’OIC informa che l’Agenzia delle Entrate, con <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/07/tfc-approvate-nuove-istruzioni-mappatura-rischi-fiscali" target="_blank" title="provvedimento del 6 luglio 2026">provvedimento del 6 luglio 2026</a>, ha approvato nuove istruzioni operative che integrano le Linee guida sulla gestione del rischio fiscale per le imprese in regime di <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.ipsoa.it/speciali/cooperative-compliance-riforma-fiscale" target="_blank" title="adempimento collaborativo">adempimento collaborativo</a>. Il documento prosegue il percorso avviato con le indicazioni del 2025 e del gennaio 2026 ed è frutto del lavoro congiunto del tavolo tecnico Agenzia delle Entrate-OIC. Le nuove schede riguardano due ambiti specifici: il trattamento contabile delle cripto‑valute e quello del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura. L’OIC cura gli aspetti contabili, mentre l’Agenzia presidia i profili fiscali. Le linee guida supportano le imprese che intendono aderire al regime, il quale richiede un sistema efficace di controllo del rischio fiscale e consente un dialogo preventivo con l’Amministrazione finanziaria. Istituito nel 2015 e rafforzato dal D.Lgs. n. 221/2023, il regime prevede soglie di accesso più ampie e strumenti avanzati di gestione delle questioni fiscali complesse. Con un comunicato stampa del 7 luglio 2026, l’OIC informa che l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 6 luglio 2026, ha approvato nuove istruzioni operative che integrano le Linee guida sulla gestione del rischio fiscale per le imprese in regime di adempimento collaborativo. Il documento prosegue il percorso avviato con le indicazioni del 2025 e del gennaio 2026 ed è frutto del lavoro congiunto del tavolo tecnico Agenzia delle Entrate-OIC. Le nuove schede riguardano due ambiti specifici: il trattamento contabile delle cripto‑valute e quello del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura. L’OIC cura gli aspetti contabili, mentre l’Agenzia presidia i profili fiscali. Le linee guida supportano le imprese che intendono aderire al regime, il quale richiede un sistema efficace di controllo del rischio fiscale e consente un dialogo preventivo con l’Amministrazione finanziaria. Istituito nel 2015 e rafforzato dal D.Lgs. n. 221/2023, il regime prevede soglie di accesso più ampie e strumenti avanzati di gestione delle questioni fiscali complesse.

Sostenibilità: la Commissione Europea pubblica gli ESRS aggiornati

03/07/2026 - La Commissione europea ha pubblicato l’atto delegato che introduce il sistema rivisto degli standard europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) e lo standard volontario per la rendicontazione di sostenibilità. EFRAG evidenzia che gli ESRS aggiornati semplificano e razionalizzano gli obblighi informativi e si applicheranno agli esercizi finanziari avviati dal 1° gennaio 2027, con possibilità di adozione anticipata per il 2026 dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato. Entrambi gli atti sono ora trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio per l’esame previsto dalla procedura legislativa; in assenza di opposizione, entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione europea ha pubblicato l’atto delegato che introduce il sistema rivisto degli standard europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) e lo standard volontario per la rendicontazione di sostenibilità. EFRAG evidenzia che gli ESRS aggiornati semplificano e razionalizzano gli obblighi informativi e si applicheranno agli esercizi finanziari avviati dal 1° gennaio 2027, con possibilità di adozione anticipata per il 2026 dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato. Entrambi gli atti sono ora trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio per l’esame previsto dalla procedura legislativa; in assenza di opposizione, entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iperammortamento 2026: perché l'impresa può scegliere quando fruire dell'agevolazione

14/07/2026 - Con la disciplina dell’iperammortamento per gli investimenti 5.0 il contribuente potrebbe diventare di fatto colui che sceglie il momento esatto della fruizione del beneficio semplicemente calibrando i tempi di invio della comunicazione di completamento. Infatti, l’attestazione della verifica dell’avvenuta interconnessione del bene nel sistema aziendale, pur continuando a rappresentare un requisito indispensabile per accedere all’agevolazione, perde la funzione di presupposto immediato per l’avvio della fruizione del beneficio essendo quest’ultimo, con la nuova procedura, subordinato alla ricezione della comunicazione di esito positivo da parte del GSE, il quale, a sua volta, risponde solo in seguito all’invio della comunicazione di completamento da parte dell’impresa. L’effetto finale di questo flusso è che il contribuente può postergare strumentalmente l’invio dell’ultima comunicazione proprio per differire, per ragioni di pianificazione fiscale, il momento in cui cominciare a utilizzare l’agevolazione. Con la disciplina dell’iperammortamento per gli investimenti 5.0 il contribuente potrebbe diventare di fatto colui che sceglie il momento esatto della fruizione del beneficio semplicemente calibrando i tempi di invio della comunicazione di completamento. Infatti, l’attestazione della verifica dell’avvenuta interconnessione del bene nel sistema aziendale, pur continuando a rappresentare un requisito indispensabile per accedere all’agevolazione, perde la funzione di presupposto immediato per l’avvio della fruizione del beneficio essendo quest’ultimo, con la nuova procedura, subordinato alla ricezione della comunicazione di esito positivo da parte del GSE, il quale, a sua volta, risponde solo in seguito all’invio della comunicazione di completamento da parte dell’impresa. L’effetto finale di questo flusso è che il contribuente può postergare strumentalmente l’invio dell’ultima comunicazione proprio per differire, per ragioni di pianificazione fiscale, il momento in cui cominciare a utilizzare l’agevolazione.

Agricoltura: le nuove misure UE contro l'aumento dei costi dei fertilizzanti

13/07/2026 - Il 13 luglio 2026, il Consiglio dell’UE ha adottato un regolamento che introduce misure mirate per sostenere gli agricoltori colpiti dal forte aumento dei costi dei fertilizzanti e di altri fattori produttivi, legato alla crisi in Medio Oriente. Il provvedimento modifica il quadro della PAC per consentire agli Stati membri di fornire sostegno finanziario urgente attraverso un nuovo schema di liquidità cofinanziabile dal FEASR, anticipi dei pagamenti diretti e la possibilità di ricalibrare le assegnazioni 2027. Il sostegno potrà essere erogato come importo fisso per ettaro, con procedure semplificate per garantire rapidità e minori oneri amministrativi. Il regolamento promuove anche pratiche agricole più efficienti e l’uso di fertilizzanti biologici, rafforzando resilienza economica e sostenibilità ambientale. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo. Il 13 luglio 2026, il Consiglio dell’UE ha adottato un regolamento che introduce misure mirate per sostenere gli agricoltori colpiti dal forte aumento dei costi dei fertilizzanti e di altri fattori produttivi, legato alla crisi in Medio Oriente. Il provvedimento modifica il quadro della PAC per consentire agli Stati membri di fornire sostegno finanziario urgente attraverso un nuovo schema di liquidità cofinanziabile dal FEASR, anticipi dei pagamenti diretti e la possibilità di ricalibrare le assegnazioni 2027. Il sostegno potrà essere erogato come importo fisso per ettaro, con procedure semplificate per garantire rapidità e minori oneri amministrativi. Il regolamento promuove anche pratiche agricole più efficienti e l’uso di fertilizzanti biologici, rafforzando resilienza economica e sostenibilità ambientale. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo.

Bonus investimenti 4.0: chi, come e quando trasmettere le comunicazioni di completamento

13/07/2026 - L’iter previsto per l’ottenimento del credito d’imposta 4.0 giunge a conclusione. Si avvicina infatti il termine per l’invio della comunicazione di completamento per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025 e completati entro il 30 giugno 2026. Le imprese che hanno già presentato nei termini le comunicazioni richieste e hanno ottenuto il via libera da parte del GSE devono tramettere la comunicazione entro il 31 luglio 2026. Il mancato invio della comunicazione di completamento nei termini e con le modalità previste determina il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta. L’iter previsto per l’ottenimento del credito d’imposta 4.0 giunge a conclusione. Si avvicina infatti il termine per l’invio della comunicazione di completamento per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025 e completati entro il 30 giugno 2026. Le imprese che hanno già presentato nei termini le comunicazioni richieste e hanno ottenuto il via libera da parte del GSE devono tramettere la comunicazione entro il 31 luglio 2026. Il mancato invio della comunicazione di completamento nei termini e con le modalità previste determina il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.

Rifiuti e inquinamento nella liquidazione giudiziale: a chi spettano smaltimento e bonifica?

14/07/2026 - La gestione dei rifiuti, il loro smaltimento e la bonifica degli immobili sono tra le problematiche più complesse in cui possa imbattersi un curatore in una procedura di liquidazione giudiziale. Qualora l’impresa in bonis, infatti, abbia prodotto rifiuti non correttamente smaltiti prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, su chi ricade la responsabilità della condotta inquinante? E su chi ricade l’obbligo di eliminazione delle conseguenze dannose per l’ambiente? La gestione dei rifiuti, il loro smaltimento e la bonifica degli immobili sono tra le problematiche più complesse in cui possa imbattersi un curatore in una procedura di liquidazione giudiziale. Qualora l’impresa in bonis, infatti, abbia prodotto rifiuti non correttamente smaltiti prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, su chi ricade la responsabilità della condotta inquinante? E su chi ricade l’obbligo di eliminazione delle conseguenze dannose per l’ambiente?

Marchio biologico italiano: in GU condizioni e modalità per l'attribuzione e l'uso

13/07/2026 - Il decreto 26 maggio 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla G.U. n. 160 del 13 luglio 2026, definisce condizioni e modalità per l’attribuzione e l’uso del Marchio biologico italiano. Gli operatori che intendono utilizzarlo devono inviare una comunicazione tramite il Sistema informativo biologico (SIB–SIAN), contenente dati identificativi, elenco dei prodotti, autodichiarazione ai sensi del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.P.R. 4452000" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000144828SOMM">D.P.R. 445/2000</a> e impegno al rispetto delle norme e all’aggiornamento delle informazioni. Trascorsi trenta giorni senza diniego, l’operatore è autorizzato all’uso del marchio. In etichetta, il marchio nazionale può essere apposto solo insieme al logo biologico UE, senza sostituirlo né limitarne la visibilità, rispettando dimensioni, campo visivo e specifiche grafiche. Il marchio deve essere inalterato, senza aggiunte testuali o effetti grafici, e non può essere coperto da altri elementi. Le istruzioni operative per l’accesso al servizio sono disponibili sul portale MASAF‑SIAN. Il decreto 26 maggio 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla G.U. n. 160 del 13 luglio 2026, definisce condizioni e modalità per l’attribuzione e l’uso del Marchio biologico italiano. Gli operatori che intendono utilizzarlo devono inviare una comunicazione tramite il Sistema informativo biologico (SIB–SIAN), contenente dati identificativi, elenco dei prodotti, autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e impegno al rispetto delle norme e all’aggiornamento delle informazioni. Trascorsi trenta giorni senza diniego, l’operatore è autorizzato all’uso del marchio. In etichetta, il marchio nazionale può essere apposto solo insieme al logo biologico UE, senza sostituirlo né limitarne la visibilità, rispettando dimensioni, campo visivo e specifiche grafiche. Il marchio deve essere inalterato, senza aggiunte testuali o effetti grafici, e non può essere coperto da altri elementi. Le istruzioni operative per l’accesso al servizio sono disponibili sul portale MASAF‑SIAN.

Soggetti critici: misure di resilienza e coordinamento con normativa UE

13/07/2026 - La Comunicazione C/2026/3712 della Commissione Europea, pubblicata nella Gazzetta UE Serie C del 13 luglio 2026, fornisce orientamenti non vincolanti sull’applicazione dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 13" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000936623ART70">art. 13</a>, par. 5, della <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva (UE) 20222557" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000936623SOMM">direttiva (UE) 2022/2557</a> in materia di resilienza dei soggetti critici. Le linee guida specificano le misure tecniche, di sicurezza e organizzative che tali soggetti devono adottare, in modo adeguato e proporzionato ai rischi individuati, sulla base delle valutazioni nazionali e delle proprie valutazioni interne. Le misure devono garantire continuità dei servizi essenziali, considerare interdipendenze settoriali e transfrontaliere, essere coerenti con la normativa UE (NIS2, sicurezza energetica, marittima, GDPR, traffico aereo) e rispettare i requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio. La Comunicazione C/2026/3712 della Commissione Europea, pubblicata nella Gazzetta UE Serie C del 13 luglio 2026, fornisce orientamenti non vincolanti sull’applicazione dell’art. 13, par. 5, della direttiva (UE) 2022/2557 in materia di resilienza dei soggetti critici. Le linee guida specificano le misure tecniche, di sicurezza e organizzative che tali soggetti devono adottare, in modo adeguato e proporzionato ai rischi individuati, sulla base delle valutazioni nazionali e delle proprie valutazioni interne. Le misure devono garantire continuità dei servizi essenziali, considerare interdipendenze settoriali e transfrontaliere, essere coerenti con la normativa UE (NIS2, sicurezza energetica, marittima, GDPR, traffico aereo) e rispettare i requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio.

Quotidiano Giuridico

Autovelox, il Decreto atteso da 32 anni: cosa cambia per multe e ricorsi

14/07/2026 - Per i verbali futuri le contestazioni saranno blindate sulla precisione millimetrica di distanze, notifiche e omologazioni (MIT, Decreto 8 giugno 2026)

L'abusivo esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria è illecito deontologico

14/07/2026 - Sanzionato l'avvocato che si è fatto consegnare dal cliente un’ingente somma promettendo di investirla in un fondo e di restituire poi i soldi con gli interessi (CNF, sentenza n. 59/2026)

Summer Shop: libri, ebook, riviste e corsi e-learning con sconti fino al 50%

14/07/2026 - L'estate è il momento perfetto per investire sulla propria crescita professionale, e Shop.wki.it lo rende ancora più conveniente. Dal lunedì 13 luglio fino al...

Novità e anteprime

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Pace fiscale

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Reddito di cittadinanza

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Quota 100 e pensioni 2019

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Fattura elettronica

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Tariffe Inail 2019

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Auto: ecotassa e bonus 2019

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Fondo Garanzia PMI

Fonte: ipsoa.it

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