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La Mia Biblioteca: il più ricco patrimonio bibliografico professionale Wolters Kluwer in una nuova piattaforma

30/07/2026 - Un ambiente digitale completamente rinnovato consente di ricercare e consultare migliaia di titoli Wolters Kluwer editi da IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e il fisco. <a target="_blank" title="Scopriamo La Mia Biblioteca" href="https://www.wolterskluwer.com/it-it/solutions/one/lamiabiblioteca">Scopriamo La Mia Biblioteca</a>. Un ambiente digitale completamente rinnovato consente di ricercare e consultare migliaia di titoli Wolters Kluwer editi da IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e il fisco. Scopriamo La Mia Biblioteca.

Disciplina speciale per l'affrancamento delle partecipazioni black list: cosa cambia?

30/07/2026 - Il <a target="_blank" title="quarto decreto correttivo della riforma fiscale" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/06/11/riforma-fiscale-primo-via-libera-correttivo">quarto decreto correttivo della riforma fiscale</a> (decreto Omnibus) interviene sulla disciplina dell'affrancamento delle partecipazioni non quotate, introducendo un regime speciale per quelle emesse da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata. L'intervento, che si inserisce nel più ampio processo di coordinamento della normativa interna con i principi della fiscalità internazionale attraverso il richiamo ai criteri dell'<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 47-bis" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002ART36669264">art. 47-bis</a> <a target="_blank" class="rich-legge" title="TUIR" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002SOMM">TUIR</a>, non si limita all'innalzamento dell'imposta sostitutiva al 31% e all'eliminazione della rateizzazione del versamento, ma modifica una regola di sistema dell'istituto. Quale? Il quarto decreto correttivo della riforma fiscale (decreto Omnibus) interviene sulla disciplina dell'affrancamento delle partecipazioni non quotate, introducendo un regime speciale per quelle emesse da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata. L'intervento, che si inserisce nel più ampio processo di coordinamento della normativa interna con i principi della fiscalità internazionale attraverso il richiamo ai criteri dell'art. 47-bis TUIR, non si limita all'innalzamento dell'imposta sostitutiva al 31% e all'eliminazione della rateizzazione del versamento, ma modifica una regola di sistema dell'istituto. Quale?

Federalismo fiscale: il Governo prosegue il percorso di attuazione

29/07/2026 - Durante la seduta del 29 luglio 2026, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di proseguire nell'esercizio della delega in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, sulla base dello schema approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte e integralmente riportate nell'atto della Conferenza unificata del 28 luglio 2026. Durante la seduta del 29 luglio 2026, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di proseguire nell'esercizio della delega in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, sulla base dello schema approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte e integralmente riportate nell'atto della Conferenza unificata del 28 luglio 2026.

CCNL Sanità privata - Unimpresa: le novità del rinnovo

30/07/2026 - <p>Per il personale non medico dipendente dalle aziende e dalle organizzazioni operanti nella sanità privata, Unimpresa, Unimpresa sanità e welfare, Uniap, Unimpresa Federambulanze servizi assistenza, Assidal, Aifecs con Confail hanno sottoscritto in data 31 marzo 2026 l'accordo di rinnovo del CCNL. Il contratto decorre dal 31 marzo 2026 e scade il 28 febbraio 2029.</p> Per il personale non medico dipendente dalle aziende e dalle organizzazioni operanti nella sanità privata, Unimpresa, Unimpresa sanità e welfare, Uniap, Unimpresa Federambulanze servizi assistenza, Assidal, Aifecs con Confail hanno sottoscritto in data 31 marzo 2026 l'accordo di rinnovo del CCNL. Il contratto decorre dal 31 marzo 2026 e scade il 28 febbraio 2029.

NASpI e licenziamento disciplinare: regole, casi particolari e criticità

30/07/2026 - L’accesso alla NASpI in caso di licenziamento disciplinare per giusta causa e giustificato motivo soggettivo alimenta sempre di più il dibattito sui possibili abusi che possono coinvolgere sia i lavoratori che le aziende. Ulteriori criticità emergono dalla prassi INPS che prevede, in alcuni casi, lo slittamento della decorrenza della prestazione. È quindi indispensabile un’analisi rigorosa e critica: occorre capire con precisione quando e perché la NASpI è legittimamente dovuta, nonché le situazioni che rischiano di tradursi in un abuso del sistema previdenziale, sia a favore che contro il lavoratore. Quali sono le regole da osservare in materia? L’accesso alla NASpI in caso di licenziamento disciplinare per giusta causa e giustificato motivo soggettivo alimenta sempre di più il dibattito sui possibili abusi che possono coinvolgere sia i lavoratori che le aziende. Ulteriori criticità emergono dalla prassi INPS che prevede, in alcuni casi, lo slittamento della decorrenza della prestazione. È quindi indispensabile un’analisi rigorosa e critica: occorre capire con precisione quando e perché la NASpI è legittimamente dovuta, nonché le situazioni che rischiano di tradursi in un abuso del sistema previdenziale, sia a favore che contro il lavoratore. Quali sono le regole da osservare in materia?

Auto aziendali ad uso promiscuo: tassazione più alta per veicoli oltre 5 anni e optional

30/07/2026 - Lo schema di decreto correttivo della riforma fiscale (decreto Omnibus), al vaglio delle Commissioni parlamentari, modifica la disciplina del valore imponibile delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Tra le novità, l'incremento del 50% del valore imponibile per i veicoli che hanno superato il quinto anno dalla prima immatricolazione. Prevista anche una maggiorazione del 5% per accessori e allestimenti non valorizzati dalle tabelle ACI e l'estensione del regime transitorio ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso nel 2025. Nell’attesa dell’approvazione definitiva dello schema di decreto l'intreccio tra le diverse regole impone già ai sostituti d'imposta una mappatura puntuale del parco auto aziendale. Lo schema di decreto correttivo della riforma fiscale (decreto Omnibus), al vaglio delle Commissioni parlamentari, modifica la disciplina del valore imponibile delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Tra le novità, l'incremento del 50% del valore imponibile per i veicoli che hanno superato il quinto anno dalla prima immatricolazione. Prevista anche una maggiorazione del 5% per accessori e allestimenti non valorizzati dalle tabelle ACI e l'estensione del regime transitorio ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso nel 2025. Nell’attesa dell’approvazione definitiva dello schema di decreto l'intreccio tra le diverse regole impone già ai sostituti d'imposta una mappatura puntuale del parco auto aziendale.

Nuovo OIC 5: la disciplina fiscale della frazione d'esercizio ante liquidazione

28/07/2026 - Il primo bilancio di liquidazione riflette la gestione dell’intero esercizio nel quale ha avuto inizio la fase di liquidazione; in nota integrativa occorre illustrare la ripartizione del risultato d’esercizio in due distinti periodi: il primo, relativo al periodo di gestione degli amministratori e il secondo, che riflette i risultati della gestione dei liquidatori. Alla luce di tali chiare precisazioni esposte nel <a target="_blank" title="nuovo principio contabile OIC 5" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/17/oic-5-bilanci-liquidazione-pubblicata-nuova-versione-principio">nuovo principio contabile OIC 5</a> sorge il problema dell’inquadramento dell’autonomo periodo fiscale che precede l’inizio della liquidazione. Il primo bilancio di liquidazione riflette la gestione dell’intero esercizio nel quale ha avuto inizio la fase di liquidazione; in nota integrativa occorre illustrare la ripartizione del risultato d’esercizio in due distinti periodi: il primo, relativo al periodo di gestione degli amministratori e il secondo, che riflette i risultati della gestione dei liquidatori. Alla luce di tali chiare precisazioni esposte nel nuovo principio contabile OIC 5 sorge il problema dell’inquadramento dell’autonomo periodo fiscale che precede l’inizio della liquidazione.

Standard SASB e guida settoriale IFRS S2: pubblicata la lettera di commento alle modifiche di EFRAG

27/07/2026 - L’EFRAG, con il comunicato del 27 luglio 2026, ha pubblicato la lettera di commento sulle proposte dell’ISSB di modifica degli standard SASB e della guida settoriale IFRS S2 relative ai settori agricoli, zootecnici e dell’energia. Nella lettera, EFRAG accoglie positivamente il lavoro dell’ISSB volto a migliorare e mantenere aggiornati gli standard, integrando il feedback raccolto tramite la consultazione pubblica. Il documento riflette le prospettive delle parti interessate europee e formula raccomandazioni pratiche per accrescere coerenza, ridurre complessità e rafforzare l’interoperabilità con gli ESRS e altri framework internazionali riconosciuti. L’EFRAG, con il comunicato del 27 luglio 2026, ha pubblicato la lettera di commento sulle proposte dell’ISSB di modifica degli standard SASB e della guida settoriale IFRS S2 relative ai settori agricoli, zootecnici e dell’energia. Nella lettera, EFRAG accoglie positivamente il lavoro dell’ISSB volto a migliorare e mantenere aggiornati gli standard, integrando il feedback raccolto tramite la consultazione pubblica. Il documento riflette le prospettive delle parti interessate europee e formula raccomandazioni pratiche per accrescere coerenza, ridurre complessità e rafforzare l’interoperabilità con gli ESRS e altri framework internazionali riconosciuti.

IAS 28: EFRAG approva la proposta degli emendamenti adottati dall'UE

23/07/2026 - EFRAG annuncia di aver trasmesso alla Commissione europea il proprio parere di approvazione sugli emendamenti allo <a target="_blank" class="rich-legge" title="IAS 28" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643042SOMM">IAS 28</a> relativi all’opzione del fair value per investimenti in società collegate e joint venture, pubblicati dallo IASB il 26 giugno 2026. Le modifiche chiariscono le diverse interpretazioni del concetto di “entità simili” nei paragrafi 18 e 19 dello <a target="_blank" class="rich-legge" title="IAS 28" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643042SOMM">IAS 28</a> e il loro impatto sulla classificazione ai sensi dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 18" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999326SOMM">IFRS 18</a>. Gli emendamenti entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027, con possibilità di applicazione anticipata. Nel parere, EFRAG conclude che le modifiche rispettano i criteri tecnici del regolamento IAS e risultano favorevoli al bene pubblico europeo, raccomandandone l’adozione. EFRAG annuncia di aver trasmesso alla Commissione europea il proprio parere di approvazione sugli emendamenti allo IAS 28 relativi all’opzione del fair value per investimenti in società collegate e joint venture, pubblicati dallo IASB il 26 giugno 2026. Le modifiche chiariscono le diverse interpretazioni del concetto di “entità simili” nei paragrafi 18 e 19 dello IAS 28 e il loro impatto sulla classificazione ai sensi dell’IFRS 18. Gli emendamenti entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027, con possibilità di applicazione anticipata. Nel parere, EFRAG conclude che le modifiche rispettano i criteri tecnici del regolamento IAS e risultano favorevoli al bene pubblico europeo, raccomandandone l’adozione.

Iperammortamento: come gestire la nettizzazione in caso di successiva agevolazione?

30/07/2026 - Cosa fare se, dopo l’avvio della fruizione dell’iperammortamento, sopraggiunge una seconda misura agevolativa per il medesimo investimento e si vuole rispettare il principio della nettizzazione? Per esempio, un’impresa che determina ed inizia a fruire dell’iperammortamento nel 2026 e solo nel 2028 ottiene l’assegnazione di un ulteriore contributo in relazione allo stesso investimento, come deve comportarsi stante la regola sostanziale che la base di calcolo del costo fiscalmente ammortizzabile va assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili? In assenza di indicazioni ufficiali, si prospettano tre ipotesi alternative. Quali? Cosa fare se, dopo l’avvio della fruizione dell’iperammortamento, sopraggiunge una seconda misura agevolativa per il medesimo investimento e si vuole rispettare il principio della nettizzazione? Per esempio, un’impresa che determina ed inizia a fruire dell’iperammortamento nel 2026 e solo nel 2028 ottiene l’assegnazione di un ulteriore contributo in relazione allo stesso investimento, come deve comportarsi stante la regola sostanziale che la base di calcolo del costo fiscalmente ammortizzabile va assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili? In assenza di indicazioni ufficiali, si prospettano tre ipotesi alternative. Quali?

Battery Booster: in arrivo 1,5 miliardi di euro

29/07/2026 - Con comunicato stampa del 29 luglio 2026, la Commissione Europea ha annunciato di aver avviato l’invito a presentare proposte per lo strumento Battery Booster, che mette a disposizione fino a 1,5 miliardi di euro in prestiti a tasso zero per progetti di produzione di celle per batterie nel SEE. Istituito nel giugno 2026, lo strumento sostiene la fase critica di avviamento della produzione, accelerando la diffusione industriale delle batterie e rafforzando la capacità produttiva europea. Possono candidarsi progetti relativi a celle per veicoli elettrici, situati nel SEE, nella fase di avviamento al momento dell’invito, rappresentanti il primo impianto commerciale dell’impresa e con capacità annua minima di 10 GWh. I prestiti coprono fino al 60% dei costi ammissibili, entro 500 milioni di euro per progetto. Le candidature, aperte fino al 30 settembre 2026, saranno valutate secondo criteri di maturità tecnica e finanziaria e valore aggiunto per l’ecosistema europeo delle batterie. Con comunicato stampa del 29 luglio 2026, la Commissione Europea ha annunciato di aver avviato l’invito a presentare proposte per lo strumento Battery Booster, che mette a disposizione fino a 1,5 miliardi di euro in prestiti a tasso zero per progetti di produzione di celle per batterie nel SEE. Istituito nel giugno 2026, lo strumento sostiene la fase critica di avviamento della produzione, accelerando la diffusione industriale delle batterie e rafforzando la capacità produttiva europea. Possono candidarsi progetti relativi a celle per veicoli elettrici, situati nel SEE, nella fase di avviamento al momento dell’invito, rappresentanti il primo impianto commerciale dell’impresa e con capacità annua minima di 10 GWh. I prestiti coprono fino al 60% dei costi ammissibili, entro 500 milioni di euro per progetto. Le candidature, aperte fino al 30 settembre 2026, saranno valutate secondo criteri di maturità tecnica e finanziaria e valore aggiunto per l’ecosistema europeo delle batterie.

Settore manifatturiero: dal 28 settembre 2026 le domande per il sostegno degli investimenti in Lazio e Marche

29/07/2026 - Invitalia ricorda che dal 28 settembre 2026 riparte il Fondo di contrasto alla deindustrializzazione, l’incentivo che sostiene gli investimenti delle imprese in alcune aree di Lazio e Marche. Le domande possono essere presentate solo tramite la piattaforma informatica dedicata dalle 12.00 del 28 settembre 2026 alle 12.00 del 28 novembre 2026. La registrazione online delle imprese può essere effettuata già dalle ore 12.00 del 31 luglio 2026. Invitalia ricorda che dal 28 settembre 2026 riparte il Fondo di contrasto alla deindustrializzazione, l’incentivo che sostiene gli investimenti delle imprese in alcune aree di Lazio e Marche. Le domande possono essere presentate solo tramite la piattaforma informatica dedicata dalle 12.00 del 28 settembre 2026 alle 12.00 del 28 novembre 2026. La registrazione online delle imprese può essere effettuata già dalle ore 12.00 del 31 luglio 2026.

AI Act: per il Garante Privacy schema di decreto da correggere

30/07/2026 - Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha espresso due pareri sullo schema di decreto legislativo di adeguamento italiano all’AI Act europeo (<a target="_blank" class="rich-legge" title="Regolamento (UE) 20241689" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000966310SOMM">Regolamento (UE) 2024/1689</a> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024). Il primo riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia, con garanzie su sorveglianza umana e tutela dei dati biometrici. Il secondo riguarda i poteri delle Autorità nazionali e l’uso responsabile dell’IA nella formazione, con attenzione a privacy e non discriminazione. Entrambi i pareri sottolineano l’importanza di bilanciare innovazione e diritti fondamentali, garantendo trasparenza e responsabilità nel trattamento dei dati. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha espresso due pareri sullo schema di decreto legislativo di adeguamento italiano all’AI Act europeo (Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024). Il primo riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia, con garanzie su sorveglianza umana e tutela dei dati biometrici. Il secondo riguarda i poteri delle Autorità nazionali e l’uso responsabile dell’IA nella formazione, con attenzione a privacy e non discriminazione. Entrambi i pareri sottolineano l’importanza di bilanciare innovazione e diritti fondamentali, garantendo trasparenza e responsabilità nel trattamento dei dati.

Come stimare il valore di liquidazione negli strumenti di regolazione della crisi d'impresa

30/07/2026 - Il valore di liquidazione costituisce un elemento essenziale del set informativo che permette ai creditori di valutare il proprio interesse rispetto alla proposta presentata dal debitore. La <a target="_blank" class="rich-legge" title="Direttiva (UE) n. 2026799" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001001565SOMM">Direttiva (UE) n. 2026/799</a> impone di guardare al valore di liquidazione non più come a una stima fine a se stessa, ma come al parametro fondamentale del "test del migliore interesse dei creditori". Quale metodo seguire nel fare la stima? Il valore di liquidazione costituisce un elemento essenziale del set informativo che permette ai creditori di valutare il proprio interesse rispetto alla proposta presentata dal debitore. La Direttiva (UE) n. 2026/799 impone di guardare al valore di liquidazione non più come a una stima fine a se stessa, ma come al parametro fondamentale del "test del migliore interesse dei creditori". Quale metodo seguire nel fare la stima?

Listing Act: Assonime analizza i principali obblighi degli emittenti

29/07/2026 - La circolare n. 19/2026 di Assonime analizza le principali modifiche al Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) introdotte dal Listing Act, con particolare attenzione agli obblighi degli emittenti. Le novità riguardano la comunicazione delle informazioni privilegiate, il ritardo della disclosure, il registro insider e le operazioni dei manager, oltre ad alcuni interventi marginali su sondaggi di mercato, esenzioni e contratti di liquidità. Assonime evidenzia che il Listing Act introduce una modifica rilevante: nelle tappe intermedie dei processi prolungati non sussiste più l’obbligo di comunicazione, che resta invece per l’evento finale, così da evitare comunicazioni premature e fuorvianti. Ciò comporta una riduzione dell’uso del ritardo e una maggiore centralità dei presidi di riservatezza. La nozione di informazione privilegiata resta invariata e continuano ad applicarsi i divieti di abuso. La circolare n. 19/2026 di Assonime analizza le principali modifiche al Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) introdotte dal Listing Act, con particolare attenzione agli obblighi degli emittenti. Le novità riguardano la comunicazione delle informazioni privilegiate, il ritardo della disclosure, il registro insider e le operazioni dei manager, oltre ad alcuni interventi marginali su sondaggi di mercato, esenzioni e contratti di liquidità. Assonime evidenzia che il Listing Act introduce una modifica rilevante: nelle tappe intermedie dei processi prolungati non sussiste più l’obbligo di comunicazione, che resta invece per l’evento finale, così da evitare comunicazioni premature e fuorvianti. Ciò comporta una riduzione dell’uso del ritardo e una maggiore centralità dei presidi di riservatezza. La nozione di informazione privilegiata resta invariata e continuano ad applicarsi i divieti di abuso.

Quotidiano Giuridico

La Mia Biblioteca: l'evoluzione del patrimonio giuridico

30/07/2026 - Scopri la piattaforma digitale Wolters Kluwer. Un ecosistema avanzato con migliaia di libri per ottimizzare il tuo lavoro.

DSA, la Commissione sanziona AliExpress: la responsabilità delle piattaforme per i prodotti illegali

30/07/2026 -

Per le grandi piattaforme non è sufficiente rimuovere i contenuti illeciti, ma occorre valutare e ridurre i rischi generati dal proprio servizio

Modello 5: dal 30 luglio al 30 settembre l'invio online

30/07/2026 - Aperte le procedure telematiche per l’invio dei Modelli 5, 5 bis e 5 ter. Entro il 30 settembre dichiarazione obbligatoria e versamento della prima rata dei contributi in autoliquidazione

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