AGENZIA WOLTERS KLUWER PER LA BASILICATA
IPSOA Quotidiano
Corsi TCF al via dal 28 aprile 2026: modalità di iscrizione e svolgimento
28/04/2026 - Sono disponibili dal 28 aprile 2026 i corsi CNDCEC per l’iscrizione nell’<a target="_blank" title="Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/09/19/tax-control-framework-pubblicati-albi-certificatori">Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione</a> del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Il CNDCEC ha fornito ulteriori indicazioni in merito alle modalità di iscrizione e svolgimento. Sono disponibili dal 28 aprile 2026 i corsi CNDCEC per l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Il CNDCEC ha fornito ulteriori indicazioni in merito alle modalità di iscrizione e svolgimento.
Apertura alla falcidia IVA negli accordi transattivi
28/04/2026 - La <a target="_blank" title="bozza di circolare messa in consultazione dall’Agenzia delle Entrate" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/16/codice-crisi-impresa-insolvenza-bozza-circolare-entrate">bozza di circolare messa in consultazione dall’Agenzia delle Entrate</a> il 15 aprile 2026 chiarisce che l’IVA può essere oggetto di accordo transattivo nell’ambito della composizione negoziata della crisi, confermando l’orientamento della <a target="_blank" title="Corte di Giustizia UE (causa C-546/14" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2016/04/08/concordato-preventivo-anche-con-falcidia-del-credito-iva">Corte di Giustizia UE (causa C-546/14</a>, Degano Trasporti). Quali sono i presupposti applicativi, il ruolo dell’attestazione del professionista indipendente, le regole procedurali e i principali aspetti operativi per imprese e consulenti? La bozza di circolare messa in consultazione dall’Agenzia delle Entrate il 15 aprile 2026 chiarisce che l’IVA può essere oggetto di accordo transattivo nell’ambito della composizione negoziata della crisi, confermando l’orientamento della Corte di Giustizia UE (causa C-546/14, Degano Trasporti). Quali sono i presupposti applicativi, il ruolo dell’attestazione del professionista indipendente, le regole procedurali e i principali aspetti operativi per imprese e consulenti?
La dichiarazione IVA tardiva si presenta entro il 29 luglio 2026
28/04/2026 - La dichiarazione IVA 2026, relativa all’anno 2025, deve essere <a target="_blank" title="presentata entro il 30 aprile" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/10/presenta-dichiarazione-iva-2026">presentata entro il 30 aprile</a> da parte dei contribuenti che non ne hanno <a target="_blank" title="anticipato la trasmissione entro il 28 febbraio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/01/30/conviene-anticipare-invio-modello-iva-2026">anticipato la trasmissione entro il 28 febbraio 2026</a> comunicando le <a target="_blank" title="liquidazioni periodiche IVA" href="https://www.ipsoa.it/guide/liquidazioni-periodiche-iva-lipe-compilare-inviare">liquidazioni periodiche IVA</a> relative al quarto trimestre 2025 nel quadro VP della dichiarazione. Dopo il 30 aprile è possibile adempiere all’obbligo entro il 29 luglio 2026, con il pagamento della sanzione di 250 euro, che può essere regolarizzata versando la sanzione ridotta di 25 euro. La dichiarazione IVA 2026, relativa all’anno 2025, deve essere presentata entro il 30 aprile da parte dei contribuenti che non ne hanno anticipato la trasmissione entro il 28 febbraio 2026 comunicando le liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2025 nel quadro VP della dichiarazione. Dopo il 30 aprile è possibile adempiere all’obbligo entro il 29 luglio 2026, con il pagamento della sanzione di 250 euro, che può essere regolarizzata versando la sanzione ridotta di 25 euro.
Norme UNI salute e sicurezza: attiva la piattaforma gratuita
28/04/2026 - È operativa la nuova piattaforma che consente la libera consultazione delle norme tecniche UNI in materia di salute e sicurezza sul lavoro, realizzata in attuazione della convenzione triennale tra Ministero del Lavoro, Inail e UNI, prevista dal D.L. n. 159/2025 convertito nella legge n. 198/2025. L’iniziativa riconosce il ruolo centrale delle norme tecniche quali strumenti di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, rendendo accessibile un patrimonio normativo aggiornato e di rilievo operativo. La piattaforma mette a disposizione le norme richiamate dal D.Lgs. 81/2008 e una selezione di standard europei e internazionali, garantendo al contempo il rispetto delle regole ISO sulla fruizione degli standard e della normativa GDPR. È operativa la nuova piattaforma che consente la libera consultazione delle norme tecniche UNI in materia di salute e sicurezza sul lavoro, realizzata in attuazione della convenzione triennale tra Ministero del Lavoro, Inail e UNI, prevista dal D.L. n. 159/2025 convertito nella legge n. 198/2025. L’iniziativa riconosce il ruolo centrale delle norme tecniche quali strumenti di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, rendendo accessibile un patrimonio normativo aggiornato e di rilievo operativo. La piattaforma mette a disposizione le norme richiamate dal D.Lgs. 81/2008 e una selezione di standard europei e internazionali, garantendo al contempo il rispetto delle regole ISO sulla fruizione degli standard e della normativa GDPR.
Preposto e sicurezza sul lavoro: ruolo e responsabilità secondo la Cassazione
28/04/2026 - Nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, la figura del preposto assume un ruolo sempre più centrale, come confermato da tre recenti sentenze della Corte di Cassazione: la n. 32520 del 2025 e la n. 1909 e n. 7096 del 2026. Con le pronunce della Suprema Corte viene chiarità la posizione di garanzia del preposto a tutela della sicurezza sul lavoro, i doveri di vigilanza e i profili di responsabilità penale e risarcitoria, anche nei confronti di lavoratori di altre imprese operanti in cantiere. Nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, la figura del preposto assume un ruolo sempre più centrale, come confermato da tre recenti sentenze della Corte di Cassazione: la n. 32520 del 2025 e la n. 1909 e n. 7096 del 2026. Con le pronunce della Suprema Corte viene chiarità la posizione di garanzia del preposto a tutela della sicurezza sul lavoro, i doveri di vigilanza e i profili di responsabilità penale e risarcitoria, anche nei confronti di lavoratori di altre imprese operanti in cantiere.
Congedo parentale: come gestire il flusso Uniemens
28/04/2026 - La disciplina del congedo parentale ha subito numerose modifiche, in ultimo ad opera della legge di Bilancio 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>). Alla luce degli interventi in ordine di tempo è inevitabile che la gestione dei codici evento e delle relative modalità di esposizione del conguaglio delle somme anticipate diventi sempre più complessa: si tratta di ben 16 codici evento differenti per la gestione degli elementi di calendario e di altri 12 codici per l’esposizione dei conguagli. Come deve procedere il datore di lavoro nella gestione del flusso Uniemens? Quali sono i codici da utilizzare? La disciplina del congedo parentale ha subito numerose modifiche, in ultimo ad opera della legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025). Alla luce degli interventi in ordine di tempo è inevitabile che la gestione dei codici evento e delle relative modalità di esposizione del conguaglio delle somme anticipate diventi sempre più complessa: si tratta di ben 16 codici evento differenti per la gestione degli elementi di calendario e di altri 12 codici per l’esposizione dei conguagli. Come deve procedere il datore di lavoro nella gestione del flusso Uniemens? Quali sono i codici da utilizzare?
Ricavi e costi di smantellamento: le indicazioni fiscali della circolare di Assonime
28/04/2026 - La circolare Assonime n. 3/2026. dal titolo “Le disposizioni fiscali in tema di ricavi (<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 34" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943020SOMM">OIC 34</a>) e di costi di smantellamento e ripristino (<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643883SOMM">OIC 16</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 31" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000803833SOMM">OIC 31</a>)”, analizza le disposizioni fiscali introdotte dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="d.m. 27 giugno 2025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000985944SOMM">d.m. 27 giugno 2025</a> in relazione all’adozione dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 34" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943020SOMM">OIC 34</a> sui ricavi e agli emendamenti 2024 agli <a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643883SOMM">OIC 16</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="31" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000803833SOMM">31</a> sui costi di smantellamento e ripristino. Assonime evidenzia come i limiti posti al recepimento fiscale dei nuovi criteri contabili generino criticità operative e sistematiche. Per l’<a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 34" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943020SOMM">OIC 34</a>, le restrizioni ricalcano quelle previste per l’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 15" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000840054SOMM">IFRS 15</a>, mentre per gli <a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643883SOMM">OIC 16</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="31" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000803833SOMM">31</a> viene introdotta l’indeducibilità degli oneri di attualizzazione dei fondi fino al sostenimento effettivo dei costi, disciplina estesa dal 2024 anche agli IAS‑adopter, con conseguente gestione in doppio binario. La circolare richiama inoltre il regime transitorio dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 10" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000973696ART43">art. 10</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="d.lgs. 1922024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000973696SOMM">d.lgs. 192/2024</a>, che consente di mantenere la disciplina fiscale previgente per evitare effetti non coerenti, illustrando due casi applicativi. È richiamata anche la possibilità di riallineamento, esercitabile solo con la dichiarazione del primo periodo d’imposta interessato. La circolare Assonime n. 3/2026. dal titolo “Le disposizioni fiscali in tema di ricavi (OIC 34) e di costi di smantellamento e ripristino (OIC 16 e OIC 31)”, analizza le disposizioni fiscali introdotte dal d.m. 27 giugno 2025 in relazione all’adozione dell’OIC 34 sui ricavi e agli emendamenti 2024 agli OIC 16 e 31 sui costi di smantellamento e ripristino. Assonime evidenzia come i limiti posti al recepimento fiscale dei nuovi criteri contabili generino criticità operative e sistematiche. Per l’OIC 34, le restrizioni ricalcano quelle previste per l’IFRS 15, mentre per gli OIC 16 e 31 viene introdotta l’indeducibilità degli oneri di attualizzazione dei fondi fino al sostenimento effettivo dei costi, disciplina estesa dal 2024 anche agli IAS‑adopter, con conseguente gestione in doppio binario. La circolare richiama inoltre il regime transitorio dell’art. 10 del d.lgs. 192/2024, che consente di mantenere la disciplina fiscale previgente per evitare effetti non coerenti, illustrando due casi applicativi. È richiamata anche la possibilità di riallineamento, esercitabile solo con la dichiarazione del primo periodo d’imposta interessato.
Bilanci di liquidazione: l'OIC 5 cambia i criteri di valutazione
28/04/2026 - Il <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="principio contabile OIC 5 sui bilanci di liquidazione" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/10/oic-5-consultazione-bozza-principio-bilanci-liquidazione">principio contabile OIC 5 sui bilanci di liquidazione</a>, tuttora in bozza a conclusione della pubblica consultazione del 2024, adotta criteri valutativi totalmente differenti rispetto alla continuità aziendale. La novità è il focus spostato sulla rappresentazione realistica dei valori di realizzo e sull’informativa agli stakeholder. Partendo dai criteri di valutazione, passando per la struttura del bilancio e terminando con la responsabilità degli amministratori e dei liquidatori, quali sono le implicazioni operative del principio OIC5 e gli impatti sul bilancio di liquidazione? Il principio contabile OIC 5 sui bilanci di liquidazione, tuttora in bozza a conclusione della pubblica consultazione del 2024, adotta criteri valutativi totalmente differenti rispetto alla continuità aziendale. La novità è il focus spostato sulla rappresentazione realistica dei valori di realizzo e sull’informativa agli stakeholder. Partendo dai criteri di valutazione, passando per la struttura del bilancio e terminando con la responsabilità degli amministratori e dei liquidatori, quali sono le implicazioni operative del principio OIC5 e gli impatti sul bilancio di liquidazione?
Rendiconto per cassa ordinario per gli ETS con esercizio già chiuso al 21 marzo 2026
27/04/2026 - Il modello E, introdotto con <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.M. 18 febbraio 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001000958SOMM">D.M. 18 febbraio 2026</a> per il rendiconto per cassa in forma aggregata degli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro, trova applicazione, in via ordinaria, a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2026. In un’ottica di continuità e semplificazione, con la <a target="_blank" class="rich-legge" title="circolare n. 6 del 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001002640SOMM">circolare n. 6 del 2026</a> il Ministero del Lavoro ha precisato che gli ETS dotati di personalità giuridica e con entrate inferiori a 60.000 euro, i cui esercizi si siano chiusi entro il 21 marzo 2026, possono, in via eccezionale, redigere il rendiconto secondo il modello per cassa “integrale” (modello D), evitando così effetti di applicazione retroattiva delle nuove modalità di rendicontazione. Il modello E, introdotto con D.M. 18 febbraio 2026 per il rendiconto per cassa in forma aggregata degli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro, trova applicazione, in via ordinaria, a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2026. In un’ottica di continuità e semplificazione, con la circolare n. 6 del 2026 il Ministero del Lavoro ha precisato che gli ETS dotati di personalità giuridica e con entrate inferiori a 60.000 euro, i cui esercizi si siano chiusi entro il 21 marzo 2026, possono, in via eccezionale, redigere il rendiconto secondo il modello per cassa “integrale” (modello D), evitando così effetti di applicazione retroattiva delle nuove modalità di rendicontazione.
In GU sostegni e opere urgenti per calamità e rischio idrogeologico
28/04/2026 - La legge 27 aprile 2026, n. 59, in vigore dal 28 aprile, converte con modifiche il decreto‑legge n. 25/2026 sugli interventi urgenti per fronteggiare gli eventi meteorologici eccezionali che dal 18 gennaio 2026 hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia, includendo misure specifiche per la frana di Niscemi e per la protezione civile. Tra le principali novità, la liquidazione degli indennizzi agricoli è affidata direttamente ad AGEA, che utilizza fascicolo aziendale e SIAN per procedure automatizzate e domande precompilate. Le regioni possono destinare risorse residue del d.lgs. 102/2004 al sostegno delle imprese agricole, ittiche e dell’acquacoltura danneggiate, con possibilità di proporre la declaratoria di eccezionalità entro 60 giorni. Il provvedimento introduce inoltre interventi pluriennali contro il dissesto nella Città Metropolitana di Reggio Calabria e sul litorale di Cannitello, con stanziamenti dedicati, cronoprogrammi obbligatori e monitoraggio ai sensi del d.lgs. 229/2011. La legge 27 aprile 2026, n. 59, in vigore dal 28 aprile, converte con modifiche il decreto‑legge n. 25/2026 sugli interventi urgenti per fronteggiare gli eventi meteorologici eccezionali che dal 18 gennaio 2026 hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia, includendo misure specifiche per la frana di Niscemi e per la protezione civile. Tra le principali novità, la liquidazione degli indennizzi agricoli è affidata direttamente ad AGEA, che utilizza fascicolo aziendale e SIAN per procedure automatizzate e domande precompilate. Le regioni possono destinare risorse residue del d.lgs. 102/2004 al sostegno delle imprese agricole, ittiche e dell’acquacoltura danneggiate, con possibilità di proporre la declaratoria di eccezionalità entro 60 giorni. Il provvedimento introduce inoltre interventi pluriennali contro il dissesto nella Città Metropolitana di Reggio Calabria e sul litorale di Cannitello, con stanziamenti dedicati, cronoprogrammi obbligatori e monitoraggio ai sensi del d.lgs. 229/2011.
Smart&Start Italia: la nuova Guida per la valutazione dei progetti
28/04/2026 - Invitalia presenta la nuova Guida alla valutazione della domanda di Smart&Start Italia, strumento operativo volto a rafforzare la trasparenza del processo istruttorio e a supportare le startup nella comprensione dei criteri utilizzati per valutare i progetti. La guida orienta i proponenti nell’individuazione degli elementi rilevanti del business plan, evidenziando la coerenza tra idea imprenditoriale, strategia, innovazione e sostenibilità. Il documento ripercorre la struttura della candidatura, approfondendo requisiti di ammissibilità e caratteristiche progettuali nei settori innovativi, digitali e di valorizzazione della ricerca. La sezione centrale illustra i criteri di valutazione articolati in quattro ambiti – competenze del team, innovatività, sostenibilità economico‑finanziaria, fattibilità tecnologica e operativa – ciascuno con peso specifico. Chiude la guida una parte dedicata alle premialità, finalizzata a valorizzare condizioni che rafforzano il profilo progettuale. Invitalia presenta la nuova Guida alla valutazione della domanda di Smart&Start Italia, strumento operativo volto a rafforzare la trasparenza del processo istruttorio e a supportare le startup nella comprensione dei criteri utilizzati per valutare i progetti. La guida orienta i proponenti nell’individuazione degli elementi rilevanti del business plan, evidenziando la coerenza tra idea imprenditoriale, strategia, innovazione e sostenibilità. Il documento ripercorre la struttura della candidatura, approfondendo requisiti di ammissibilità e caratteristiche progettuali nei settori innovativi, digitali e di valorizzazione della ricerca. La sezione centrale illustra i criteri di valutazione articolati in quattro ambiti – competenze del team, innovatività, sostenibilità economico‑finanziaria, fattibilità tecnologica e operativa – ciascuno con peso specifico. Chiude la guida una parte dedicata alle premialità, finalizzata a valorizzare condizioni che rafforzano il profilo progettuale.
Credito d'imposta ZES unica 2026: è ammissibile l'immobile acquisito all'asta?
28/04/2026 - La disciplina del credito d’imposta ZES unica ammette, entro precisi limiti, anche investimenti aventi ad oggetto terreni e immobili strumentali. Secondo le norme la modalità acquisitiva non costituisce, di per sé, elemento ostativo, dovendo la verifica essere condotta alla luce dei requisiti sostanziali previsti dalla disciplina, che sono l’inserimento in un progetto di investimento iniziale ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, il rispetto del limite del 50% della componente immobiliare, la sussistenza delle condizioni di mercato e la corretta individuazione del momento di effettuazione dell’investimento. Ma se la modalità acquisitiva fosse una vendita all’asta, sarebbe sufficiente il rispetto di tali requisiti per confermare l’ammissibilità dell’investimento? La disciplina del credito d’imposta ZES unica ammette, entro precisi limiti, anche investimenti aventi ad oggetto terreni e immobili strumentali. Secondo le norme la modalità acquisitiva non costituisce, di per sé, elemento ostativo, dovendo la verifica essere condotta alla luce dei requisiti sostanziali previsti dalla disciplina, che sono l’inserimento in un progetto di investimento iniziale ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, il rispetto del limite del 50% della componente immobiliare, la sussistenza delle condizioni di mercato e la corretta individuazione del momento di effettuazione dell’investimento. Ma se la modalità acquisitiva fosse una vendita all’asta, sarebbe sufficiente il rispetto di tali requisiti per confermare l’ammissibilità dell’investimento?
RUNTS: indicazioni per le domande tardive degli enti ex Onlus
28/04/2026 - La Nota n. 6665 del 28 aprile 2026 del Ministero del Lavoro fornisce indicazioni operative sulle domande di iscrizione al RUNTS presentate dopo il 31 marzo 2026 da enti provenienti dall’Anagrafe delle Onlus. Gli enti che non hanno rispettato tale termine perdono la qualifica di Onlus e devono devolvere l’eventuale patrimonio incrementale, previo parere ministeriale, ma tale adempimento non costituisce requisito per l’iscrizione al RUNTS. Il Ministero evidenzia che le istanze ex <a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 47" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000853436ART104">art. 47</a> <a target="_blank" class="rich-legge" title="CTS" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000853436SOMM">CTS</a> sono trattate come domande ordinarie, mentre quelle ex <a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 22" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000853436ART52">art. 22</a> <a target="_blank" class="rich-legge" title="CTS" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000853436SOMM">CTS</a> richiedono particolare attenzione al patrimonio minimo: il notaio deve verificare che la devoluzione non lo comprometta e gli Uffici RUNTS possono richiedere chiarimenti. Il Ministero prevede inoltre controlli periodici sull’obbligo devolutivo e invita gli enti che mantengono l’acronimo “Onlus” nella denominazione a rimuoverlo per evitare equivoci. La Nota n. 6665 del 28 aprile 2026 del Ministero del Lavoro fornisce indicazioni operative sulle domande di iscrizione al RUNTS presentate dopo il 31 marzo 2026 da enti provenienti dall’Anagrafe delle Onlus. Gli enti che non hanno rispettato tale termine perdono la qualifica di Onlus e devono devolvere l’eventuale patrimonio incrementale, previo parere ministeriale, ma tale adempimento non costituisce requisito per l’iscrizione al RUNTS. Il Ministero evidenzia che le istanze ex art. 47 CTS sono trattate come domande ordinarie, mentre quelle ex art. 22 CTS richiedono particolare attenzione al patrimonio minimo: il notaio deve verificare che la devoluzione non lo comprometta e gli Uffici RUNTS possono richiedere chiarimenti. Il Ministero prevede inoltre controlli periodici sull’obbligo devolutivo e invita gli enti che mantengono l’acronimo “Onlus” nella denominazione a rimuoverlo per evitare equivoci.
Diritto CCIAA 2026‑2028: autorizzato l'aumento per il finanziamento dei progetti camerali
28/04/2026 - Con il decreto ministeriale 17 marzo 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato, per gli anni 2026‑2028, l’incremento fino al 20% del diritto annuale per le Camere di commercio indicate nell’allegato A, al fine di finanziare i progetti approvati dai rispettivi Consigli camerali. Le Camere interessate devono trasmettere entro il 15 giugno di ogni anno un rapporto dettagliato sui risultati, corredato dalla rendicontazione dei costi vistata dai revisori, da inviare anche al Comitato indipendente di valutazione delle performance. Le risorse non utilizzate degli aumenti 2023‑2024 sono destinate ai nuovi progetti; quelle delle Camere senza nuova richiesta devono essere impiegate entro il 31 dicembre 2026. Le imprese che hanno già versato il diritto annuale 2026 devono effettuare il conguaglio nei termini del <a target="_blank" class="rich-legge" title="DPR 4352001" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000148616SOMM">DPR 435/2001</a>. Con il decreto ministeriale 17 marzo 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato, per gli anni 2026‑2028, l’incremento fino al 20% del diritto annuale per le Camere di commercio indicate nell’allegato A, al fine di finanziare i progetti approvati dai rispettivi Consigli camerali. Le Camere interessate devono trasmettere entro il 15 giugno di ogni anno un rapporto dettagliato sui risultati, corredato dalla rendicontazione dei costi vistata dai revisori, da inviare anche al Comitato indipendente di valutazione delle performance. Le risorse non utilizzate degli aumenti 2023‑2024 sono destinate ai nuovi progetti; quelle delle Camere senza nuova richiesta devono essere impiegate entro il 31 dicembre 2026. Le imprese che hanno già versato il diritto annuale 2026 devono effettuare il conguaglio nei termini del DPR 435/2001.
Legge di Capitali: pubblicato l'approfondimento dei commercialisti
28/04/2026 - “Il decreto di attuazione della Legge Capitali. Principali novità del TUF e del Codice civile” è il titolo del documento, pubblicato il 28 aprile 2026 dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti e che offre una sintesi organica delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo attuativo della delega per la riforma dei mercati dei capitali nel TUF e delle correlate modifiche al Codice civile in materia di società di capitali. L’analisi, sviluppata anche alla luce della relazione illustrativa e del quadro europeo, evidenzia i principali profili giuridici ed economico‑finanziari del provvedimento, orientati a semplificare il quadro regolatorio, ridurre la discrezionalità interpretativa e rafforzare l’allineamento con il diritto UE. Il documento approfondisce le novità relative alle società di partenariato, all’appello al pubblico risparmio, agli obblighi informativi e alla governance delle società quotate, nonché la disciplina per gli emittenti di nuova quotazione. Particolare attenzione è dedicata alla revisione dei sistemi di amministrazione e controllo e all’integrazione dell’AI nelle funzioni di vigilanza. Tabelle sinottiche completano lo strumento operativo. “Il decreto di attuazione della Legge Capitali. Principali novità del TUF e del Codice civile” è il titolo del documento, pubblicato il 28 aprile 2026 dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti e che offre una sintesi organica delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo attuativo della delega per la riforma dei mercati dei capitali nel TUF e delle correlate modifiche al Codice civile in materia di società di capitali. L’analisi, sviluppata anche alla luce della relazione illustrativa e del quadro europeo, evidenzia i principali profili giuridici ed economico‑finanziari del provvedimento, orientati a semplificare il quadro regolatorio, ridurre la discrezionalità interpretativa e rafforzare l’allineamento con il diritto UE. Il documento approfondisce le novità relative alle società di partenariato, all’appello al pubblico risparmio, agli obblighi informativi e alla governance delle società quotate, nonché la disciplina per gli emittenti di nuova quotazione. Particolare attenzione è dedicata alla revisione dei sistemi di amministrazione e controllo e all’integrazione dell’AI nelle funzioni di vigilanza. Tabelle sinottiche completano lo strumento operativo.
Quotidiano Giuridico
Depistaggio dichiarativo e rispetto del principio di offensività
29/04/2026 - Non basta la prova della falsità delle dichiarazioni, va dimostrata l’incidenza delle dichiarazioni rispetto a specifiche esigenze investigative (Cassazione n. 13093/2026)
Archivi notarili: interpello per Conservatore, Assistente amministrativo e operatore, Ausiliario
29/04/2026 - Indetta la selezione riservata al personale dell’Amministrazione con domande in scadenza l’8 maggio 2026
Il furto di acqua tramite allaccio abusivo all'acquedotto non è di particolare tenuità
29/04/2026 - I singoli episodi di attingimento di un reato a consumazione prolungata costituiscono comportamento abituale ostativo (Cassazione penale, sentenza n. 454/2026)
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Fonte: ipsoa.it
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GDPR: come gestire gli adempimenti
Fonte: ipsoa.it
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